Processo amministrativo – Ambiente ed ecologia – Istanza di misure cautelari monocratiche – Presupposti – Insussistenza

In assenza di adozione di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), non può essere accolta la domanda di misure cautelari provvisorie, non sussistendone gli estremi della gravità  e urgenza; tuttavia, qualora a seguito di adozione di detti provvedimenti, gli estremi in parola si concretizzino, è possibile comunque far valere avverso gli stessi provvedimenti ogni idoneo rimedio approntato dall’ordinamento.

N. 00580/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01328/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2013, proposto da: 
Nubile s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 

contro
Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Comune di Brindisi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota n. prot. 64137 del 09/10/2013 a firma del Dirigente della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, con la quale si assegnavano alla ricorrente “ulteriori 3 giorni per adempiere a quanto già  richiesto in materia di garanzie finanziarie con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro, la stessa veniva considerata come dichiarazione di non accettazione delle garanzie finanziarie”;
di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso, ivi compreso il regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007 pubblicato sul B.U. Regione Puglia in data 18 luglio 2007;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risultano in atti gli estremi della gravità  ed urgenza di cui al citato articolo, che potrebbero eventualmente concretarsi a seguito della paventata adozione di provvedimenti di sospensione dell’a.i.a., avverso i quali, peraltro, la ricorrente potrà  in ogni caso far valere ogni idoneo rimedio approntato dall’ordinamento;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 20 novembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 17 ottobre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)