1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Contributi e sovvenzioni pubblici – -Protocollo aggiuntivo di contratto d’area – Revoca –  Accordo sostitutivo di provvedimento – Giurisdizione esclusiva del G.A.


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Presupposti – Principio di proporzionalità  – Violazione

1. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’impugnazione della revoca di un finanziamento pubblico alle imprese a suo tempo rilasciato mediante la sottoscrizione di un protocollo aggiuntivo del Contratto d’area rientrante nella categoria degli accordi amministrativi, ai sensi dell’art. 11 e 15 della L.n. 241/1990.


2. àˆ illegittima anche per violazione del principio di proporzionalità  la revoca  – con recupero della somma già  erogata – di un finanziamento pubblico alle imprese, disposto secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 123/1998 nonchè del D.M.  n. 320/2000, se disposta in violazione dell’art. 12 del D.M. citato che prevede le ipotesi tassative di revoca, tanto più se si osservi che, nella specie: a) l’opera, integralmente realizzata, funziona pienamente impiegando il numero di lavoratori previsto, avendo conseguito, pertanto, la ricaduta occupazionale attesa; b) la revoca si fondava esclusivamente su un rapporto della guardia di finanza mai verificato dall’amministrazione in concreto e rimasto privo di riscontro anche in sede penale dove gli amministratori della società  ricorrente sono stati assolti perchè il fatto non sussiste in quanto non provato dall’accusa.

N. 01446/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2012, proposto dalla Eurotrade S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale Coordinamento Incentivo alle Imprese n. 37/B5/MISE del 18.9.2007, a firma del Direttore generale, dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare, trasmesso in allegato alla nota prot. n. 1.098392 AE con raccomandata del 18.10.2007, con il quale si è revocato il contributo in conto capitale di € 3.962.773,79, concesso alla ditta EUROTRADE S.r.l. di cui al 2° protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 19.3.1999, ed erogato per un importo di € 3.209.888,80, del quale si è disposto il recupero ovvero la restituzione da parte della EUROTRADE S.r.l. entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso provvedimento;
di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula espressa riserva di presentare ulteriori motivi, ove occorra.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Gaetano Prencipe e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Con ricorso iscritto al n. 1797/2007, la società  a responsabilità  limitata Eurotrade impugnava dinanzi a questo Tribunale il decreto 18 settembre 2007 n. 37/B5/MISE del Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale Coordinamento incentivo alle imprese, con il quale era stato revocato il contributo in conto capitale di € 3.962.773,79, di cui al 2° protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 19 marzo 1999. Il finanziamento era destinato alla realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti, con un’occupazione a regime di 19 addetti. Della somma già  erogata (€ 3.209.888,80) veniva disposto il recupero.
Con sentenza 18 gennaio 2008 n. 34, la Sezione terza declinava la giurisdizione.
La società  chiedeva allora la concessione di misure cautelari al Tribunale civile di Roma che, in sede di reclamo sospendeva l’efficacia esecutiva del decreto ministeriale (ordinanza 7-14 luglio 2008). La causa sfociava nella sentenza 14 settembre 2011 n. 17.634, che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perchè la controversia riguardava atti qualificabili come accordi amministrativi, attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo ex articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Riassunta la causa dinanzi a questo Tribunale, con ricorso depositato il I febbraio 2012, la Eurotrade ha riproposto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e dell’articolo 12 del D.M. 31 luglio 2000 n. 320; eccesso di potere; difetto di motivazione; difetto di proporzionalità ; illogicità  manifesta;
2) Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; mancanza di presupposti nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si è costituita l’Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 3 ottobre 2013, la causa è stata riservata per la decisione.
B. La società  si duole del decreto impugnato, che dispone la revoca dell’intero finanziamento e il recupero della somma già  erogata. Evidenzia che, dopo la sottoscrizione dell’accordo del 1999, aveva acquistato il suolo e aveva in effetti realizzato l’impianto per il quale aveva ricevuto il contributo, che era entrato in funzione.
àˆ da osservare che il provvedimento si fonda esclusivamente, senza ulteriori approfondimenti o verifiche, sulle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Chieti che, indagando sulla società  CO.GI. (ditta costruttrice dello stabilimento), aveva riscontrato che tale società  soprafatturava i servizi prestati alla Eurotrade, tant’è che la prima restituiva alla seconda una parte delle somme ricevute in pagamento.
In primo luogo, la società  contesta che tale ipotesi rientri fra le cause di revoca, tipizzate dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) e dell’articolo 12 del D.M. 31 luglio 2000 n. 320 (regolamento sulla «Disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali»).
In effetti, l’articolo 12, terzo comma, del D.M. 31 luglio 2000 elenca una serie di ipotesi (individuate con le lettere da a) ad e) e con rinvio anche all’articolo 7, primo comma, lettera e)), nessuna delle quali può essere riferita al caso in esame. Invero, significativamente, anche lo stesso Ministero nella sua relazione (depositata il 13 febbraio 2012) non individua in modo specifico quale parte dell’articolo 12 ovvero quale lettera del terzo comma sia invocabile a giustificazione della revoca.
La censura sub 1) quindi non può essere disattesa, così come l’ulteriore argomento sviluppato dalla ricorrente.
Essa sostiene del tutto condivisibilmente che, anche ammettendo il potere generale di revoca in capo all’amministrazione, il decreto ministeriale si rivelerebbe ancora illegittimo, visto che non ha tenuto in nessun conto la circostanza (mai contestata dalla parte pubblica) che comunque l’impianto era stato realizzato, che era funzionante e in definitiva aveva conseguito la ricaduta occupazionale per la quale il finanziamento era stato concesso. Risultano così violati i principi fondamentali in tema di autotutela.
Alla luce di tale circostanza è altresì evidente che in ogni caso la revoca dell’intero finanziamento e il recupero di tutta la somma erogata non rispetta il canone della proporzionalità , che, d’altronde, è esplicitamente previsto nell’articolo 12, terzo comma, del D.M. 31 luglio 2000 (lettere b), e) e g)) e, più in generale dall’articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
àˆ fondato altresì il secondo motivo.
Il Ministero ha disposto la revoca del finanziamento non operando verifiche o approfondimenti e non effettuando alcun’autonoma valutazione sull’utilizzo dei finanziamenti. Ha basato il proprio atto unicamente sull’indagine della Guardia di Finanza, come comunicata; sicchè, avendo poi il Tribunale di Chieti, con sentenza 16 aprile 2013-15 luglio 2013, assolto gli imputati (tra cui gli amministratori della Eurotrade), perchè i fatti non sussistono in quanto non provati dall’accusa, il provvedimento in autotutela è rimasto privo di giustificazione.
Il ricorso dunque dev’essere accolto, con l’annullamento del decreto 18 settembre 2007 n. 37/B5/MISE del Ministero dello Sviluppo economico.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale Coordinamento Incentivo alle Imprese n. 37/B5/MISE del 18 settembre 2007.
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento delle spese di giudizio in favore della Eurotrade S.r.l., nella misura di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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