Pubblica istruzione – Università  – Accesso – Prove selettive – Valutazione voto diploma – Abolizione – Limiti

Attesa la limitazione dell’applicabilità  del D.L. n. 104 /2013,  che ha abolito il voto di maturità  tra i titoli validi per l’accesso al diploma universitario di primo livello soltanto per i corsi a programmazione nazionale (art. 1 L.n. 264/1999), deve escludersi che detta regola sia applicabile anche alla selezione per l’ingresso nella facoltà  di Scienze e tecnologia psicologiche,  regolamentata dalla lex specialis contenente espressa previsione della valutazione del voto di maturità .

N. 00593/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01255/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, proposto da:

Armando Pileri, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Pileri, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Garofalo in Bari, alla via Manzoni n. 15;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, alla piazza Umberto n. 1; 

nei confronti di
Rita D’Elia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari – Aldo Moro n. 3797 del 25.9.2013, portante l’approvazione degli atti del concorso di ammissione per l’A.A. 2013/2014 al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Psicologiche e l’approvazione della graduatoria di merito, nella quale il ricorrente risulta collocato NON Utilmente, ai fini dell’ammissione, al posto n.391;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti al ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università  degli Studi Di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo, per delega dell’avv. Ottavio Pileri; Domenico Carbonara e Marcella Loizzi;
 

Considerato che il D.L. n.104/2013 che ha abolito la valutazione del voto di maturità  si applica ai soli corsi soggetti a programmazione nazionale (quelli di cui all’art.1 della legge n.264/99) e che tra questi non rientra il corso di laurea di cui al presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, che negli altri casi la procedura selettiva debba essere regolata dalla lex specialis contenuta nel bando;
Rilevato che, nella fattispecie, il bando ha espressamente attribuito un peso al diploma di scuola secondaria superiore ai fini della formazione della graduatoria finale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)