Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Procedura esecutiva nei confronti di ente locale in stato di dissesto – Inammissibilità 

E’ inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti del Comune che abbia dichiarato il dissesto finanziario poichè, ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente locale per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. 

N. 01356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013, proposto da: 
Salvatore Capocchiano, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Battiante, con domicilio eletto presso Ciro Fiore in Bari, via Sparano n. 149; 
contro
Comune di Zapponeta; 
per l’esecuzione
dei decreti ingiuntivi n. 1004 del 5 novembre 2010 e n. 191 del 6 marzo 2012, emessi dal Tribunale di Foggia per il pagamento delle somme al Geom. Salvatore Capocchiano, oltre interessi, spese ed onorari;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Flavio Ficara, su delega dell’avv. Luigi Battiante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3 aprile 2013 e depositato il 5 aprile 2013, il Geom. Salvatore Capocchiano propone giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Zapponeta, per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi n. 1004/2010 e n. 191/2012, emessi dal Tribunale di Foggia.
L’Ente locale resistente, però, con la deliberazione del Commissario straordinario 10 dicembre 2012 n. 12, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000.
Di conseguenza, a differenza della distinta fattispecie di cui all’art. 243/bis, comma quarto, nella vicenda in esame trova applicazione l’art. 248 del medesimo testo unico, secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione municipale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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