1. Sanità  e farmacie – Istituzione di nuove farmacie- Poteri sostitutivi della Regione –  Incompetenza – Non sussiste 


2. Sanità  e farmacie – Istituzione di nuove farmacie- Poteri sostitutivi della Regione – Ampia discrezionalità  – Insindacabilità  

1. La Regione è titolare di poteri sostitutivi in materia d’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, in caso d’inerzia da parte del Comune ex art.11, co.9, D.L. n. 1/2012, sicchè, in tal caso,  la competenza regionale nella materia non può essere contestata.
 
2. La Regione, nell’esercizio del suo potere sostitutivo in materia d’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche,  gode di ampia discrezionalità , onde il sindacato giurisdizionale nella materia è limitato ai casi d’illegittimità  manifesta (nella specie il TAR ha ritenuto che l’istituzione della nuova sede farmaceutica,   prevista nelle vicinanze della farmacia della ricorrente,  non pregiudicasse gli interessi di quest’ultima, non essendo nota l’esatta ubicazione della nuova  farmacia).

N. 01363/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Farmacia Rosanna Biondi e C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Antonia De Lisio e Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Garibaldi n. 63; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari, Lungomare N. Sauro nn. 31-33; Comune di Trani; Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani; Ordine Interprovinciale dei Farmacisti B.A.T.;

nei confronti di
Farman del Dr. Francesco Manno & C. s.n.c.; 

per l’annullamento
della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Trani n. 49 del 30.4.2012, avente ad oggetto “Art. 11 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito con legge n. 27 del 24.3.2012 – Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica- Istituzione di tre nuove farmacie ed individuazione zone”, segnatamente nella parte in cui tale provvedimento individua e colloca una nuova farmacia nella “Zona compresa tra Via Papa Giovanni XXIII, Via Barletta..”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il parere reso dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani nella seduta del Consiglio del 19.4.2012;
e con motivi aggiunti per l’annullamento:
– del “verbale riunione Regione – ASL BT”, prot. n. AOO152/7984 dell’1.6.2012, recante parere dell’ASL BT in ordine alla individuazione e collocazione delle tre nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Trani;
– della deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 19.6.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 dell’11.7.2012, avente ad oggetto “Adempimenti legge n. 27 del 24.3.2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, nella parte in cui recepisce la deliberazione giuntale del Comune di Trani n. 49/2012, prevedendo l’apertura di una nuova farmacia nella “Zona compresa tra via Papa Giovanni XXIII, via Barletta ¦”;
– della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia n. 206 del 22.6.2012, pubblicata sul BURP n. 93 del 28.6.2012, avente ad oggetto “Indizione concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. n. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”;
e con ulteriori motivi aggiunti per l’annullamento:
della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 39 dell’1.2.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 7.2.2013, avente ad oggetto “Indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. n. 1261/2012, D.G.R. n. 2154/2012, D.G.R. n. 36/2013) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, compreso il “Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia”, allegato alla determinazione regionale n. 39/2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Massimo Ingravalle e avv. Mariangela Rosato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia, nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012, in materia di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, con nota del 30 marzo 2012 ha richiesto ai Comuni di individuare le sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio.
Il Comune di Trani, nonostante la tempistica imposta dal comma 2 del citato art. 11, non ha provveduto ad inviare alla Regione i dati richiesti entro il 24.4.2012 (ossia nel prescritto termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012), ma ha posto in essere, in data 30.4.2012, la deliberazione di Giunta comunale n. 49/2012, pervenuta alla Regione Puglia il giorno 11.5.2012, con la quale, sentito l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani (e in assenza di riscontro da parte dell’ASL B.A.T., pure interpellata), ha individuato tre nuove farmacie e le relative zone di collocazione.
La Regione Puglia, preso atto della non tempestiva comunicazione da parte del Comune di Trani, esercitando i poteri sostitutivi di cui all’ art. 11, comma 9, della L. n. 27/2012, dopo aver consultato l’ASL in occasione di apposita riunione, con deliberazione della Giunta n. 1261 del 19 giugno 2012 ha approvato l’istituzione di 188 nuove sedi farmaceutiche, distinte per provincia e per comune, procedendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, alla delimitazione delle 3 sedi di nuova istituzione ricadenti nel territorio del Comune di Trani.
Successivamente la Regione, per dare corso alla procedura prevista dal D.L. n. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. 206 del 22.6.2012 ha indetto un concorso straordinario, per soli titoli, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.
La predetta determinazione n. 206/2012 è stata successivamente annullata in autotutela con determinazione n. 273/2012.
Infine la Regione, con determinazione dirigenziale n. 39 dell’1.2.2013, ha nuovamente indetto il bando di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
2. La ricorrente, Farmacia Rosanna Biondi e C. S.a.s., titolare della sede farmaceutica n. 7 nel Comune di Trani, ha dapprima impugnato, con il ricorso principale, la delibera di Giunta comunale n. 49/2012. Successivamente, con motivi aggiunti e con motivi aggiunti ulteriori, ha censurato l’operato della Regione.
In sintesi la società  ricorrente deduce l’incompetenza della Giunta comunale a disporre l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche (ritenendo competente in luogo di quella il Consiglio comunale), l’incompetenza della Regione, la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 2 della L. n. 475/1968, nonchè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione e sviamento, ingiustizia ed illogicità  manifesta dell’agire amministrativo.
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 16 maggio 2013 la ricorrente ha chiesto l’abbinamento alla decisione di merito dell’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 25 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente il Collegio rileva l’inammissibilità  del ricorso principale, diretto a censurare l’operato del Comune di Trani.
Nella fattispecie di cui è causa, infatti, poichè il Comune di Trani non ha rispettato il termine perentorio stabilito dall’art. 11 c. 9 D.L. 1/2012 (v. al riguardo Tar Puglia-Bari, Sez. II, sent. n. 1136/2013; Id., sent. n. 623/2013), la Regione Puglia ha correttamente esercitato i poteri sostitutivi, individuando autonomamente le sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel Comune di Trani.
L’attività  posta in essere tardivamente dal Comune, quindi, non può ritenersi lesiva delle posizioni giuridiche della ricorrente che, pertanto, risulta in parte qua sprovvista del necessario interesse a ricorrere.
3.1. Nè rileva, in senso contrario, la circostanza che la Regione è pervenuta alle proprie determinazioni valutando anche le scelte operate dal Comune, trattandosi di elementi di valutazione che la Regione ha ritenuto, in via del tutto autonoma, di prendere in considerazione pur senza esservi tenuta, e dopo aver comunque sentito al riguardo l’ASL competente.
In quest’ottica le censure dedotte avverso l’impugnato provvedimento comunale non possono rilevare nemmeno come vizi in via derivata delle determinazioni regionali.
4. In secondo luogo va dichiarata l’improcedibilità  dei motivi aggiunti nella parte in cui (motivo n. 6) sono diretti a censurare in via derivata la determinazione n. 206/2012, di indizione del concorso per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione.
La predetta determinazione, infatti, è stata annullata in autotutela dalla Regione. à‰ pertanto venuto meno l’interesse in relazione all’impugnativa della stessa.
5. Passando al merito, il ricorso per motivi aggiunti, con il quale viene dedotta l’illegittimità  dell’operato regionale, è infondato.
5.1. Il primo ed il secondo motivo, prospettati come vizi in via derivata, discendenti dall’illegittimità  degli atti comunali gravati col ricorso principale, vanno respinti alla luce di quanto sopra osservato (v. punto 3 e in particolare 3.1).
5.2. Con il terzo motivo la ricorrente censura per violazione di legge ed eccesso di potere l’attività  della Regione, la quale avrebbe fondato la propria decisione, relativamente all’individuazione della nuova sede farmaceutica collocata nella zona compresa tra Via Papa Giovanni XXIII e Via Barletta, su presupposti di fatto totalmente errati, così tradendo lo spirito della nuova normativa, finalizzata ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico.
Più specificamente, la Regione non avrebbe tenuto conto del mutamento di circostanze determinato dalla sopravvenuta costruzione di un muro, in sostituzione del passaggio a livello sito nella Via Andria, che, senza interruzioni, impedisce ai cittadini residenti al di là  del passante ferroviario di accedere in Via Andria (e viceversa) per servirsi della farmacia della ricorrente.
Al riguardo deve rilevarsi che le determinazioni oggetto del presente giudizio, come già  riconosciuto dalla Sezione in presenza di analoghe fattispecie, attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all’Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità , come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità  (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1024/2013; Id., sent. n. 623/2013).
Vizi che devono necessariamente manifestarsi sulla base di evidenze tali da palesare ictu oculi un distorto esercizio del potere attribuito e che il collegio non ritiene rilevabili nel caso di specie.
Ciò premesso, è documentato come le determinazioni impugnate siano state adottate previa valutazione di tutti i contributi richiesti dalla vigente normativa.
I richiamati apporti istruttori, infatti, come risulta dalla pag. 3 del verbale della riunione con la ASL BAT del giorno 1 giugno 2012, sono stati ponderati dalla Regione, che si è determinata nei sensi in questa sede contestati previo esame del parere in precedenza rilasciato dall’Ordine dei Farmacisti e previa consultazione con l’ASL BAT, doverosamente intervenuta nel procedimento condotto dalla Regione come prescritto dalla legge.
Le scelte operate, come emerge dai contenuti del verbale della predetta riunione Regione-ASL del giorno 1 giugno 2012, appaiono in definitiva adeguatamente motivate, attraverso una sintetica ma sufficientemente chiara esposizione delle ragioni che sorreggono le determinazioni regionali.
Nè, alla Regione, poteva essere richiesto un rafforzato onere motivazionale, attesa l’ampia discrezionalità  che connota le scelte nella materia in esame.
La localizzazione individuata dalla Regione, come si evince dalla planimetria versata in atti (v. documento n. 4 depositato in data 8.2.2013), ha privilegiato zone non servite da sedi farmaceutiche già  esistenti, rispettando il criterio della distanza minima di cui all’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968.
Peraltro, come la Sezione ha già  sostenuto in passato, avuto riguardo agli obiettivi perseguiti dal legislatore con la riforma introdotta con L. n. 27/2012, “la prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, nè può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1024/2013, cit.; Id., sent. n. 623/2013, cit.).
Al riguardo non può neppure attribuirsi, allo stato, alcun rilievo determinante alla circostanza di fatto rappresentata dalla sopravvenuta costruzione di un muro all’interno della zona in cui ricade la sede farmaceutica della ricorrente.
Infatti, fino a che la procedura concorsuale non si sarà  conclusa, con la scelta delle sedi da parte dei concorrenti utilmente collocatisi in graduatoria, non si potrà  sapere quale sarà , all’interno della zona individuata dalla Regione, l’esatta ubicazione della farmacia di nuova istituzione, nè se conseguentemente potranno profilarsi, e in quali termini, effetti di carattere pregiudizievole ai danni della ricorrente. Sotto questo profilo gli atti impugnati non sono per ora suscettibili di arrecare alcuna lesione attuale e concreta alle pretese della ricorrente.
La censura va pertanto respinta.
5.3. Palesemente infondata risulta la quarta doglianza, relativa all’incompetenza della Regione, posto che quest’ultima, come sopra visto, ha correttamente esercitato il potere sostitutivo nei confronti del Comune di Trani.
5.4. Anche il quinto motivo va respinto, risultando pacificamente dagli atti di causa in primo luogo che la Regione, esercitando i propri poteri sostitutivi, ha doverosamente coinvolto nel procedimento, tramite apposita riunione tenutasi in data 1.6.2012, l’ASL BAT, e in secondo luogo che quest’ultima ha in quella sede fornito correttamente il proprio apporto istruttorio.
6. Per tutto quanto sopra detto non può trovare accoglimento, infine, nemmeno il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto diretto ad impugnare la determinazione dirigenziale n. 39/2013 con la quale la Regione Puglia, dopo essere intervenuta in autotutela sul precedente provvedimento di indizione della procedura concorsuale, ha nuovamente bandito il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi della L. n. 27/2012.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre i primi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili con riferimento al sesto motivo e respinti per il resto, così come devono essere respinti i secondi motivi aggiunti.
In considerazione della novità  delle questioni trattate sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso principale, in parte dichiara improcedibili e in parte rigetta i primi motivi aggiunti, e rigetta i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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