Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Mancata iscrizione nei termini al centro per l’impiego – Violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 394/99 – Legittimità del provvedimento
àˆ legittimo il provvedimento
di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata
iscrizione al centro per l’impiego, nel termine di 40 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 394/99.
N. 00606/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01214/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2013, proposto da:
Nazret Hasalliu, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini N. 83;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, Cat. A.11/2013/Imm./n.23/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 31.05.2013, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Giovanni Cassano;
Rilevato che il ricorso non si appalesa assistito dal fumus boni juris, posto che:
– il ricorrente , il cui ultimo impiego ha avuto termine il 31.10.2011, si è iscritto solo in data 5.11.2012 al centro per l’impiego, così violando quanto disposto dall’art. 37 del D.P.R. n. 394/99 che impone l’iscrizione entro quaranta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro onde conseguire i benefici (iscrizione alla liste per ottnere permesso per attesa occupazione);
– il rinvenimento di una nuova occupazione è comunque intervenuta dopo l’emanazione dell’atto qui impugnato, sicchè non sussiste la violazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)