Contratti pubblici – Aggiudicazione provvisoria – Revoca – Per richiesta decreto penale condanna  – Art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 – Sospensione del provvedimento impugnato – Insussistenza presupposti

Non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia della revoca dell’aggiudicazione provvisoria adottata sulla considerazione che “la sussistenza di una richiesta di decreto penale di condanna per fatti attinenti alla regolarità  delle autorizzazioni prefettizie per l’esercizio dell’attività  di guardia giurata/istituto di vigilanza depone in senso sfavorevole all’aspettativa della stazione appaltante circa il corretto svolgimento delle prestazioni richieste dal bando concernenti, tra l’altro, proprio l’attività  di vigilanza” e della “circostanza che la richiesta di decreto penale riguarda proprio l’esercizio di attività  previste dal bando di gara”, atteso che la decisione di esclusione per il venir meno dell’elemento fiduciario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006, è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso o futuro contraente.

N. 00578/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01147/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

T.S.B., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Campese, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Giacomo Matteotti n. 3;

contro
Ente Fiera del Levante di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, piazza Umberto I°, n. 62; 

nei confronti di
G.S.A. Gruppo Servizi Associati Societa’ Consortile per azioni; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– della delibera emessa dall’Ente Autonomo Fiera del Levante in data 2 settembre 2013, avente ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, in favore della società  ricorrente, della gestione dei servizi fieristici ausiliari diwelcome desk (servizio informazione visitatori), infopoint di padiglione (assistenza espositori e visitatori, assistenza tecnica espositori), sicurezza non armata degli ingressi e accoglienza all’interno dei padiglioni, in occasione della 77Í£ Fiera del Levante;
– della comunicazione, trasmessa a mezzo fax in data 4 settembre 2013, con la quale l’Ente Autonomo Fiera del Levante informava la società  ricorrente della avvenuta revoca dell’aggiudicazione provvisoria senza addurre alcuna motivazione a sostegno del provvedimento;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e, per l’effetto,
per l’affidamento alla ricorrente del servizio per cui le era stata riconosciuta l’aggiudicazione provvisoria;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento:
– della sopra indicata delibera emessa dall’Ente Autonomo Fiera in data 2 settembre 2013;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè
per il risarcimento del danno derivante dall’illegittima mancata aggiudicazione dell’appalto su indicato, da apprezzarsi sotto un triplice profilo:
– danno da perdita dell’appalto di servizi pari ad € 76.915,60, oltre interessi dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo;
– danno curriculare da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 10.000,00;
– danno da perdita di impiego dei lavoratori assunti per l’esecuzione dell’appalto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Fiera del Levante di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Francesco Verdebello, su delega dell’avv. Fabio Campese e avv. Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Ritenuto, nei limiti della presente fase cautelare e impregiudicata la disamina del profilo della giurisdizione, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, atteso che:
– l’Ente Autonomo Fiera del Levante fonda la propria decisione di revocare l’aggiudicazione provvisoria sulla considerazione che “la sussistenza di una richiesta di decreto penale di condanna per fatti attinenti alla regolarità  delle autorizzazioni prefettizie per l’esercizio dell’attività  di guardia giurata/istituto di vigilanza depone in senso sfavorevole all’aspettativa della stazione appaltante circa il corretto svolgimento delle prestazioni richieste dal bando concernenti, tra l’altro, proprio l’attività  di vigilanza”, tenuto conto anche della “circostanza che la richiesta di decreto penale riguarda proprio l’esercizio di attività  previste dal bando di gara”;
– la decisione di esclusione per il venir meno dell’elemento fiduciario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006, è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso o futuro contraente;
– non appare pretestuosa nè manifestamente irragionevole la valutazione degli elementi di fatto esibiti dall’appaltante come ragione del proprio operato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2000, a favore dell’Ente Autonomo Fiera del Levante. Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)