Enti e organi della p.A. – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari – Soppressione di sezione staccate del Tribunale – Facoltà di deroga ex art.8, D.Lgs.n. 155/2012 – Valutazione discrezionale del Ministero – Difetto di motivazione – Fattispecie
Ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 155/2012 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), per l’esercizio del potere di “deroga” ivi previsto, la ricorrenza dei due requisiti richiesti, quali la sussistenza di ragioni organizzative e funzionali e la proprietà pubblica degli immobili, non impone automaticamente la concessione della suddetta deroga, finalizzata alla perdurante fruizione dei locali di sedi di Tribunale già legislativamente soppresse, ma rappresenta il presupposto per operare la valutazione discrezionale demandata al Ministro; di tal chè, posta la ratio della novella, chiaramente improntata all’accorpamento delle sedi giudiziarie nella prospettiva di conseguire un risparmio di spesa, l’esercizio del potere ministeriale – configurato come facoltà – richiede il bilanciamento delle opposte esigenze, da un lato di concentramento dei locali, dall’altro di evitare lo spostamento della trattazione degli affari in sedi inadeguate, al cospetto del quale un generalizzato utilizzo della facoltà di cui all’art. 8 citato, motivato sulle prevedibili difficoltà organizzative del periodo transitorio, avrebbero l’effetto di frustrare la ratio della riforma.
N. 00553/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01170/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2013, proposto da:
Comune di Trinitapoli, Giuseppe Salerno, Livio Teseo, Maria Rosaria Camporeale, Teresa Russo, Angela Cristiano, Giovanni Giuliano, Pasquale Sorrentino, Egiziano Di Leo, Giacomo Lattanzio, Michele Damato, Paola De Sio, Chiara Malerba, Lucrezia Filannino, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, n. 5;
contro
Ministero della Giustizia e Tribunale di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del D.M. Giustizia del 9.8.2013, con il quale, in applicazione del D.L.gs n. 155/2012, si è disposta la soppressione della Sezione distaccata di Trinitapoli di Foggia, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto, ed in particolare della nota del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia dell’8.8.2013 di trasmissione del predetto decreto ministeriale; del provvedimento Prot. n. 3968/SG del 21.8.2013 con il quale il dirigente amministrativo del Tribunale di Foggia ha trasmesso il crono-programma relativo alla soppressione ed al conseguente trasferimento delle Sezioni distaccate del Tribunale di Foggia, nonchè delle note del Presidente del Tribunale di Foggia prot. n. 2156/PR del 2.5.2013 e prot. n. 2431/PR del 16.5.2013, non conosciute, e dei pareri resi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia in data 23.4.2013 e dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari in data 22.5.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Nicola Di Modugno, per la parte ricorrente, e avv. dello Stato Grazia Matteo, per l’Amministrazione resistente;
Rilevato che in sede di esercizio del potere di “deroga” previsto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 155/2012, la disposizione richiede preliminarmente due requisiti:
– la sussistenza di ragioni organizzative e funzionali;
– la proprietà pubblica degli immobili;
Rilevato che la sussistenza di tali requisiti non impone automaticamente la concessione della deroga di cui alla disposizione citata, finalizzata alla perdurante fruizione dei locali di sedi di Tribunale già legislativamente soppresse, ma rappresenta il presupposto per operare la valutazione discrezionale demandata al Ministro;
Ritenuto che, posta la ratio della novella, chiaramente improntata all’accorpamento delle sedi giudiziarie nella prospettiva di conseguire un risparmio di spesa, l’esercizio del potere ministeriale – configurato come facoltà – richiede il bilanciamento delle opposte esigenze da un lato di concentramento dei locali, dall’altro di evitare lo spostamento della trattazione degli affari in sedi inadeguate;
Ritenuto però che le censure dedotte, ove accolte, comporterebbero un generalizzato utilizzo della facoltà di cui all’art. 8 citato, cosicchè le prevedibili difficoltà organizzative del periodo transitorio avrebbero l’effetto di frustrare la ratio della riforma;
Ritenuto che anche le ulteriori censure appaiono prima facie sprovviste del requisito del fumus, alla luce della statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013;
Ritenuto, dunque, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento;
Ritenuto che le spese possono essere compensate, stante la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)