1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Atto sopravvenuto  – Interesse – Sussiste ai fini risarcitori


2. Sanità  e farmacie – Concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche – Bando – Interpretazione – Fattispecie

1. Non è colpito da improcedibilità  il ricorso avverso un bando (nella specie, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche) che sia stato annullato in via di autotutela e sostituito da un nuovo bando non gravato, considerato che residua l’interesse a ricorrere ai fini delle eventuali richieste risarcitorie.


2. Ove il bando regionale del  concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione preveda che, se i candidati inseriti nella graduatoria degli idonei non manifestino un ordine di preferenza per le sedi disponibili   nell’ambito dell’atto di ricognizione, gli stessi mantengono la loro posizione in graduatoria per richiedere l’assegnazione a seguito del successivo atto di ricognizione, tale previsione dev’essere intesa nel senso che l’omessa preferenza non comporti alcuna decadenza, lasciando salva la  posizione in graduatoria dell’interessato che potrà  esprimere le sue preferenze nell’ambito del successivo atto di ricognizione. 

N. 01364/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2012, proposto da: 
Giuseppe Savino Vittorio Montenero, Romeo Sabato, Filomena Anna D’Alessio, Francesca Palmitessa, Valeria Anna Caterina Demartino, Anna Veltri, Rocco Tanga, Maria Vittoria A. Coladangelo, Rosa Mormone, Brunetta Gruosso, Concetta Napoli, Marina Giovannelli, rappresentati e difesi dagli avv. Tonino Ferrante, Antonella Cormio, con domicilio eletto presso l’avv. Carmen Bastiani in Bari, via N. Putignani n. 251; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 31; 

nei confronti di
Rosa Miracapillo; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 313 in data 19.9.2012, adottata dal Dirigente del servizio P.A.T.P. (Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione) della Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità , avente ad oggetto: “Concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 3 comma 43, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007. Atto ricognitivo sedi farmaceutiche disponibili”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 140 del 27.9.2012, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;
nonchè per l’accertamento e declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad esprimere preferenze in occasione della seconda ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione ai candidati inseriti nella graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami di cui è causa, indetto con delibera di Giunta regionale n. 61 del 3.2.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 25/09, nonchè dell’altro diritto dei medesimi all’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti rivenienti dall’applicazione degli effetti normativi dell’art. 11 L. n. 27/2012 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività “).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Antonella Cormio e Maria Grimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia, con delibera di Giunta regionale n. 61 del 3.2.2009, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 3 c. 43 L.R. n. 40/2007.
La procedura si è conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei, che, per espressa previsione del bando, ha una validità  di quattro anni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.P. (avvenuta il 7.7.2011) ed è pertanto valida sino al 7.7.2015.
L’art. 13 del bando stabilisce che “Il Dirigente del Servizio A.T.P. provvederà , almeno una volta ogni dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale, a redigere l’atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti disponibili nella Regione Puglia che sarà  pubblicato sul B.U.R.P.”, al fine di consentire ai candidati idonei di esprimere le proprie preferenze secondo le prescrizioni della lex specialis.
Con la prima ricognizione sono state individuate 17 sedi.
Il secondo atto ricognitivo è stato adottato con determinazione dirigenziale n. 313 del 19.9.2012, con il quale sono state individuate una sede farmaceutica urbana di nuova istituzione ed una sede farmaceutica rurale vacante.
I ricorrenti, tutti candidati risultati idonei al concorso pubblico sopra indicato – essendosi collocati nella graduatoria definitiva nelle posizioni nn. 31, 37, 43, 73, 120, 129, 162, 169, 329, 349, 375 e 401 – a seguito della pubblicazione del primo elenco di sedi farmaceutiche hanno regolarmente presentato istanza di assegnazione, ma non sono risultati destinatari di alcuna sede.
Impugnano ora, col presente ricorso, la determinazione dirigenziale n. 313/2012, in primo luogo in quanto stabilisce che vengano esclusi dalla richiesta di assegnazione delle due ulteriori sedi coloro che abbiano già  espresso preferenza in occasione della precedente ricognizione, in secondo luogo perchè individua e rende disponibili all’assegnazione soltanto due sedi farmaceutiche (a Surbo e Conversano), e non anche quelle nel frattempo istituite dalla Regione Puglia in applicazione dei nuovi parametri introdotti dal D.L. n. 1/2012.
Con due motivi di ricorso i ricorrenti deducono quindi l’illegittimità  dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2 L. n. 389/99, violazione della lex specialis, eccesso di potere per illegittimità  manifesta, violazione dell’art. 97 Cost. e difetto di motivazione, nonchè per violazione dell’art. 11 D.L. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, violazione dell’art. 48 c. 29 L. n. 326/2003, violazione dell’art. 3 c. 43 L.R. n. 40/2007, violazione dei principi di economicità  e buon andamento dell’azione amministrativa.
Si è costituita la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità  del ricorso e comunque chiedendone il rigetto. Con successiva memoria la Regione ha eccepito inoltre l’improcedibilità  del ricorso,
Alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora a seguito dell’intervenuto annullamento, in via di autotutela, del concorso per la copertura delle sedi vacanti ex L. n. 27/2012. Nella medesima occasione il Collegio, con riguardo alla domanda di accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti di esprimere la preferenza con riferimento a tutte le sedi vacanti e all’assegnazione delle stesse in quanto idonei in graduatoria in corso di validità , ha ritenuto necessario un adeguato approfondimento in sede di merito, sia con riferimento alla specialità  del concorso straordinario, sia con riferimento alla diversità  dei requisiti di partecipazione.
Alla pubblica udienza del giorno 25 luglio 2013 la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi soffermare sulle eccezioni sollevate dalla Regione.
2.1. La difesa regionale eccepisce in primo luogo l’inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse, sotto due profili.
Per un verso l’interesse a ricorrere sarebbe venuto meno per effetto dell’annullamento in autotutela del concorso straordinario bandito ai sensi del D.L. n. 1/2012.
Per altro verso l’esclusione dei ricorrenti dalla richiesta di assegnazione delle sedi di cui al secondo atto ricognitivo sarebbe già  prevista dall’art. 13 del bando di concorso, rimasto inoppugnato, pertanto il provvedimento gravato, limitandosi a ribadire quanto già  stabilito dalla lex specialis, sarebbe privo di autonoma lesività  degli interessi dei ricorrenti.
L’eccezione va respinta sotto entrambi i profili.
2.1.1. Il primo argomento deve ritenersi superato, atteso che, con D.D. n. 39/2012, la Regione ha nuovamente bandito il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche istituite ai sensi del D.L. n. 1/2012.
2.1.1.1. Al riguardo la Regione eccepisce la sopravvenuta improcedibilità  del ricorso per effetto della mancata impugnazione della citata D.D. n. 39/2012, che renderebbe inutile l’eventuale accoglimento del ricorso.
L’eccezione va però respinta, tenuto conto che, in disparte la questione della rilevanza al più solo parziale dell’eccezione, in quanto attinente ad uno solo dei motivi di ricorso, è comunque ravvisabile un interesse a ricorrere, quantomeno ai fini di eventuali richieste risarcitorie.
2.1.2. L’ulteriore profilo dell’eccezione, fondato sull’asserito carattere non autonomamente lesivo del provvedimento gravato, va disatteso alla luce del confronto testuale tra le prescrizioni in esso contenute e quelle stabilite dal bando di concorso, che è utile riportare per esteso.
L’art. 13 del bando di concorso stabilisce:
“Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. dell’atto ricognitivo, i candidati inseriti nella graduatoria degli idonei dovranno, se interessati, presentare, a mezzo raccomandata a.r. [¦] istanza di assegnazione specificando l’ordine di preferenza delle sedi disponibili. [¦]
Coloro i quali sono inseriti nella graduatoria e non avranno espresso preferenze di sedi farmaceutiche in tale occasione, manterranno la loro posizione in graduatoria e potranno richiedere l’assegnazione dopo la pubblicazione del successivo atto dirigenziale di ricognizione.
L’assegnazione delle sedi avverrà  secondo l’ordine previsto dalla graduatoria ed in base alle preferenze espresse ¦”.
La determinazione dirigenziale n. 313/2012, dopo aver precisato che “i candidati inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURP 107 del 7.7.2011, dovranno, secondo quanto disposto dall’art. 13 del bando di concorso, se interessati, presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. [¦], istanza di assegnazione specificando l’ordine di preferenza delle sedi [¦]”, e dopo aver ribadito che “i candidati che sono inseriti nella graduatoria e non avranno espresso preferenze di sedi farmaceutiche in tale occasione, manterranno la loro posizione in graduatoria e potranno richiedere l’assegnazione dopo la pubblicazione dei successivi atti di ricognizione nel limite massimo dei quattro anni della sua validità “, stabilisce che “non possono esprimere la preferenza i candidati:
che hanno ricevuto in assegnazione una delle precedenti sedi di cui alla D.D. 282/2011;
che hanno rinunciato ad una precedente assegnazione di sede di cui alla D.D. 282/2011;
coloro ai quali è stata revocata l’assegnazione di una sede cui alla D.D. 282/2011;
coloro i quali hanno già  espresso preferenza ai sensi della D.D. n. 282/2011”.
àˆ agevole constatare, dalla lettura delle richiamate disposizioni, che il bando non prevede, a differenza dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 313/2012, ipotesi espresse di esclusione discendenti dalla mera circostanza di aver già  manifestato le proprie preferenze da parte di un candidato risultato idoneo.
In quest’ottica appare allora chiaro che la lesione delle posizioni dei ricorrenti discende direttamente dal contenuto del provvedimento oggetto di impugnativa, e non dalle previsioni di cui all’art. 13 del bando.
à‰ quindi ravvisabile indubbiamente, in capo ai ricorrenti, un interesse a ricorrere avverso l’atto gravato, cosicchè l’eccezione va respinta.
3. Passando al merito del ricorso, va esaminato il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità  della D.D. n. 313/2012, nella parte in cui dispone l’esclusione, dalla richiesta di assegnazione delle due sedi farmaceuticheex novo individuate, dei candidati idonei che avevano già  in precedenza espresso preferenze – in occasione della prima ricognizione – senza tuttavia risultare assegnatari di alcuna delle sedi farmaceutiche disponibili.
Evidenziano in particolare i ricorrenti che la predetta ipotesi di esclusione non è contemplata nè dal bando di concorso, nè dalle successive determinazioni dirigenziali di approvazione definitiva della graduatoria e di prima ricognizione delle sedi da assegnare.
Una siffatta previsione contrasterebbe con i principi ricavabili dal disposto dell’art. 2 L. n. 389/99 e, in particolare, con il principio dello scorrimento delle graduatorie ivi contenuto.
La disposizione censurata sarebbe illegittima anche sotto altro profilo in quanto, di fatto, vanificherebbe la previsione della durata quadriennale della graduatoria, espressamente stabilita dal bando. E comunque sarebbe viziata in quanto priva di apposita motivazione.
Il motivo è fondato.
3.1. Ai fini dell’esame della censura occorre anzitutto individuare il corretto significato da attribuire alle disposizioni contenute nel bando di concorso, con particolare riferimento a quella, contenuta nell’art. 13, invocata dall’amministrazione resistente a giustificazione della legittimità  del provvedimento impugnato.
3.1.1. Al riguardo il Collegio rileva, in primo luogo, che dal punto di vista letterale il bando non prevede espressamente, come già  sopra osservato, l’esclusione dalla partecipazione alle successive ricognizioni per coloro che abbiano già  manifestato preferenze con riferimento ad atti ricognitivi anteriori, limitandosi invece a stabilire, all’art. 13, che “Coloro i quali sono inseriti nella graduatoria e non avranno espresso preferenze di sedi farmaceutiche in tale occasione, manterranno la loro posizione in graduatoria e potranno richiedere l’assegnazione dopo la pubblicazione del successivo atto dirigenziale di ricognizione”.
3.1.2. In secondo luogo, sotto il profilo logico-teleologico, la disposizione richiamata è formulata in maniera tale da apparire chiaramente finalizzata a mantenere ferma la posizione utile in graduatoria, con la conseguente possibilità  di scelta in occasione di atti ricognitivi successivi, in capo ai candidati idonei che, per le più varie ragioni, non abbiano manifestato preferenze con riguardo ad atti di ricognizione anteriori.
Si tratta, in altre parole, di una disposizione di favore, che attribuisce una facoltà  agli interessati, ai quali è consentito quindi di restare silenti, in occasione della pubblicazione dell’elenco di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, senza per ciò solo incorrere nella conseguenza della decadenza dalla graduatoria (anche se, in tal caso, la possibilità  di scelta sarà  coerentemente consentita solo in relazione agli atti di ricognizione successivi).
In quest’ottica non può ragionevolmente ritenersi, invece, che la predetta clausola del bando di concorso debba essere interpretata nel senso di escludere dalla partecipazione a ricognizioni successive coloro che abbiano già  espresso preferenze in precedenza.
Una siffatta conseguenza equivarrebbe ad imporre, per chi volesse partecipare alle successive ricognizioni, l’obbligo di non aderire a quelle precedenti, attraverso una lettura a contrario dell’art. 13 del bando di concorso dalla quale verrebbe fatta discendere, in luogo dell’attribuzione di una facoltà , l’imposizione di un obbligo.
Ciò però condizionerebbe in maniera irragionevole le scelte dei candidati idonei, i quali verrebbero posti di fronte al dilemma se aderire subito alla prima ricognizione, col rischio, in caso di esito negativo, di perdere la possibilità  di partecipare a quelle successive, oppure attendere il secondo, il terzo, o il quarto atto ricognitivo (attesa la validità  quadriennale della graduatoria), in mancanza comunque di idonei elementi di valutazione e conoscenza in grado di orientare le scelte degli interessati in un senso o nell’altro.
3.1.3. In terzo luogo, da un punto di vista sistematico, la portata della clausola in discorso deve essere esaminata non isolatamente, ma unitamente alle altre prescrizioni del bando.
Al riguardo va innanzitutto tenuto presente che la predetta clausola si colloca, all’interno dell’art. 13 del bando, immediatamente dopo la previsione secondo la quale “Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. dell’atto ricognitivo, i candidati inseriti nella graduatoria degli idonei dovranno, se interessati, presentare, a mezzo raccomandata a.r. [¦] istanza di assegnazione specificando l’ordine di preferenza delle sedi disponibili”. Quest’ultima costituisce evidentemente la regola posta ai candidati, mentre la disposizione successiva ne costituisce integrazione e specificazione.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni, quindi, emerge la regola secondo la quale i candidati idonei devono manifestare le loro preferenze entro 30 giorni dalla pubblicazione delle sedi farmaceutiche sul BURP, ma qualora gli stessi, per le più varie ragioni, deliberatamente o inavvertitamente, omettano di esprimere alcuna preferenza, conserveranno la posizione in graduatoria ai fini di future scelte, con riferimento ai successivi elenchi di sedi e nei limiti di validità  della graduatoria.
Del tutto coerenti con la regola appena delineata risultano, d’altra parte, sia l’art. 13 del bando, nella parte in cui prevede che l’assegnazione delle sedi avverrà  secondo l’ordine previsto dalla graduatoria ed in base alle preferenze espresse, sia l’art. 11, il quale stabilisce, come sopra visto, la durata quadriennale della graduatoria, in conformità  con quanto disposto dall’art. 48, c. 29, L. n. 326/2003 e dalla L.R. n. 40/2007.
In definitiva, ragioni di ordine testuale, logico e sistematico militano nel senso di ritenere che il bando non prevede, contrariamente a quanto affermato dalle difese della Regione (v. pag. 9 e pag. 16 della memoria), nemmeno implicitamente, l’ipotesi di esclusione censurata dai ricorrenti.
3.2. Alla luce di quanto sopra osservato la determinazione impugnata, nel prevedere che “non possono esprimere la preferenza [¦] coloro i quali hanno già  espresso preferenza ai sensi della D.D. n. 282/2011”, risulta dunque in contrasto con il reale significato delle prescrizioni contenute nel bando, determinando conseguenze illegittime ed irragionevoli.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non risulta in linea con il principio dello scorrimento delle graduatorie e in particolare con il disposto di cui all’art. 2 L. n. 389/1999 che, con riferimento all’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, dispone che “L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previsto dalla graduatoria. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso”.
D’altra parte la determinazione gravata risulta contraddittoria ed irragionevole anche alla luce della previsione del bando che fissa in quattro anni la durata della graduatoria, che sarebbe di fatto inapplicabile a tutti i candidati che hanno già  espresso le preferenze in occasione del primo atto ricognitivo, a prescindere dalla circostanza che siano o meno risultati assegnatari di una sede.
La censura deve pertanto essere accolta, con il conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e la possibilità  per i ricorrenti di presentare istanza di assegnazione delle due sedi ex novo individuate.
4. Con il secondo motivo si contesta la scelta dell’Amministrazione di non includere, tra le sedi farmaceutiche da sottoporre alla scelta dei candidati idonei, anche quelle di nuova istituzione nella Regione Puglia (in numero di 188) ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012. Le sedi così individuate, secondo i ricorrenti, non potrebbero essere assegnate attraverso l’espletamento del concorso straordinario appositamente previsto nella citata normativa del 2012, bensì attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dalla Regione nel 2009, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui allo stesso art. 11 D.L. n. 1/2012, a tenore del quale sono sottratte al previsto concorso straordinario quelle sedi farmaceutiche, di nuova istituzione e vacanti, “per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già  espletata o siano state già  fissate le date delle prove”.
La censura non può trovare accoglimento.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, infatti, presuppone una perfetta sovrapponibilità  tra la procedura concorsuale indetta dalla Regione Puglia nel 2009 e quella disciplinata dal D.L. n. 1/2012, che però non può ritenersi sussistente.
Al riguardo si rileva che il concorso previsto dal legislatore del 2012, espressamente definito “straordinario”, costituisce lo strumento appositamente prescelto per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate sulla base di nuovi parametri, i quali a loro volta sono stati introdotti al fine di ” favorire l’accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.
Le disposizioni contenute nell’art. 11 D.L. n. 1/2012 rientrano nel più ampio quadro di una serie di misure di liberalizzazione che costituiscono una normativa di carattere speciale e in quanto tali si applicano anche in deroga a quanto previsto dalle normative precedenti in materia.
D’altra parte il D.L. n. 1/2012 prevede l’espletamento di un concorso straordinario per soli titoli, mentre la Regione Puglia ha indetto con la delibera G.R. n. 61 del 3.2.2009 un concorso pubblico per titoli ed esami.
Inoltre i requisiti di partecipazione al concorso straordinario di cui al D.L. n. 1/2012 non corrispondono a quelli previsti dal bando di concorso indetto nel 2009 dalla Regione Puglia.
Infatti l’art. 2 del bando del 2009 prevede i seguenti requisiti di ammissione:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2) non aver compiuto i 60 anni di età ;
3) possesso dei diritti civili e politici;
4) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
5) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;
6) assenza di condanne penali di cui all’art. 58 D.Lgs. n. 267/2000, nonchè assenza di delitti che impediscano l’esercizio del servizio farmaceutico;
7) iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti.
Al concorso straordinario previsto dal D.L. n. 1/2012, invece, possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società  titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Inoltre ciascun candidato può partecipare al concorso straordinario per l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età .
Le due procedure messe a confronto, in definitiva, hanno caratteristiche così diverse da escludere che possa ragionevolmente attingersi alla graduatoria del concorso indetto dalla Regione Puglia nel 2009 per coprire le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti individuate ai sensi del D.L. n. 1/2012.
Il motivo deve essere quindi respinto.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con riguardo al primo motivo, mentre va respinto per il resto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della particolarità  e novità  delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo rigetta, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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