Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo  – Ammissibilità  – Spese processuali – Quantificazione

Attesa la pacifica ammissibilità  dell’azione di ottemperanza per  l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, a norma degli articoli 653 e ss c.p.c, per consolidato orientamento giurisprudenziale del combinato disposto di cui agli artt. 112 secondo comma lett. c) e 114 c.p.a., nella liquidazione delle spese devono essere quantificate anche quelle di copie, esame, registrazione e notificazione del titolo esecutivo e della diffida del titolo prevista anche nel giudizio di ottemperanza, mentre non sono dovute le spese di precetto. Queste ultime, infatti, riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. e l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 del c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

N. 01449/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2013, proposto dalla Pizzulo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andreottola, con domicilio eletto presso l’avv. Olga Tartaro in Bari, via F. Crispi n. 6; 

contro
Comune di Sant’Agata di Puglia; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 773 (rep. 1452) del 26.9.2012 reso dal Tribunale di Foggia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Olga Tartaro, su delega dell’avv. Francesco Andreottola, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28 marzo 2013, la Pizzulo Costruzioni S.r.l. ha adito il T.A.R. per ottenere l’esatta e completa esecuzione del decreto ingiuntivo n. 773 (rep. 1452) del 26 settembre 2012, reso dal Tribunale di Foggia, che ha ingiunto al Comune di Sant’Agata di Puglia il pagamento della complessiva somma di € 136.710,03, oltre interessi, ex decreto legislativo numero 231/2002 (dal gennaio 2010), e spese del procedimento monitorio (euro 338,00 per esborsi ed euro 1.625,00 per compenso professionale), più CPI e IVA.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è stato notificato il 22 dicembre 2012 all’Amministrazione municipale, senza opposizione (come risulta dalla certificazione del Tribunale di Foggia datata 21 aprile 2013).
Ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, la società  chiede perciò che, ai fini dell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 773/2012, venga ordinato al Comune di Sant’Agata di Puglia, di provvedere alla liquidazione delle su indicate somme, nonchè tutte le spese relative al presente giudizio.
Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (formatosi già  prima dell’articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo), secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è d’ammettersi l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031; Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236; Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713; Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).
In concreto, risulta che il decreto ingiuntivo sia definitivo. In effetti, poichè non emerge che l’Amministrazione locale abbia adempiuto compiutamente al decreto in questione, equiparato al giudicato per mancata opposizione, la domanda va accolta, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
In particolare, va ordinato all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento della somma di € 136.710,03, oltre interessi, ex decreto legislativo n. 231/2002 (dal gennaio 2010), e spese del procedimento monitorio (euro 338,00 per esborsi ed euro 1.625,00 per compenso professionale), più CPI e IVA.
Per il caso di ulteriore, mancato adempimento entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, la liquidazione sarà  operata dal commissarioad acta, individuato nel Prefetto di Foggia o suo delegato, che provvederà  in luogo dell’Amministrazione a tutte le incombenze entro gli ulteriori 30 giorni.
Anche le spese del presente giudizio non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Al proposito occorre comunque precisare che la società  ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese per le copie esecutive del decreto (€ 24,42), di registrazione (€ 1.845,00) e di notifica del decreto ingiuntivo (€ 8,05).
La domanda dev’essere accolta anche in riferimento alle documentate spese accessorie successive all’emanazione del decreto ingiuntivo. Sono infatti dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè quelle relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del codice di procedura civile, poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 del decreto legislativo n. 104/2010 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Puglia, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1541; 27 settembre 2012, n. 1706). Tale conclusione d’altronde non può non tenere conto anche del fatto che, a partire dall’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge. 28 febbraio 1997, n. 30, la notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto indispensabile, trascorso il lasso temporale di 120 giorni, per avviare l’esecuzione, pure nella forma dell’ottemperanza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) ordina al Comune di Sant’Agata di Puglia di provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, al pagamento delle somme spettanti al ricorrente, per gli importi in motivazione, e agli interessi secondo le indicazioni contenute nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 773/2012;
2) per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà , dopo aver accertato l’inottemperanza del Comune, nel termine di 30 giorni;
3) condanna il Comune di Sant’Agata di Puglia alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00 oltre C.U., C.P.I., I.V.A. come per legge;
4) liquida fin d’ora il compenso spettante al commissario ad acta nella misura complessiva di euro 400,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico del Comune di Sant’Agata di Puglia;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria