Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Permesso di soggiorno – Precedenti penali – Pericolo per la sicurezza pubblica – Diniego di rinnovo – Legittimità 

L’esistenza di una sentenza penale di condanna per maltrattamenti in famiglia costituisce indice della pericolosità  dell’istante e legittima il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

N. 00605/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01234/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2013, proposto da:

E. M. C., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Iacovazzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Cat. A.11/2013/Imm. n. 37/P.S. del 22.07.2013 con cui la Questura di Bari ha disposto il rigetto dell’istanza della ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata presso la Questura stessa in data 10.06.2013 tramite la Direzione della Casa Circondariale di Bari, nonchè di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Alessandro Iacovazzi e Ines Sisto;
 

Rilevato che il ricorso, in questa fase di sommaria delibazione, non si appalesa assistito da profili di fondatezza, posto che l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 4 c. 3 del D.lgs. n. 286/98, risultando la ricorrente condannata per il reato di cui all’art. 572 c. 2 c.p. (cfr. sul suddetto automatismo ex multis: Tar Brescia, Sez. 24.10.2011 n. 1474 e Cons. St. Sez. 3, 8.10.2012 n. 5245);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)