1. Pubblica sicurezza  – Guardia giurata – Decreto di nomina – Revoca – A seguito di denunzia – Illegittimità  – Ragioni


2. Pubblica sicurezza  – Guardia giurata – Decreto di nomina – Revoca – A seguito di licenziamento  – Illegittimità  – Condizioni

1. La revoca del decreto di nomina della guardia giurata non può essere motivata sulla circostanza che l’interessato sia stato fatto oggetto di una denunzia, giacchè tale episodio non è idoneo a dimostrare  l’inaffidabilità  del soggetto.


2. La revoca del decreto di nomina della guardia giurata non può essere basata sulla scorta dell’avvenuto licenziamento dell’interessato da parte del datore di lavoro (cioè del Consorzio presso il quale prestava servizio), ove il suddetto licenziamento risulti non consolidato in quanto sub iudice.

N. 01399/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
A., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234; 

contro
U.T.G. – Prefettura Di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Consorzio Autonomo Guardie Campestri; 

per l’annullamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Bari sull’istanza di parte ricorrente del 23.04.2012 ricevuta il 26.04.2012 intesa ad ottenere che fosse rinnovata la licenza di porto d’armi in scadenza il 30.04.2012 non potendo, in mancanza, esercitare la professione di guardia giurata;
e per la conseguente condanna della Prefettura di Bari a provvedere entro il termine di giorni 30 alla conclusione del procedimento.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 settembre 2012 per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento prot. n.352/6d/16b/area O.P. 1° bis del Prefetto della Provincia di Bari del 30.7.2012 di revoca del decreto di nomina del ricorrente a guardia giurata e della relativa licenza di porto di pistola a tassa ridotta, notificato il 3 agosto 2012;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Angela Napoletano e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2012 A. E. ha chiesto dichiararsi l’iilegittirnità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Bari sull’istanza del 23.4.2012, con cui il ricorrente chiedeva il rinnovo della licenza del porto d’armi in scadenza il 30.4.2012, non potendo ” in difetto del rinnovo ” svolgere l’attività  di guardia giurata.
Nelle more della decisione sulla domanda proposta ex art. 31 c.p.a., in conseguenza della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consorzio Guardie Giurate Campestri di Molfetta, comunicata con nota del 29.6.2012, è intervenuto l’impugnato provvedimento del Prefetto di Bari recante revoca del decreto di nomina del ricorrente a guardia giurata e della relativa licenza di porto di pistola.
Il ricorrente, dopo aver impugnato innanzi al Tribunale di Trani ” Giudice del lavoro il licenziamento disposto nei suoi confronti, con motivi aggiunti cx art. 117, comma 5, c.p.a. ha impugnato il provvedimento prefettizio di cui sopra, chiedendone l’annullamento e deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11,39,43 e 138 r.d. n.
773/31 t.u.l.p.s); violazione e falsa applicazione dell’art. 91 t.u. n. 3 del
1957; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione del principio cli proporzionalità ; violazione dell’art. 3 1. 241/1990;
2) eccesso di potere per incongruità  e contraddittorietà  della motivazione; illogicità  manifesta; violazione dell’art. 3 1. 241/1990.
In conseguenza di quanto sopra il ricorso è stato convertito nel rito ordinario.
Si è costituito in giudizio l’U.T.G. ” Prefettura di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n. 762/2012 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, cui ha fatto seguito il decreto prefettizio in data 16.10.2012, con cui è stata disposta la sospensione – nelle more della decisione di merito del presente ricorso – del provvedimento impugnato, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
All’udienza del 4 luglio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame risulta anzitutto improcedibile con riferimento all’azione proposta ex art. 31 c.p.a. nei confronti del silenzio serbato dalla Prefettura in ordine all’istanza di rinnovo del porto d’armi, essendo successivamente intervenuto provvedimento definitivo di revoca del decreto di nomina a guardia giurata del porto di pistola oggetto di impugnazione.
Quanto all’impugnazione proposta con motivi aggiunti del 12.9.2012, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, l’impugnato decreto prefettizio si supporta sostanzialmente sul piano motivazionale a due circostanze: la prima viene individuata nella denuncia querela proposta nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p. in danno del suo collega D. (querelante) e la seconda nell’intervenuto licenziamento per assenteismo disposto nei confronti del ricorrente dal Consorzio Guardie Campestri di Molfetta.
Da tali circostanze il Prefetto ha ritenuto di inferire il venir meno dei requisiti soggettivi di affidabilità , nonchè il presupposto stesso per il rilascio del porto di pistola, per effetto della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Rileva il Collegio che l’impugnato provvedimento risulta viziato sotto vari profili e, anzitutto, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Deve in proposito rilevarsi che la mera proposizione di una denuncia querela non può di per sè giustificare il giudizio di inidoneità  soggettiva ovvero il venir meno dei requisiti morali e di affidabilità  del querelato.
Una puntuale istruttoria, nonchè una adeguata considerazione delle controdeduzioni offerte dal ricorrente in sede di partecipazione al procedimento, avrebbe infatti consentito di accertare anzitutto le concrete modalità  di svolgimento dell’episodio da cui è scaturita la denuncia querela anche attraverso l’audizione dei soggetti indicati come testimoni, i quali a dire di esso ricorrente gli avrebbero prestato assistenza accompagnandolo infme presso il più vicino pronto soccorso.
Nè il Prefetto di Bari ha considerato che il ricorrente aveva a sua volta proposto denuncia querela nei confronti del collega D. sempre in relazione all’episodio di cui trattasi, evidenziandosi in tal modo una obiettiva assoluta incertezza in ordine al concreto svolgersi degli accadirnenti, con conseguente necessità  di adeguata istruttoria, necessario presupposto di una adeguata valutazione in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente nelle sue controdeduzioni.
Anche sul piano motivazionale l’impugnato provvedimento non mostra invece alcuna considerazione delle deduzioni proposte dal ricorrente.
Il secondo elemento assunto dal Prefetto a fondamento dell’impugnato decreto di revoca è costituito dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del ricorrente, licenziamento tuttavia sub iudice in quanto oggetto di impugnazione da parte del ricorrente con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trani Giudice del Lavoro, considerato peraltro che il ricorrente ha provato documentalmente che l’assenteismo posto a base del licenziamento sarebbe correlato alle sue condizioni di salute, avendo lo stesso subito un infarto.
Tale circostanza non può invero costituire motivo sufficiente a supportare una determinazione di revoca del decreto di nomina a guardia giurata e del permesso di porto di pistola, incorrendosi viceversa in una evidente petitio principii, atteso che proprio la revoca disposta dal Prefetto risulterebbe idonea a pregiudicare la riassunzione in servizio per il caso di favorevole esito del relativo giudizio, apparendo al più giustificata una determinazione di natura meramente soprassessoria nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al Giudice del Lavoro.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del decreto prefettizio prot. 352/ 6D/16B del 30.7.2012.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della Prefettura di Bari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile con riferimento all’azione cx art. 31 c.p.a. e in parte lo accoglie, relativamente alla domanda impugnatoria proposta con i motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla il decreto prefettizio di cui in epigrafe.
Condanna l’U.T.G. ” Prefettura di Bari al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 4 luglio 2013 e 10 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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