1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Per attesa occupazione – Legittimità – Ragioni
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 – Applicabilità – Limiti
1. Il ricorrente che ha già beneficiato del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante il chiaro tenore letterale ed il carattere vincolante della normativa vigente in materia, non può ottenere nuovamente il permesso di soggiorno per la medesima finalità .
2. In tema di permesso di soggiorno in favore di extracomunitari, non può invocarsi l’inciso dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i., secondo cui può attribuirsi rilevanza a nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, ove siano state riscontrate violazioni che rappresentano una vera e propria elusione della normativa in materia di immigrazione.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 23 dicembre 2013, n. 5130 – 2013; ric. n. 8585 – 2013
N. 00566/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01182/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2013, proposto da:
Y.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Napoli n. 138;
contro
la Questura di Bari ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge presso i suoi studi in Bari, via Melo n. 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 11.07.2012, Cat. A. 11.2013/Imm. n. 44/P.S., portato a conoscenza tramite p.e.c. in data 27.08.2013;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in quanto di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni e Valter Campanile;
Tenuto conto:
che, anche prescindendo dalla tardività di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essa è sfornita dei presupposti ex lege per il suo accoglimento, in quanto il ricorrente stesso aveva già beneficiato del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, stante il chiaro tenore letterale ed il carattere vincolante della normativa vigente in materia, non avrebbe potuto ottenere ancora una volta il permesso di soggiorno per la medesima finalità ;
che, d’altro canto, al momento della presentazione, peraltro tardiva, dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro nè ne era in possesso;
che, alla luce dei rilievi sopra svolti, non può neppure fondatamente invocarsi l’inciso dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., secondo cui può attribuirsi rilevanza a nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o possono considerarsi mere irregolarità amministrative sanabili alcune violazioni, altrimenti determinandosi nella specie una vera e propria elusione della normativa in materia di immigrazione;
Ritenuto:
che, pertanto, il ricorso sia sfornito del fumus boni juris e conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta;
che, tuttavia, in ragione della particolarità della questione in esame, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza):
– rigetta la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
– compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)