1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Aggiudicazione – Impugnazione – Concessione tutela cautelare – Conseguente aggiudicazione in favore del ricorrente – Interesse a decisione ricorso – Persiste 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Impugnazione esito gara  – Termini – Decorrenza – Dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Appalto integrato – Requisiti – Art. 252, D.P.R. n. 207/2010 – Esperienza tecnica in progettazione – “Collaborazione” – Non integra requisito della progettazione

1. Pur se, in seguito a ordinanza cautelare, la p.A. abbia disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla parte controinteressata, individuando la parte ricorrente quale aggiudicataria provvisoria, non viene meno il requisito dell’interesse alla decisione di merito, trattandosi di un provvedimento assunto sulla base della stessa ordinanza.


2. E’ tempestivo il ricorso proposto entro il termine  previsto dall’art.120 del c.p.a. di trenta giorni  dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, laddove medesimo il termine non decorre dalla conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria.
 
3. In tema di appalto integrato,  la semplice “collaborazione” non integra il requisito della progettazione, consistente nell’esperienza tecnica (da comprovare con autodichiarazione al momento della partecipazione e documentalmente al momento dell’aggiudicazione) di progettazione, nel decennio anteriore al bando, di servizi di cui all’art. 252, D.P.R. n. 207/2010.

N. 01418/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2013, proposto da: 
De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto & C., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Del Prete, Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n.94; 

contro
Comune Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, c/o avv. ra comunale via P. Amedeo, n.26; 

nei confronti di
La Stella s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cosimo Guaglianone, con domicilio eletto presso Francesco Guaglianone in Bari, v. le Papa Giovanni XXIII, n.19; 

per l’annullamento
– del provvedimento dell’Ente appaltante “Comune di Bari”, n. 2013/160/00450 del 24.4.2013, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta “La Stella S.r.l.” della procedura aperta per l’affidamento, in appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’impianto di climatizzazione e produzione di A.C.S. a pompe di calore con scambiatore di calore a sonde geotermiche integrato con sistema di produzione di A.C.S. a collettori solari sottovuoto presso il “Paloflorio” di Bari;
– nonchè di tutti gli atti presupposti meglio indicati nel ricorso introduttivo;
– nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Bari e di La Stella S.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Franco Gagliardi La Gala e avv. Augusto Farnelli, su delega dell’avv. Rossana Lanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento, in appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’impianto di climatizzazione e produzione di A.C.S. a pompe di calore, presso il “Pala Florio” di Bari.
Con il presente ricorso impugna l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata, lamentando, tra l’altro, il difetto, in capo ad essa (ed in particolare del professionista incaricato della progettazione), del requisito tecnico indicato nel bando di gara al paragrafo 9 lett. c).
In particolare il progettista indicato (ing. G. Filocamo) avrebbe dovuto possedere il requisito dell’esperienza tecnica (da comprovare con autodichiarazione al momento della partecipazione e documentalmente al momento dell’aggiudicazione) consistente nella progettazione, nel decennio anteriore al bando, di servizi di cui all’art. 252 DPR n.207/2010, in riferimento a lavori della classe III cat. B) per un importo pari ad euro 874.346,40.
Riservando al prosieguo dell’iter motivazionale l’esame della doglianza, vanno brevemente considerate alcune questioni preliminari.
In primo luogo permane l’interesse alla decisione del ricorso.
Deve, a tal fine, rilevarsi che la S.A., con determinazione n.2013/04058 del 19.6.2013 ha disposto la revoca dell’aggiudicazione in favore dell’impresa La Stella srl (controinteressata), individuando l’odierna ricorrente quale aggiudicataria provvisoria.
Tuttavia, tale determinazione non fa venir meno il requisito dell’interesse alla decisione di merito, in quanto nel corpo della determinazione si dà  atto dell’ordinanza cautelare di questo Tar n. 319/2013 (che ha sospeso l’aggiudicazione impugnata) e si afferma l’obbligo di darvi esecuzione.
Deve, per ciò, ritenersi che la determina in questione sia stata adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con tutto quel che ne consegue in tema di permanenza dell’interesse alla decisione di merito.
Tanto premesso, deve, inoltre, ribadirsi la tempestività  del ricorso, atteso che l’interesse a insorgere contro l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria può ritenersi sorto solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva (aggiudicazione comunicata il 24.4.2013, con spedizione per la notifica del ricorso il 24.5.2013).
Venendo al merito della decisione, ritiene il Collegio che sia fondata la doglianza relativa al difetto del requisito di capacità  tecnica già  indicato.
Emerge dall’esame della documentazione versata in giudizio che il requisito tecnico in questione risulta dall’attestazione di rapporti di “collaborazione” con le imprese o i professionisti che hanno eseguito lavori per la cifra richiesta.
Orbene, la semplice “collaborazione” non integra il richiesto requisito della progettazione, essendo cosa ontologicamente ben diversa.
Peraltro, come già  rilevato in fase cautelare, anche la provenienza soggettiva delle attestazioni (rilasciate non dal committente, bensì dal professionista incaricato della progettazione) è inidonea ai fini richiesti.
L’aggiudicazione impugnata va, pertanto, annullata, restando gli ulteriori motivi di ricorso assorbiti.
Non deve provvedersi sulla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, in quanto questo non risulta stipulato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Bari, n. 2013/160/00450 del 24.4.2013.
Nulla in ordine alla inefficacia del contratto.
Condanna il Comune di Bari e la società  la Stella srl al pagamento in solido delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 10.000,00 omnicomprensivi di diritti ed onorari, oltre IVA, CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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