Professioni e mestieri – Esame abilitazione avvocato – Commissione – Composizione – Verbale delle operazioni di esame – Efficacia di prova – Prova contraria – Limiti

Nell’ambito del procedimento di esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale (nella specie di avvocato) il verbale delle operazioni di esame in cui si è dato atto della composizione della commissione presente nel giorno d’esame in questione (nella specie di quattro membri invece di cinque), ha forma ordinaria e ufficiale di registrazione che non può essere scalfita dal contenuto di diversa documentazione prodotta dalla parte resistente.

N. 00529/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01156/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2013, proposto da S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, 6;

contro
Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’appello di Bologna, Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’appello di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
F.R.Rizzi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della non ammissione del ricorrente a sostenere le provi orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2012 (verbale della IV commissione del 7 febbraio 2013).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’appello di Bologna e della Commissione Esami Avvocato presso la Corte d’appello di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Maurizio Savasta e Giovanni Cassano;
 

Considerato che il dott. Chiarello impugna la sua mancata ammissione agli orali dell’esame di avvocato, non avendo raggiunto il punteggio minimo;
considerato che l’interessato contesta, tra l’altro, che la correzione risulta effettuata da soli quattro componenti (invece di cinque) della sottocommisione, in contrasto con l’articolo 6 del bando e l’articolo 22, comma terzo, del regio decreto legislativo n. 1578/1933;
considerato che tale circostanza risulta inequivocabilmente dal verbale della seduta della sottocommissione del 7 febbraio 2013 e che la documentazione prodotta dalla parte resistente è inidonea a togliere valore e dignità  alla forma ordinaria e ufficiale di registrazione e attestazione dello svolgimento delle operazioni di esame;
considerato pertanto che si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato perciò che le misure cautelari d’accordare debbano comprendere non solo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ma altresì disporre che gli elaborati vengano valutati da una sottocommissione regolarmente costituita;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione unica) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato e ordina che le prove scritte del ricorrente siano valutate da altra sottocommissione appositamente convocata presso la Corte d’appello di Bologna.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)