Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo della p.A. di provvedere – Istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile – Termine D.P.C.M. 224/2012 – Inutile decorso – Illegittimità  silenzio

Deve essere dichiarato fondato il ricorso, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., con cui si contesta il silenzio mantenuto dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile, considerato che, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 224/2012, il termine per la conclusione del procedimento de quo è di novanta giorni prorogato, ove sia necessaria una istruttoria, di ulteriori trenta giorni.

N. 01388/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2013, proposto da: 
Domenico Di Gennaro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Deflorio, Adriano Esposito e Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni D’Innella in Bari, via N. Putignani n.136; 

contro
la Questura di Bari ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge presso i suoi studi in Bari, via Melo n. 97; 

avverso
il silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente di rinnovo di licenza di porto di fucile.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori Giovanni D’Innella e Valter Campanile;
 

Rilevato:
che con il presente ricorso, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., si contesta il silenzio mantenuto dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile, presentata dal ricorrente in data 4.1.2013;
Considerato:
che, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 224/2012, il termine per la conclusione del procedimento de quo è di 90 giorni;
che, anche tenendo conto di ulteriori 30 giorni per poter espletare l’istruttoria (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990 e s.m.i.), da aggiungersi al suddetto termine di 90 giorni, deve accertarsi nella specie il silenzio-inadempimento, essendo trascorso un tempo superiore a complessivi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, al momento della notificazione del presente ricorso;
che neppure nelle more è intervenuto un provvedimento espresso, così come invece prescritto ex lege;
Ritenuto:
che, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con obbligo, in capo alla Questura di Bari, di concludere il procedimento de quo con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, superato il quale si procederà  alla nomina di un commissario ad acta;
che, stante l’ampia discrezionalità  di cui gode l’Amministrazione nella valutazione della posizione dei soggetti che richiedono autorizzazioni di polizia (fatti salvi i casi, tuttavia diversi da quello in esame, di attività  vincolata, nei quali sono individuati ex ante dal T.U.L.P.S. in modo chiaro gli elementi ostativi), questo Collegio non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno quantificati come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Questura di Bari, di concludere il procedimento de quo con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, superato il quale si procederà  alla nomina di un commissario ad acta;
– condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. e con contributo unificato rifuso ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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