1. Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Farmacie comunali – Portata e implicazioni del quorum istitutivo 


2. Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Farmacie comunali –  Istituzione farmacia in zona già  servita – Legittimità 

1. La legge n. 27/2012, nello stabilire che sia istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti, non implica che ciascuna farmacia abbia un bacino di utenza pari al predetto quorum.


2. àˆ legittima l’istituzione di una nuova farmacia in zona già  servita, purchè sia rispettata la distanza minima tra le rispettive sedi.
*
Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 25 febbraio 2014, n. 915 – 2014; ric. n. 429 – 2014

N. 01361/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Michele Frate, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro n.135; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce, Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso , Sett. Legale Regione, L. re N.Sauro, n. 31; 
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani; 
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n. 25; 

nei confronti di
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat; Anna Trione; 

per l’annullamento
(richiesto con ricorso principale)
– della delibera di Giunta regionale n. 1261 del 19 giugno 2012, pubblicata sul B.U.R.P. dell’ 11 luglio 2012, nella parte in cui ha istituito la sede farmaceutica n. 30;
– di tutti gli atti ivi richiamati e tra questi, specificatamente, della proposta dell’ASL BT, di cui al verbale del 1 giugno 2012, prot. AOO/1562/7984;
(richiesto con ricorso per Motivi Aggiunti depositato il 21 marzo 2013):
– della determinazione dirigenziale n. 39 del 1 febbraio 2013 della Regione Puglia, dell’allegato bando e dell’allegato elenco delle farmacie istituite, nella parte in cui ha confermato l’istituzione della sede farmaceutica n. 30 nel Comune di Andria e le ha posto a concorso;
– del conseguente bando di concorso pubblicato sul BURP del 7 febbraio 2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Tommaso Di Gioia, Maria Grimaldi e Raffaella Travi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di farmacia sita nel territorio del comune di Andria.
Con il ricorso principale e per motivi aggiunti contesta l’individuazione di nuova sede farmaceutica nel predetto comune (indicata con il n. 30), da istituirsi ai sensi della L. n. 27/2012, la cui collocazione lamenta essere avvenuta:
1) sia in violazione della normativa di riferimento, perchè non sarebbe stato acquisito il parere del competente ordine dei farmacisti in merito alla definitiva proposta comunale di individuazione delle sedi,
2) sia in modo irragionevole in quanto, nella sostanza, sarebbe stata individuata a ridosso della propria sede, con conseguente sottrazione del bacino di utenza di riferimento, ritenendo, invece, opportuna la dislocazione della nuova sede in un borgo rurale distante circa 10 Km dal centro cittadino.
All’udienza del 25.7.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’infondatezza nel merito delle doglianze, rende superfluo l’esame delle varie eccezioni di rito formulate dalle parti.
Con la prima doglianza il ricorrente lamenta che l’ordine dei farmacisti avrebbe in realtà  reso il proprio parere su di una proposta comunale poi modificata nel suo contenuto in ordine alla delimitazione della sede che andrebbe ad incidere sul bacino di utenza della propria farmacia.
La doglianza è superata dalle difese del Comune.
Deve premettersi che nel caso di specie la Regione ha dovuto esercitare i poteri sostitutivi, in quanto il Comune non ha tempestivamente trasmesso (entro il 24.4.2012) la propria proposta di individuazione delle sedi farmaceutiche.
Ciò nonostante, la proposta pur tardiva (del 31.5.2012, trasmessa il 1°.6.2012) è stata, comunque vagliata dalla Regione in sede di concertazione con i competenti Asl e Ordine dei farmacisti.
Orbene, il Comune ha allegato che la sede n. 30 (di cui si discetta nella presente controversia) risulta sostanzialmente analoga a quella precedentemente individuata dal n. 27 di cui ha mutuato integralmente i confini salvo lo spostamento di un solo isolato (v. pag 8 memoria del Comune dep. il 16.4.2013).
La sostanziale identità  tra le due sedi ha reso superfluo, sul punto, un nuovo parere dell’Ordine.
D’altro canto la conclusione è implicitamente confermata dalla circostanza che la Regione ha allegato che il 4.6.2012 (v. pag. 8 memoria depositata 29.4.2013) – cioè dopo la trasmissione della proposta comunale nella sua ultima e contestata versione – il Consiglio dell’Ordine dei farmacisti si è riunito senza formulare nuove e diverse valutazioni in ordine alle zone individuate dal Comune.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la seconda censura con cui si lamenta, in estrema sintesi, l’irragionevolezza della scelta operata.
Va in primo luogo premesso che la normativa novellata, nello stabilire che sia istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti, non assicura in alcun modo (nè testualmente, nè in via di interpretazione logico-sistematica) che ciascuna farmacia abbia un bacino di utenza pari al quorum di 3.300 abitanti.
Risulta, pertanto non irragionevole che l’insediamento delle nuove sedi possa avvenire anche in zone già  servite, con il limite e la garanzia (che nel caso di specie non risulta violata) del rispetto della distanza minima.
Dunque l’irragionevolezza non discende dal semplice fatto della istituzione della nuova sede in ambito territoriale già  coperto, laddove non emergano altri profili, nella specie neppure dedotti.
Per le ragioni appena esposte i ricorsi non possono essere accolti.
La novità  delle questioni esaminate determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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