Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Indennità  di comando – Decreto interministeriale – Assenza – Non spetta

L’indennità  di comando ex art. 10. co.2, L.n. 78/83, non   discendendo direttamente dalla legge, necessita di essere riconosciuta con decreto interministeriale attuativo a carattere costitutivo.

 
N. 00565/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01191/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2013, proposto da:

Pietro Marchitelli, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Livrieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n. 472;

contro
Ministero della Difesa Dipartimento Impiego del Personale – Roma, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; Comando Militare Esercito Puglia – Ufficio Amministrazione Gestione Finanziaria;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n.MDE24472/0007524 Cod. Id.31 Ind. CI 5.7.2. allegata in copia alla nota del 27.6.2013, emessa dal Comando Militare Esercito “Puglia” Ufficio Amministrazione – Gestione Finanziaria del Ministero della Difesa e notificata al Col E.I. Pietro Marchitelli oggi in quiescenza (come “atto di costituzione in mora”) il giorno 17.7.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa Dipartimento Impiego del Personale – Roma;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Vincenzo Livrieri;
 

Considerato che il diritto all’indennità  di comando ex art.10, comma 2, .ln.78/83, per costante giurisprudenza, non discende direttamente dalla legge ma necessita di un decreto interministeriale attuativo a carattere costitutivo (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. III, 12.9.2013, n. 4519);
Rilevato che, nella fattispecie, di tale decreto attuativo non sembra esservi traccia e che lo stesso ricorrente individua il fondamento delle proprie rivendicazioni genericamente nel predetto art.10;
Considerato che, nell’impugnato provvedimento, è espressamente previsto che l’interessato possa chiedere la rateizzazione della restituzione dell’indennità  erroneamente percepita e che ciò soddisfa l’esigenza che il recupero non sia eccessivamente oneroso, in relazione alle condizioni di vita del debitore e sia tale da consentire la percezione di una retribuzione che assicuri un’esistenza dignitosa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)