1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Diniego – Centro commerciale – R.R. 1/2004 – Localizzazione – Esterna al tessuto urbano esistente -Legittimità 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire  – Diniego – Centro commerciale – Localizzazione – Esterna all’area commerciale – In difetto di variante al PRG – Legittimità 

1. Il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale è legittimo ove il medesimo non sia localizzato all’interno del tessuto urbano esistente, come invece previsto dal regolamento regionale 1/2004.


2.  Il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale è legittimo  in ragione della sua collocazione in zona industriale e non già  commerciale ed in difetto  di apposita procedura di variante al PRG.

 
N. 01357/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2007, proposto da: 
Meeting s.r.l. e Lillo s.p.a., rappresentate e difese dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai n. 29; 

contro
Comune di Trani; 

per l’annullamento
della nota dell’Ufficio Sportello Unico delle Imprese del Comune di Trani prot. n. 7963 del 15.03.2007, avente ad oggetto “Richiesta autorizzazione amministrativa apertura media struttura di vendita (M2) di mq. 851 (supermercato) in via Barletta, Km. 754,00+500” ed ogni altro atto presupposto o connesso e comunque collegato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Lillo s.p.a. ha richiesto al Comune di Trani il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di una Media Struttura di Vendita (M2), relativamente ad un immobile, di proprietà  della Meeting s.r.l., che la Lillo s.p.a. si era impegnata a prendere in locazione in forza di un contratto preliminare sottoscritto tra le due società .
Il Comune di Trani non ha accolto la richiesta della Lillo s.p.a.
Le società  Meeting s.r.l. e Lillo s.p.a. hanno pertanto impugnato il provvedimento di diniego in epigrafe deducendo una serie di censure (violazione della L.R. n. 11/2003 e dei Regolamenti Regionali nn. 1/2004 e 2/2004; violazione delle Norme Comunali del Commercio di cui alla deliberazione n. 21 del 10.5.2005; violazione delle norme a tutela della destinazione di zona e della destinazione d’uso dell’immobile; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria ed erronea presupposizione).
Il Comune di Trani non si è costituito.
All’udienza pubblica del 14.5.2009, su richiesta di rinvio del legale di parte ricorrente, il ricorso è stato cancellato dal ruolo. Successivamente la Meeting s.r.l. ha presentato una nuova domanda di fissazione di udienza.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente contesta in sostanza entrambe le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, con argomentazioni che però risultano sprovviste di adeguato supporto probatorio.
2.1. Il provvedimento di diniego del Comune di Trani si fonda in primo luogo sulla circostanza, confermata dallo stesso ricorrente, che l’immobile di proprietà  della Meeting s.r.l., situato sulla via Barletta km. 754+500, non si trova all’interno del tessuto urbano esistente.
Tale dato oggettivo è da solo sufficiente a fondare il rigetto del ricorso.
Al riguardo, il Comune evidenzia correttamente, richiamando il Regolamento Regionale n. 1/2004, che le Medie Strutture di tipo M1 e M2 “devono essere localizzate, oltre che in complessi commerciali più articolati, all’interno del tessuto urbano esistente”.
Nè può rilevare in senso contrario l’argomentazione attorea, a tenore della quale la predetta disposizione, temperata nella versione integrale dalla dizione “di norma”, sarebbe formulata in termini di divieto relativo e non già  assoluto.
La formulazione letterale del precetto, invero, impone all’amministrazione procedente di non autorizzare Medie Strutture di tipo M1 e M2 localizzate al di fuori del tessuto urbano esistente, salvo eventuali ipotesi derogatorie che non ricorrono nella fattispecie di cui è causa.
Non appare quindi fondato l’assunto del ricorrente, secondo il quale l’amministrazione intimata avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione, dandone contezza in motivazione, in considerazione della natura flessibile della norma.
2.2. La seconda ragione del diniego impugnato si fonda sulla circostanza che l’immobile si trova in zona industriale e non commerciale.
Il Comune, sul punto, chiarisce che “la possibilità  indicata dal Piano Commerciale, in assenza di P.U.G. approvato, per quanto previsto dal vigente P.R.G., potrebbe essere attuata solo per mezzo di procedura di variante al P.R.G. stesso, trattandosi di richiesta attivata su opificio in Zona INDUSTRIALE e non COMMERCIALE”.
Il ricorrente contesta tale circostanza, ma non fornisce adeguata e chiara documentazione che attesti la destinazione commerciale, oltre che dell’immobile, anche della zona interessata dalla richiesta.
Non appare dirimente, in particolare, quanto affermato dal ricorrente sulla natura di zona residenziale di completamento speciale ad alta densità  per l’edilizia sia residenziale che non residenziale, nè quanto riportato nella planimetria depositata (All. 7).
Parimenti priva di rilievo appare, sulla base degli atti di causa, la mera circostanza del rilascio, da parte del Comune, di un’autorizzazione in favore della società  Lillo S.p.A., per un diverso immobile ubicato sempre in via Barletta, a una distanza di 590 metri dal complesso immobiliare della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto in quanto palesemente infondato.
Considerato che il Comune di Trani non si è costituito, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria