1. Processo amministrativo – Gara – Ricerca di mercato – Avviso pubblico – Esclusione – Impugnazione – Natura – Interesse – Non sussiste – Inammissibilità  del ricorso


2. Contratti pubblici – Gara ufficiosa – Ricerca di mercato – Differenze 

1. àˆ inammissibile il ricorso proposto contro l’esclusione da una ricerca di mercato per l’individuazione di un immobile da adibire ad uffici, in quanto trattasi di un’indagine di mercato con carattere meramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione che  non è  obbligata  alla comunicazione dell’esito delle valutazioni; dunque  la posizione del partecipante è quella  d’interesse di mero fatto non tutelabile in sede giurisdizionale.


2. La partecipazione ad un sondaggio del mercato non crea alcuna aspettativa per  l’offerente: in ciò si differenza la ricerca di mercato dalla gara ufficiosa che implica, viceversa, una valutazione comparativa delle offerte e il rispetto dei generali principi di trasparenza e di par condicio, propri delle gare ad evidenza pubblica (nel caso di specie, sebbene fosse stata effettuata anche una comparazione, l’avviso – rimasto peraltro inoppugnato –  aveva l’inequivocabile natura di ricerca di mercato, donde la pronunzia d’inammissibilità  del ricorso). 

N. 01437/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2009, proposto da: 
Prime Rend S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, via Davanzati, 33; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
G & R Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Operamolla, con domicilio eletto presso Ugo Operamolla, in Bari, via Dante n. 201; 

per l’annullamento
della comunicazione del 7 novembre 2008 ricevuta il 13 novembre 2008, prot. n. 2008/55148 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara per la ricerca di un immobile da adibire a sede dell’ufficio delle Entrate di Barletta;
del verbale di valutazione delle offerte redatto in data 23 luglio 2008, prot. n. 2008/38757, dalla Commissione Giudicatrice, con il quale veniva dichiarato non idoneo dal punto di vista tecnico-logistico, l’immobile proposto dalla Prime Rend s.r.l.;
del provvedimento reso in data 17 settembre 2008, prot. n. 46001, della Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate, di chiusura del procedimento per l’individuazione dell’immobile da destinare ad ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Barletta;
di ogni altro atto,presupposto o consequenziale, comunque connesso ancorchè sconosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia e di G & R Costruzioni Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Cassano; Maurizio Sasso, per delega dell’avv. Ugo Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, Prime Rend s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e, segnatamente, il provvedimento di esclusione di essa ricorrente dalla gara per la ricerca di un immobile da adibire a sede dell’Ufficio delle Entrate di Barletta, nonchè il verbale di valutazione delle offerte e il provvedimento di chiusura del procedimento.
La Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate in data 31.3.2008 ha indetto avviso pubblico di indagine di mercato immobiliare, finalizzata all’individuazione di un immobile idoneo da prendere in locazione quale sede dell’Ufficio di Barletta, prescrivendo le caratteristiche di idoneità  dell’immobile richiesto nonchè le indicazioni di preferenza con riferimento all’ubicazione dello stesso.
Con gli impugnati provvedimenti la ricorrente è stata esclusa dalla gara e giudicato inidoneo, a seguito di una valutazione anche comparativa, l’immobile offerto; il procedimento si è concluso con l’individuazione di altro immobile di proprietà  della controinteressata G&R Costruzioni s.r.l..
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta irragionevolezza.
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Entrate e la controinteressata, contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi anzitutto l’inammissibilità  del ricorso o, in via subordinata, pervenirsi alla reiezione dello stesso, perchè infondato.
All’udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è manifestamente inammissibile prima che infondato.
Ed invero, come si evince dagli atti di causa e come altresì ritualmente eccepito dalla difesa della controinteressata, gli atti impugnati non hanno natura provvedimentale, atteso che l’avviso pubblico aveva all’evidenza natura meramente conoscitiva o di ricerca di mercato, prevedendosi espressamente – nelle avvertenze in calce all’avviso stesso – che le proposte formulate “non saranno impegnative per l’Agenzia la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, di selezionare l’offerta che riterrà  preferibile, nonchè la facoltà  di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il loro grado di avanzamento; nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta; l’Agenzia si riserva qualunque possibilità  in ordine alle offerte stesse, ivi compreso il diritto a non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti”, risultando altresì escluso l’obbligo di comunicazione dell’esito delle valutazioni.
Trattandosi di mera indagine di mercato con carattere meramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione, risulta inconfigurabile alcun profilo lesivo di posizioni giuridiche di diritto o di interesse in capo alla ricorrente, potendosi qualificare la sua posizione come aspettativa o interesse di mero fatto.
Nè peraltro la ricorrente ha contestato o impugnato siffatte clausole dell’avviso pubblico, al quale ha invece partecipato senza riserva (acquiescenza).
Senza peraltro considerare che la trattativa privata come strumento negoziale dell’Amministrazione può concretamente espletarsi attraverso due forme procedimentali: il sondaggio di mercato e la gara ufficiosa.
Il sondaggio-ricerca di mercato, come nella specie, ha natura meramente conoscitiva e non crea alcun vincolo o aspettativa nei soggetti che abbiano inteso partecipare, a differenza della gara ufficiosa che implica viceversa una valutazione comparativa delle offerte e il rispetto dei generali principi di trasparenza e di par condicio, propri delle gare ad evidenza pubblica.
Come già  evidenziato, tuttavia, nel caso di specie non risulta in contestazione il tipo di procedimento prescelto dall’Amministrazione, stante l’omessa impugnativa nei termini dell’avviso pubblico di cui sopra.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 1.500,00 in favore della controinteressata ed euro 1.000,00 in favore dell’Amministrazione statale resistente, oltre iva, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari-Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 1.500,00 in favore della controinteressata ed euro 1.000,00 in favore dell’Amministrazione statale resistente, oltre iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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