Enti e organi della p.A.  – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari – Soppressione di sezione staccate del Tribunale – Facoltà  di deroga ex art.8, D.Lgs.n. 155/2012 – Valutazione discrezionale del Ministero – Difetto di motivazione – Fattispecie

Va sospeso per vizio di motivazione  il decreto ministeriale che abbia sancito immotivatamente la soppressione di una Sezione distaccata del Tribunale di Bari, nonostante che la stessa presentasse i requisiti previsti dall’art.8 del  D.Lgs. n. 155/2012 per la conservazione della sede (nella specie trattasi della Sezione di Bitonto che è di proprietà  comunale e per il quale il Sindaco aveva manifestato la disponibilità  ad assumere gli oneri ai sensi dell’art.8 suddetto).
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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 4 dicembre 2013, n. 4852 – 2013 ric. n. 8170 – 2013

N. 00544/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01118/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Bitonto, Michele Calamita, Nicola Bonasia, Antonio Lisi, Michele Coletti, Giuseppe Piacente, Nicola Papapicco, Graziano Lepore, Alberto Muschitiello, Emanuele Dimundo, Antonio Andriani, Angela D’Eredità , Anna Maria Saracino, Vincenzo Marinelli, Rossella Robles, Michele Martucci, Teresa Moschetta, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;

contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, Corte d’appello di Bari – Consiglio giudiziario, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Comune di Modugno; 

nei confronti di
Ordine degli Avvocati di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Mastroviti, Pierluigi Balducci e Nino Matassa, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Quintino Sella, 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto del giorno 8.8.2013, con il quale il Ministro della Giustizia ha individuato, ai sensi dell’art.8, comma I del D.L.vo n. 155/2012, le sedi ospitanti le soppresse Sezioni distaccate di Modugno, Altamura e Rutigliano, quali locali a servizio del Tribunale di Bari (sopprimendo di fatto definitivamente la Sezione distaccata di Tribunale di Bitonto);
b) della nota prot. 85748 del 9.8.2013;
c) della nota del Presidente del Tribunale di Bari, prot. 3098 del 19.8.2013;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comprese, ove occorra, le note prot. 4999, 5000, 5005 del 16.7.2013 rilasciate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, nonchè il parere dell’Ordine degli Avvocati di Bari, del 16.1.2013 ed il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, espresso nella seduta del 24.4.2013, tutti atti sconosciuti nel loro contenuto ai ricorrenti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Bari, della Corte d’appello di Bari – Consiglio giudiziario – e dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Antonio Deramo, per la parte ricorrente, avv. dello Stato Grazia Matteo, per l’Amministrazione resistente, avv.ti Pierluigi Balducci, Fulvio Mastroviti e Nino Matassa, per l’Ordine degli avvocati di Bari;
 

Considerato, in ordine al rispetto del contraddittorio, che con i motivi aggiunti il Comune si è limitato a impugnare la revoca, datata 23 settembre 2013, del decreto del Presidente del Tribunale n. 65/2013, integrato dal decreto n. 67/2013, con gli aggiustamenti conseguenti alle prescrizioni del C.S.M., riproponendo i medesimi motivi del ricorso originario;
considerato che, fermo restando quanto espresso sull’impianto e sulla ratio del decreto legislativo n. 155/2012 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237/2013, l’esercizio della deroga, prevista dall’art. 8, è connotata da ampia discrezionalità ;
considerato che, a prescindere dalla qualificazione del decreto ministeriale, esso comunque non può che fondarsi su presupposti particolari, relativi alla situazione organizzativa locale, corrispondenti ai criteri di cui all’art. 8;
considerato che in ogni caso il decreto ministeriale 8 agosto 2013 riferisce espressamente ragioni specifiche (ovvero letteralmente “che sono state condotte, con esito negativo, le prescritte interlocuzioni con le Amministrazioni locali” e che “i requisiti specificamente previsti dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 sussistono unicamente con riferimento ai locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Altamura, Modugno e Rutigliano”) che condurrebbero all’utilizzo di queste tre sedi;
considerato che tale motivazione può e deve essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze dedotte dall’Amministrazione municipale ricorrente ed emergenti dagli atti processuali, relative specificamente alla distinta situazione in esame;
considerato che, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, gli immobili in Bitonto sembrano in effetti rientrare tra quelli “di proprietà  comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi”, come prescrive l’art. 8, e per gli stessi il Sindaco ha dichiarato la propria disponibilità  ad assumersi i relativi oneri con nota 8 aprile 2013 prot. 12918, diretta al Presidente del Tribunale;
considerato, da un punto di vista procedimentale, che il Consiglio giudiziario e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari non hanno reso il proprio parere (ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del decreto legislativo) sulla richiesta definitiva del Presidente del Tribunale di Bari di utilizzare le sole strutture delle Sezioni di Rutigliano, Modugno e Altamura, ma sulla proposta originaria di mantenere, quali uffici giudiziari, per un quinquennio, i locali di tutte le Sezioni Staccate (compresi quelli di Bitonto), stante le notorie difficoltà  delle sedi nella città  di Bari, già  insufficienti ad ospitare gli uffici dislocati nella medesima città ;
considerato che ciò rileva soprattutto in relazione alla contestata scelta di utilizzare le strutture di Modugno e non quelle di Bitonto, comuni questi limitrofi e distanti meno di 10 km, quando sembra incerto che il primo sia in grado attualmente di soddisfare le esigenze della maggiore utenza, mentre il secondo è dotato di uffici piuttosto recenti (risalenti agli anni ’80) e di una moderna aula-bunker, nonchè delle relative aree di parcheggio, assenti a Modugno;
considerato che per quanto premesso il decreto ministeriale appare privo di adeguato supporto motivazionale;
considerato pertanto che si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, comma quarto, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda e la qualità  delle parti giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 febbraio 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)