Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Extracomunitari – Emersione di lavoro irregolare – Inammissibilità – Fattispecie
Va dichiarato inammissibile il ricorso diretto ad impugnare la nota con cui l’Amministrazione comunica al datore di lavoro la chiusura telematica del procedimento di emersione ex art. 1 ter L. 102/09, non avendo detta nota valore provvedimentale di diniego dell’istanza, bensì natura di mera risposta puramente ricognitiva e confermativa di circostanze passate (nella specie, la nota non ha determinato alcuna modifica della situazione precedente che aveva portato ad una precedente sentenza di declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto e dell’obbligo per l’Amministrazione di provvedere con atto scritto sull’istanza di emersione, sebbene l’Amministrazione avesse già durante il giudizio sul silenzio effettuato detta comunicazione).
N. 01464/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2013, proposto da:
Gueye Cheikh Mbacke, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini 83;
contro
Sportello Unico Immigrazione Bari, Ministero Dell’Interno, U.T.G. – Prefettura Di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bari – UTG – Sportello Unico per l’Immigrazione, Prot. N. 7264, comunicato mediante raccomandata a/r in data 16.04.2013, con cui è stata rigettata al ricorrente la domanda di emersione;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sportello Unico Immigrazione Bari e di Ministero Dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura Di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28.9.2009 Pace Vincenza presentava dichiarazione di emersione ex art. 1 ter L. n. 102/09 in favore del lavoratore irregolare Gueye Cheikh Mbacke. Decorsi tre anni senza che fosse intervenuto alcun provvedimento, il legale dell’odierno ricorrente presentava il 12.2.2013 diffida allo SUI con cui chiedeva la conclusione del procedimento.
Non avendo ottenuto riscontro a detta diffida ed in assenza di conclusione del procedimento, con atto notificato il 20.3.2013 e depositato il 26.3.2013, Gueye Cheikh Mbacke ha proposto il ricorso n. 390/13 R.G., ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento.
In detto gravame si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando la relazione in data 19.4.2013 dello Sportello Unico Immigrazione di Bari, con cui si rappresentava che in data 14.6.2011 – sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dal datore di lavoro – era stata disposta “la chiusura telematica dell’istanza di emersione”, essendo stato rilevato che il rapporto di lavoro era decorso dal 19.2009 e non dal 1.4.2009 come richiesto dall’art. 1 ter L. 102/09.
Con sentenza n. 987/13 depositata il 18.6.2013 il predetto ricorso n. 390/13 R.G veniva accolto, avendo rilevato la Sezione che, ancorchè lo SUI di Bari avesse affermato di avere proceduto alla chiusura telematica dalla domanda, non era stato prodotto alcun atto comprovanti tale evento, mentre, ai sensi dell’art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. n. 241/90, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere i procedimenti attivati dal privato mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Pertanto, affermato il principio che la mera chiusura telematica non costituisce (nè sostituisce) il necessario formale atto di chiusura del procedimento, la Sezione ha concluso nel senso che: “va emessa declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere con specifico atto amministrativo scritto sull’istanza di emersione presentata a a favore dell’odierno ricorrente, all’uopo assegnando il termine di sessanta giorni (a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza), con la precisazione che, in caso di ulteriore ritardo, il TAR provvederà , a istanza del ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta”.
Il Gueye Cheikh Mbacke -con il ricorso all’esame – ha quindi proceduto ad impugnare la nota 26.3.2013 dello SUI di Bari. Tale nota – in riscontro alla richiesta di notizie formulata dall’avv. Uljana Gazidede l’11.2.2013- rappresenta che ” questo Sportello Unico Immigrazione, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dal datore di lavoro, ha disposto la chiusura telematica dell’istanza di emersione di cui trattasi”.
Il ricorrente, qualificando tale comunicazione come provvedimento di diniego di emersione, ne contesta la legittimità per plurimi profili.
Peraltro, la piana lettura di tale nota prefettizia evidenzia che si tratta di mero atto di cortesia non avente valenza provvedimentale.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. IV, 7.1.2013, n. 24; T.A.R. Campania Sez. III, 10.1.2005, n. 40) non può, infatti essere considerata quale provvedimento impugnabile una nota che rappresenta una mera risposta ad istanza dello stesso ricorrente, puramente ricognitiva e confermativa di circostanze passate, che non è idonea come tale a costituire oggetto di valida impugnazione.
Per effetto di tale lettera prefettizia, invero, non si è determinata alcuna modifica della situazione precedente che aveva portato alla sentenza n. 987 del 18.6.2013, essendosi solo effettuata la ulteriore comunicazione della stessa all’interessato al di fuori del processo.
La nota qui impugnata non è – non avendone le caratteristiche e risultando privo della giustificazione del diniego – il provvedimento finale della procedura di emersione che, giusta la predetta sentenza, l’Ammistrazione è tenuta ad emettere.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Va ricordato che il ricorrente, in caso di permanente inadempimento dell’Amministrazione alla statuizione di cui alla cit. sentenza n. 987, deve richiedere al TAR, come espressamente enunciato in detta giudiziale pronuncia, la nomina di un commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio, attesa la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)