Sanità  e farmacie – Servizio sanitario regionale – Strutture sanitarie private accreditate – Prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale – Pregiudizio da aggravamento del procedimento di accesso alle prestazioni – Legittimazione alla contestazione – Non sussiste

Non costituisce pregiudizio grave e irreparabile l’aggravamento del procedimento di accesso alle prestazioni riabilitative residenziale e semiresidenziale erogate dalle strutture private accreditate, anche in considerazione del fatto che queste ultime non sono legittimate a contestare il diritto alla libera scelta del luogo di cura e la possibile disparità  di trattamento tra i residenti nella provincia di Bari e gli altri cittadini pugliesi, facendo capo tali interessi ai singoli utenti o ad associazioni rappresentative degli stessi.

N. 00588/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01197/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2013, proposto da:

A.R.I.S. (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari), Provincia della Natività  della Beata Vergine Maria – Ordine Ss. Trinità , Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, Centro di Riabilitazione Quarto di Palo, Casa Madre del Buon Rimedio, Istituto Ada Ceshin Pilone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, viale Papa Giovanni XXIII 2/A;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lungomare Starita 6; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della ASL BA, recante protocollo gen. n. 97387 del 30 maggio 2013, e comunicato a mezzo PEC il 4 giugno 2013, con il quale l’ASL BA, in applicazione della DGR n. 691/2011 della Regione Puglia, ha disposto alle Direzioni dei Distretti Socio-Sanitari delle ASL BA l’applicazione di quanto previsto nelle “Linee Guida” ed i relativi allegati, approvate e richiamate dalla DGR n. 691/2011, nella parte in cui ha stabilito che le procedure di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale operino anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978, e nella parte in cui affida ad un’apposita Commissione di valutazione la preventiva valutazione del bisogno riabilitativo;
di ogni atto, ulteriore, presupposto,connesso o successivo, ivi compreso ogni atto con cui la ASL BA ha dato applicazione della citata DGR n. 691/2011 della Regione Puglia anche nelle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art.26, L. n. 833/1978.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Ranieri e Carmine Cagnazzo, per delega dell’avv. Edvige Trotta;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti, consistente nell’aggravamento del procedimento di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale dalle stesse erogate, non presenta le connotazioni di gravità  ed irreparabilità  necessarie per l’emissione del provvedimento cautelare;
Ritenuto, inoltre, che le ricorrenti non sono legittimate a contestare la lesione al diritto alla libera scelta del luogo di cura e la possibile disparità  di trattamento tra i residenti nella Provincia di Bari e gli altri cittadini pugliesi, trattandosi di interessi che fanno capo ai singoli utenti o ad eventuali associazioni rappresentative degli stessi;
Che l’eventuale perdita di utenti conseguente all’aggravamento delle procedure di accesso costituisce circostanza meramente ipotetica e, comunque, con ricadute di natura patrimoniale, come tale non irreparabile, per le ricorrenti;
Che, infine, il provvedimento impugnato è stato già  sospeso in autotutela nella parte in cui ha attribuito ad apposita commissione la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri;
Che ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)