Processo cautelare  – Gara – Interesse strumentale – Recede in sede cautelare 

Non può essere accordata tutela cautelare ove sia agito l’interesse strumentale al rifacimento della gara d’appalto, considerato che la posizione del ricorrente, classificatosi al quinto posto in graduatoria, rende estremamente labili i requisiti per la concessione della sospensiva.

N. 00577/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01244/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2013, proposto da:

Cotecchia Vincenzo Capogr. R.T.P. con Ing. Tafuni Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi in Bari, via Abate Eustasio n. 5;

contro
Comune Di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, n.15; 

nei confronti di
R.P.A. S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pirocchi, Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St.Trevi via T.Fiore, 62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa sospensiva
1) di tutti gli atti costituenti la lex specialis della gara per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misure e contabilità , assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di consolidamento del versante collinare nord – zona ospedale. VI e VII intervento”, ivi compreso il bando/avviso di gara spedito in pubblicazione alla GUCE in data 16.4.2013, il “disciplinare di gara” e gli allegati “modelli per le dichiarazioni”, la determina di indizione della gara e l’approvazione degli atti di gara n. 33 del 5.4.2013 assunta dal dirigente ad interim del V settore del Comune di Lucera;
2) della determinazione adottata dal medesimo dirigente del 14.6.2013, n. 65, recante la nomina della Commissione giudicatrice;
3) delle determinazione assunte dalla Commissione giudicatrice e contenute nei verbali di gara di cui alle sedute del 18 giugno, 1 – 2 – 3 e 12 luglio, ivi compresa l’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche proposte dai concorrenti, la graduatoria di gara e l’aggiudicazione provvisoria conferita alla RPA s.r.l. con sede in Perugia;
4) dell’aggiudicazione definitiva pronunziata in favore della stessa RPA s.r.l. “con determina del V settore n. 87 del 19.8.2013”, atto non conosciuto e tuttavia menzionato nella nota/fax di “Comunicazione di sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006” inviata al concludente dal presidente della Commissione e dirigente ad interim del V settore in data 26.8.2013, anch’essa impugnata;
5) di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria;
e per la condanna
del Comune di Lucera, previo accertamento dell’illegittimità  degli atti ed operazioni di gara, all’adozione degli atti consequenziali all’invocato annullamento, ivi compresa la rinnovazione della procedura di gara ovvero, in estremo subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario da quantificarsi in corso di giudizio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Lucera e di R.P.A. S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi e avv. Ignazio Lagrotta;
 

Ritenuto che la posizione del ricorrente nella graduatoria (che si è classificato al V posto) rende estremamente labili i requisiti per la concessione della tutela cautelare,
ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)