Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorso – Bando – Provvedimento di esclusione – Mancata impugnazione clausola “escludente” – Inammissibilità 

àˆ inammissibile l’impugnativa di un provvedimento di esclusione, relativo a una procedura concorsuale di assunzione nella p.A., ove emesso in applicazione di una clausola riguardante i requisiti di partecipazione al bando di concorso; infatti, la natura c.d “escludente” della clausola del bando comporta l’onore di immediata impugnazione del bando di concorso e non è, dunque, ammissibile una successiva impugnativa alla conclusione della procedura selettiva.

N. 01413/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2013, proposto da Cagnetta Rosa Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Di Pinto e Michele Cagnetta, con domicilio eletto in Bari, piazza Aldo Moro, 34;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio IV, Dirigenti scolastici e personale della scuola prot. n. AOOODRPU n. 4295 del 24.6.2013, notificato a mezzo posta certificata in pari data;
– di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 per le parti i difensori avv.ti Michele Cagnetta, Michele Di Pinto e Giovanni Cassano;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Cagnetta Rosa Maria partecipava alla procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A345-A346 – Lingua e civiltà  straniere.
La stessa superava la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale.
Successivamente, veniva esclusa con il gravato provvedimento del 24.6.2013 per non essere in possesso del requisito della laurea conseguita entro l’anno accademico 2001/2002 (espressamente richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 2 del bando), avendo l’istante dichiarato di aver conseguito la laurea successivamente all’anno 2001/2002 e cioè nell’anno accademico 2004/2005.
La Cagnetta contestava con l’atto introduttivo il menzionato provvedimento di esclusione.
Si costituiva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261, “In materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere d’immediata impugnazione del bando di concorso solo nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato o al più impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; invece le altre clausole possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva.”.
Nel caso di specie, il gravato provvedimento di esclusione del 24.6.2013 è conseguenza diretta della applicazione della clausola (art. 2) del bando, riguardante il requisito di partecipazione del conseguimento della laurea entro l’anno accademico 2001/2002.
Detta clausola ha una chiara portata “escludente”, avendo ad oggetto un requisito di partecipazione espressamente previsto a pena di esclusione (requisito non posseduto ab origine dalla Cagnetta).
Ne consegue che la istante avrebbe dovuto impugnare immediatamente in parte qua il bando di concorso.
In ogni caso, va rimarcato che neanche il presente ricorso contiene la specifica impugnazione del bando.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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