1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità  -Ragioni
 
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza  – Decreto ingiuntivo non opposto – Giudicato – Spese accessorie – Spettanza – Limiti

1. Il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm..
 
2. Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice amministrativo non può riconoscere somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità  o spese sostenute per eventuali azioni esecutive in mancanza di espressa pronuncia contenuta nel decreto ingiuntivo. 

 
N. 01366/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 966/10 emesso, in data 27 ottobre 2010, dal Tribunale di Foggia in favore dell’avv. Giuseppe Mescia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Sabato Guadagno e udito per la parte ricorrente l’avv. Giuseppe Mescia, su delega dell’avv. Giacomo Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 966/2010, del Tribunale di Foggia, che ha condannato la Provincia di Foggia al pagamento delle competenze professionali in suo favore per la complessiva somma di € 13.711.63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè la somma complessiva di € 775,00 per spese, diritti ed onorari, nonchè maggiorazione ex T.F., IVA e CPA del procedimento monitorio.
Parte ricorrente ha anche chiesto – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – la nomina di un commissario ad acta.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 3/10/2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Roma Lazio sez. II n. 1198/2013, Cons. St. sez. V n. 5045/2011, C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840)
La domanda è fondata e va pertanto ordinato alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente esclusivamente delle somme dovute per tutte le voci espressamente indicate nel suindicato decreto già  quantificate o da quantificare in base alla vigente normativa. A tal fine si rileva che le spese generali sono pari al 12,50% dei diritti ed onorari liquidati nel D.I., l’IVA e il CAP sono dovute relativamente sia alla sorte capitale che alle spese quantificate in decreto. Non sono invece dovute somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità  in mancanza di espressa pronuncia, contenuta nel D.I., per la cui ottemperanza si agisce e così pure spese sostenute per eventuali azioni esecutive instaurate avanti al Giudice Ordinario.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà  all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni 30 (trenta) ed a cui favore sarà  liquidata la somma complessiva di € 700,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n 966/2010, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somme già  quantificate in decreto o da quantificare con le modalità  indicate in motivazione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 700,00, tenuto conto del carattere seriale del presente giudizio, ponendo detto importo a carico della Provincia di Foggia.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, tenuto conto del suo carattere seriale, in complessivi € 1.000,00, oltre iva, cpa, contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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