Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Rito contratti pubblici – Istanza rinvio controinteressata per ricorso incidentale – Diniego – Ragioni
Nel rito speciale dei contratti pubblici di cui agli artt. 119 e ss. del c.p.a., il G.A. deve pronunciarsi comunque sulla richiesta di misura cautelare proposta dalla ricorrente, sebbene la stessa chieda un rinvio per proposizione di motivi aggiunti, tanto più se le parti resistenti chiedano espressamente di far cessare, con detta pronuncia, gli effetti della clausola c.d. “stand still” prevista dal comma 10 dell’art. 11 del codice dei contratti pubblici.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 18 dicembre 2013, n.5046 – 2013; decreto 22 novembre 2013, n. 4644 – 2013; ric. n. 8430 – 2013
N. 00576/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01112/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2013, proposto da:
Impresa B. A. Capogr. A.T.I. con Impresa B.F.e I. S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vitt. Nardelli in Bari, piazza Umberto I°, n. 62;
contro
Comune di Toritto, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n.114;
nei confronti di
C. C. G S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, n.15;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. nr. 9992 del 5/ luglio 2013, con il quale il Responsabile del Procedimento, Responsabile ad Interim del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ing. N.C., relativamente alla procedura per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di infrastrutturazione dell’Area PIP del Comune di Toritto- finanziati nell’ambito del PO FESR 2007-2013 ASSE VI linea di intervento 6.2 -azione 6.2.1- ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5. del D.L.G.S. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione in via definitiva in favore della concorrente C. s.r.l.; della Determinazione n. 51 del 21 /06/2013 a firma del Responsabile ad Interim del Settore LL.PP. -Patrimonio, Ing. Crocitto, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alle sedute della Commissione, la graduatoria finale di gara nonchè l’aggiudicazione definitiva in favore della C. srl; di tutti verbali della Commissione giudicatrice ed esattamente del verbale di gara: n. 1 del 21 /01 /2013; n. 2 del 30/01 /2013; n. 3 del 01 /02/2013; n. 4 del 04/02/2013; n.5 del 04/02/2013.; n. 6 del 20/02/2013; n. 7 del 06/03/2013; n.8 del 12/03/2013; n. 9 del 14/03/201 3: della nota prot.nr.11268 del 29 luglio 2013 con cui e stata comunicata la modifica della determinazione nr.51 /2013; della determinazione nr.64 del 26 luglio 2013 con cui è stata modificata la determinazione nr.51/2013; della nota datata 2 agosto 2013 con cui è stato espresso diniego in relazione al preavviso di ricorso notificato dalla odierna ricorrente; nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara, del disciplinare di gara, dei chiarimenti resi e di ogni altro atto di gara non specificamente indicato e/o menzionato anche ad essi presupposto., consequenziale e/o connesso che comunque abbia legittimato ed avallato l’ammissione alla gara (anzichè la esclusione)
della società classificata prima, ed ancora per l’annullamento e la declaratoria dl inefficacia del contratto di appal to ove stipulato ed eventualn1ente a stipularsi nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica mercè aggiudicazione della gara di appalto in favore dell’odierna ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.omune Di T. e di C.C. G. S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Vittorio Nardelli, Pierluigi Balducci e avv. Vito Agresti;
Rilevato che in questa sede viene in discussione il solo ricorso principale (su cui le parti resistenti hanno chiesto di pronunciarsi – pur in presenza di richiesta di rinvio della ricorrente, in vista della proposizione di ricorso per motivi aggiunti – ai fini di rendere non più operante la portata del c.d. “stand still” prevista dall’art. 11, co 10 ter);
ritenuto che le doglianze prospettate con il ricorso principale sono state smentite dalle deduzioni e dalle difese dalle controparti, cui si rinvia;
ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)