1. Contratti pubblici – Gara – Offerta – Conforme a tariffe costo del lavoro – Esclusione dalla gara – Illegittimità – Fattispecie
2. Risarcimento del danno – Gara – Esclusione – Annullamento giurisdizionale – Riammissione in gara – Sufficienza
1. Qualora in una gara per l’aggiudicazione di un servizio il bando, pur prescrivendo il divieto dell’offerta di un prezzo inferiore ai minimi stabiliti nella tariffa in vigore alla data di pubblicazione di esso, indichi, sia pure tra parentesi, una tariffa diversa da quella effettivamente in vigore, inducendo obiettivamente a ritenere che quest’ultima fosse quella applicabile, la conseguente esclusione dalla gara del concorrente che abbia formulato un’offerta inferiore alla tariffa vigente, ma non a quella specificatamente indicata nel bando, dovrà ritenersi illegittima e va quindi annullata.
2. Le pretese risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, avanzate dal concorrente che sia stato escluso da una gara d’appalto, devono ritenersi pienamente soddisfatte dalla riammissione alla gara quale effetto della pronuncia demolitoria.
N. 01426/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2013, proposto da:
La Nuova Perla Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Sabino Persichella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via P. Amedeo, n. 197;
contro
I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
Co.La. Coop. Consorzio Laziale Cooperative, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Di Giannatale, con domicilio eletto presso Franco Del Vecchio in Bari, via Abate Gimma, n. 170;
per l’annullamento
– della nota prot. 0038559 dell’8.7.2013, con la quale l’I.P.Z.S. ha comunicato, ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006, l’esclusione della deducente dalla “Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di movimentazioni materiali e facchinaggio presso gli stabilimenti o.c.v. e produzioni tradizionali in Roma e stabilimento di Foggia” – Lotto 1 e 2″;
– della nota del 30.7.2013, prot. n. 0042945;
– in via subordinata, del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui hanno indicato parametri tariffari contraddittori e fuorvianti ai fini della formulazione delle offerte economiche;
con conseguente declaratoria d’inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario;
e per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Co.La. Coop. Consorzio Laziale Cooperative;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Stefania Simonini, su delega dell’avv. Arturo Cancrini, avv. dello Stato Ines Sisto e avv. Franco Del Vecchio, su delega dell’avv. Fabrizio Di Giannatale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso la società La Nuova Perla impugna il provvedimento di esclusione emesso nei suoi confronti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in relazione al lotto n. 2 della procedura aperta indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di movimentazione materiali e facchinaggio presso lo stabilimento di Foggia.
La ricorrente è stata esclusa “in quanto la tariffa offerta risulta inferiore alla tariffa minima in vigore alla data di pubblicazione del Bando” (v. comunicazione I.P.Z.S. prot. 0038559 in data 8.7.2013).
L’interessata censura quindi gli atti in epigrafe per violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione e/o falsa applicazione dei principi del legittimo affidamento, di stretta interpretazione delle prescrizioni di gara e della par condicio tra i concorrenti; violazione e/o falsa applicazione del principio di buona amministrazione; eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità e difetto di motivazione.
In particolare la ricorrente asserisce di essersi attenuta, nel formulare la propria offerta, a quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara per l’individuazione dei decreti ministeriali da prendere a riferimento ai fini della predisposizione della tariffa.
In subordine la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera procedura di gara per eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità della legge di gara. Formula inoltre istanza risarcitoria, in forma specifica o per equivalente.
Si sono costituiti l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Co.La. Coop. Consorzio Laziale Cooperative, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo assumono valore decisivo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara laddove, a pag. 19, stabiliscono che “Non sono ammesse offerte che prevedono, relativamente al servizio di facchinaggio, un prezzo inferiore alla tariffa minima in vigore alla data di pubblicazione del Bando, prevista dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro riferite alle Province di Roma per il Lotto 1 e Foggia per il Lotto 2 (decreti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro n. 24/2008 per la Provincia di Roma e del 21.2.2012 per la Provincia di Foggia”).
Invero, l’indicazione riportata fra parentesi, nella richiamata disposizione della lex specialis, induce obiettivamente a ritenere, erroneamente, che la tariffa minima in vigore alla data di pubblicazione del bando, per la Provincia di Foggia, sia quella contenuta nel decreto ministeriale del 21.2.2012 e non già quella effettivamente in vigore, riportata nel decreto ministeriale del 21.2.2013.
Non rileva, in senso contrario, quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente sul carattere meramente esemplificativo della predetta indicazione parentetica, non essendo ravvisabile alcuna espressione o locuzione che possa attribuirvi una tale valenza.
In quest’ottica deve ritenersi che la ricorrente, nel formulare la propria offerta nel rispetto dei parametri tariffari di cui al D.M. 21.2.2012, si sia attenuta alle prescrizioni della lex specialis e pertanto è illegittima l’esclusione disposta a suo danno da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale dovrà conseguentemente riammettere alla gara la società La Nuova Perla.
In ragione delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente devono, peraltro, ritenersi pienamente soddisfatte dagli effetti della pronuncia demolitoria.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre sono compensate per Co.La. Coop. – Consorzio Laziale Cooperative, tenuto conto che l’illegittimità dei gravati atti è imputabile esclusivamente all’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidati nella misura di € 2.000,00, oltre CU, CPA e IVA, come per legge a favore della ricorrente. Spese compensate tra la ricorrente e Co.La. Coop. Consorzio Laziale Cooperative.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)