1. Risarcimento del danno – Onere della prova ex art. 2697 c.c. – Grava sul danneggiato


2. Risarcimento del danno – Elementi costitutivi – Dolo o colpa della p.a. – Nesso causale – Esclusione – Fattispecie

1. La domanda di risarcimento del danno è regolata anche nel processo amministrativo dal principio dell’onere della prova di cui all’art 2697 cod. civ., in base al quale  chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito.


2. In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la responsabilità  dell’amministrazione non può trovare fondamento, sic e simpliciter, nel compimento di un atto illegittimo ma richiede la verifica positiva, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, sia della sussistenza della colpa o del dolo in capo alla p.A.  sia del nesso causale tra l’illecito e il danno subito (nel caso di specie, è stato negato il risarcimento del danno in quanto l’illegittimità  dell’atto non è stata conseguenza della violazione delle regole di diligenza da parte dell’Amministrazione che ha operato in un quadro normativo di riferimento scarsamente coerente, complicato da coordinate regionali solo successivamente annullate). 

N. 01469/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2007, proposto da: 
Duo Salus s.r.l., per la “Casa di Cura S. Giovanni”, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F.Lofoco, alla via P. Fiore n.14; 

contro
Asl Puglia 1 (già  Asl Ba incorporante Ausl Ba/4), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Digirolamo ed Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Bari, al lungomare Starita n. 6; Azienda Sanitaria Locale Ba; 

per il risarcimento del danno
conseguente all’annullamento, intervenuto con setenza della Prima Sezione del TAR di Bari n. 52/04, degli atti impugnati con i ricorsi nn. 1215/00, 1699/00 e 1701/00.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Asl Puglia 1 (già  Asl Ba incorporante Ausl ba/4);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Debora Poli Cappelli, per delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società  Duo Salus a r.l. chiede che le venga riconosciuto il risarcimento del danno che assume conseguito all’annullamento degli atti impugnati con i ricorsi nn. 1215/00, 1699/00 e 1701/00 R.G., disposto con sentenza di questa Sezione n. 52/04.
Trattasi delle determinazioni attraverso le quali l’ASL Ba/4 aveva stabilito i tetti di spesa in materia sanitaria, con riferimento alle specifiche strutture pubbliche e private accreditate, tra cui la società  ricorrente.
Riferisce la ricorrente stessa che l’effetto del giudicato è consistito nel riconoscimento in suo favore di importi superiori a quelli determinati con i provvedimenti impugnati, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate negli anni 1999 e 2000; sicchè le determinazioni amministrative successivamente annullate avrebbero impedito che le prestazioni eseguite e regolarmente fatturate fossero tempestivamente pagate, inducendola a far ricorso al credito bancario per finanziare la propria attività .
In ultima analisi pretende il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata con atto depositato in data 20 dicembre 2007, chiedendo genericamente che il gravame venga respinto e senza svolgere ulteriori difese scritte.
All’udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento, non risultando assolto l’onere probatorio in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria.
Si rinvia in proposito a due recenti pronunzie -rispettivamente- di questa Sezione (sentenza n.257 del 21.2.2013) e della sesta Sezione del Consiglio di Stato (sent. n.2419 del 6.5.2013).
Nella prima, viene ribadito che “La domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa¦”); facendone discendere che “¦il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito” (in termini Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).
Analogamente sull’assenza di automatismi tra annullamento giurisdizionale del provvedimento lesivo e risarcimento e sulla necessità  di provare, in particolare, l’elemento soggettivo ai fini risarcitori, si è soffermato il Consiglio di Stato nella richiamata decisione n.2419. Si trova, invero, ivi affermato che è necessario verificare “..se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità , correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi..”; sicchè “..il Giudice Amministrativo può affermare la responsabilità  dell’Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l’indagine presupposta conduca al riconoscimento dell’ errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità  della situazione di fatto” (in termini, sempre di recente, C.d.S., Sez.III, 6.5.2013, n.2452 e Tar Lazio, Sez. II quater, 23.3.2013, n.2978).
In buona sostanza, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, l’illegittimità  dell’atto, di norma, non implica in via automatica l’illiceità  del comportamento dell’amministrazione.
Ciononostante, parte ricorrente pretende di collegare la responsabilità  dell’Amministrazione sanitaria sic et simpliciter all’intervenuto annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi recanti la fissazione dei tetti di spesa per ciascuna struttura accreditata -pubblica o privata- per il biennio 1999/2000, senza fornire prova alcuna della negligenza dell’Amministrazione stessa.
Ma l’annullamento, alla stregua delle suesposte generali considerazioni, non può condurre automaticamente al risarcimento. Tanto più che, nel caso di specie, l’Azienda sanitaria ha operato nell’ambito di un quadro normativo di riferimento scarsamente coerente (risultante dalla sintesi di fonti stratificate nel tempo e riconducibili a differenti livelli di governo), complicato da coordinate regionali soltanto ex post rivelatesi illegittime e fatte, esse stesse, oggetto di annullamento giurisdizionale (cfr. le delibere di G.R. Puglia nn. 1003 e 1832 del 1999 presupposte, in via diretta o mediata, all’assegnazione dei budget alle singole strutture accreditate).
In un simile contesto, non può ritenersi che l’Amministrazione abbia violato le regole della diligenza.
3.- Mancando pertanto la prova dell’elemento soggettivo, componente indefettibile della responsabilità  civile, la fattispecie non può ritenersi perfezionata.
Il gravame deve, pertanto, essere rigettato.
La natura della controversia e la totale assenza di difese scritte da parte dell’Amministrazione resistente giustificano, tuttavia, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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