Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Demolizione – Accertamento ottemperanza – Esatta individuazione bene e area sedime – Necessità  – Omissione – Conseguenze 

Appare assistita da fumus boni iuris la domanda di sospensione dell’accertamento dell’ottemperanza per la demolizione  dell’opera abusiva, ove l’atto manchi dell’esatta individuazione del bene e dell’area di sedime.

N. 00525/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01151/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2013, proposto da:

Carmine Altamura, Nunziatina Posa, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Benedetto, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca N.2/A;

contro
Comune Di Modugno; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 0031842 datata 20.6.2013 e notificata il successivo 26.6.2013, ad oggetto: “d.p.r. 380/2001 art. 31 – accertamento di inottemperanza alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio (…)”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè ignoto ai ricorrenti, ivi compresi:
– verbale sopralluogo del 22/5/2013, in atti prot. n. 2739 del 24.5.201, allo -stato ignoto ai concludenti;
– nota del 5.11.2012, prot. n. 52118, ad oggetto “diniego istanza di sanatoria di opere edilizie abusive, ex lege 28/02/1985 n. 47, in atti prot. n: 2385 del 30.4.1986; n. 1282, nota prot. n. 42824 del 13.9.2012. riscontro”.
– provvedimento. n. prot. 0033594, dell’11.7.l2.012 1 ad¢oggetto “istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986, n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento,in atti prot. n. 20745 del 3.5.2012. Diniego”;
– nota prot. n. 28095 del 13.6.2012 ad oggetto “istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986,n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento, in atti prot. n. 20745 del 3.5.2012. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;
.- nota prot. n. 20745 del 3 maggio 2012, ad oggetto istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986, n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento.”;
– verbale di sopralluogo/relazione istruttoria prot. n. 24805 del 28.5.2012,tuttora ignoto ai concludenti nonostante formale istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 del 25.6.2012;
– nota istruttoria prot. n. 17422 del 12.4.2012, tuttora ignota ai concludenti nonostante formale istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 del 25.6.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Francesca Benedetto;
 

Rilevato che, in questa fase di sommaria delibazione, il ricorso all’esame risulta tempestivamente proposto solamente in relazione al solo provvedimento prot. n. 0031842 in data 20.6.2013 recante l’ accertamento dell’ inottemperanza all’atto prot. N. 33594 dell’11.7.2012 (recante diniego di condono ex lege n. 47/1985 e contestuale ordine di demolizione) e che lo stesso appare – in tale limite – assistito da profili di fumus boni iuris in relazione alla mancata esatta determinazione del bene e della relativa area di sedime da acquisirsi al patrimonio comunale;
Considerato che – trattandosi dell’abitazione dei ricorrenti – sussiste altresì il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sez. unica)
Accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare. e per l’effetto sospende l’atto prot. n. 0031842 in data 20.6.2013
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16.10.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)