1. Processo amministrativo – Principi generali – Controinteressato – Individuazione
2. Processo amministrativo – Giudizio Impugnatorio – Controinteressato – Notificazione – Omissione – Conseguenze
1. Al fine di individuare i soggetti controinteressati di un ricorso dinanzi al G.A. occorre esperire i rimedi opportunamente apprestati dall’ordinamento per ottenere l’accesso agli atti contenenti le informazioni necessarie all’individuazione dei controinteressati stessi.
2. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a., ove il ricorrente non abbia notificato l’impugnativa ad alcun controinteressato, pur se individuabile.
N. 01371/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto in Bari, via Roberto da Bari n. 36;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto in Bari, presso Avvocatura Comunale, via P. Amedeo n. 26; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33;
per l’annullamento
della Determinazione del Dirigente della Ripartizione Solidarietà Sociale n. 2013/02781 del 6.5.2013, avente ad oggetto “approvazione graduatorie assegno di cura (a.d. Regione Puglia n. 27/2010 e s.m.i.)”;
di ogni altro atto ad essa presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Alberto Florio, Augusto Farnelli, per delega dell’avv. Alessandra Baldi, e Antonella Loffredo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Regione Puglia ha pubblicato, con determinazione dirigenziale n. 27/2010, l’avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno economico per persone non autosufficienti e i loro nuclei familiari.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura, ma è risultato escluso dall’attribuzione dell’assegno di cura, essendosi collocato al n. 830 della graduatoria. Al riguardo la determinazione dirigenziale del Comune di Bari del 6.5.2013, di approvazione della graduatoria, dà atto della possibilità di erogare il contributo dell’assegno di cura soltanto ai soggetti utilmente collocati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del finanziamento regionale assegnato al Comune di Bari per le due annualità .
Il ricorrente impugna, quindi, gli atti in epigrafe con un unico articolato motivo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituiti la Regione Puglia e il Comune di Bari, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze del ricorrente sono nella sostanza dirette ad ottenere una migliore posizione in graduatoria, in maniera tale da poter conseguire l’erogazione dell’assegno di cura.
A fronte di siffatte censure si configurano indubbiamente delle posizioni di controinteresse, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso arrecherebbe un sicuro pregiudizio quantomeno al soggetto collocatosi nell’ultima posizione utile in graduatoria, il quale perderebbe la posizione vantaggiosa già riconosciutagli e, conseguentemente, anche il relativo sussidio economico.
Ai sensi dell’41, comma 2, c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”.
Il ricorrente, tuttavia, non ha notificato l’impugnativa ad alcun controinteressato, nè può rilevare, a giustificazione di tale omissione, la circostanza che la graduatoria degli ammissibili e l’elenco degli esclusi con i dati in chiaro sono agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale e risultano allegati alla determina di approvazione della graduatoria in formatoatto a garantire la tutela della riservatezza dei dati stessi, essendo evidente che il ricorrente avrebbe, comunque, potuto esperire i rimedi opportunamente apprestati dall’ordinamento per ottenere l’accesso agli atti contenenti le informazioni necessarie all’individuazione dei soggetti controinteressati.
In ragione delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
La particolarità della vicenda e le condizioni delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)