Procedimento amministrativo – Pubblica istruzione – Università  – Accesso – Prove selettive – Esclusione graduatoria – Sospensione 

L’istanza cautelare monocratica volta a sospendere gli effetti di un decreto rettorale riguardante l’esclusione da una graduatoria di merito per l’ammissione a corsi di laurea può essere accolta, considerata l’imminente scadenza del termine per l’immatricolazione universitaria e consentendo all’interessato l’immatricolazione con riserva fino alla data della trattazione dell’istanza cautelare in camera di consiglio.

N. 00554/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01255/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, proposto da Pileri Armando, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Pileri, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Garofalo in Bari, via Manzoni, 15;

contro
Università  degli Studi di Bari;

nei confronti di
D’Elia Rita;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari – Aldo Moro n. 3797 del 25.9.2013, portante l’approvazione degli atti del concorso di ammissione per l’A.A. 2013/2014 al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Psicologiche e l’approvazione della graduatoria di merito, nella quale il ricorrente risulta collocato non utilmente, ai fini dell’ammissione, al posto n. 391;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti al ricorrente, ivi compresi quelli specificamente indicati nell’atto introduttivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dal ricorrente;
Rilevato che sussiste il presupposto della estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione sino alla data della prossima camera di consiglio, considerata l’imminenza della scadenza del termine (9 ottobre 2013) per procedere all’immatricolazione;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere gli atti impugnati al solo fine di consentire l’immatricolazione con riserva del ricorrente;
Vista l’istanza di parte ricorrente di trattazione urgente depositata in data 3 ottobre 2013;
Ritenuto che la stessa debba essere accolta, sussistendo il presupposto dell’urgenza di cui all’art. 53 cod. proc. amm.;
 

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, così provvede:
1) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati al solo fine di consentire l’immatricolazione con riserva del ricorrente;
2) accoglie l’istanza di parte ricorrente di trattazione urgente e, per l’effetto, i termini di cui all’art. 55, comma 5 cod. proc. amm. sono abbreviati della metà .
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 cod. proc. amm. il presente decreto, ai soli fini dell’abbreviazione dei termini, dovrà  essere notificato, a cura della parte ricorrente, all’Amministrazione intimata ed alla controinteressata.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 ottobre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Francesco Cocomile


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)