Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Riconferma decreto cautelare – Presupposti
Ove nell’ambito di un giudizio cautelare collegiale preceduto dalla sospensione temporanea degli atti con decreto cautelare, emerga la necessità di rinviare la camera di consiglio per poter conoscere, nel rispetto dei termini processuali, di motivi aggiunti appena proposti, è possibile procedere al rinvio della camera di consiglio e, nelle more, alla sostanziale riconferma del decreto cautelare con l’accoglimento della istanza sospensiva in via interinale e provvisoria.
N. 00526/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01118/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Bitonto, in persona del Sindaco p.t., nonchè da: Michele Calamita, Nicola Bonasia, Antonio Lisi, Michele Coletti, Giuseppe Piacente, Nicola Papapicco, Graziano Lepore, Alberto Muschitiello, Emanuele Dimundo, Antonio Andriani, Angela D’Eredita’, Anna Maria Saracino, Vincenzo Marinelli, Rossella Robles, Michele Martucci, Teresa Moschetta, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio L. Deramo in Bari, alla via F.S. Abbrescia n. 83/B;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, Corte d’Appello di Bari – Consiglio Giudiziario, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Comune di Modugno;
nei confronti di
Ordine degli Avvocati di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Mastroviti, Pierluigi Balducci e Nino Matassa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Quintino Sella n. 40;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto del giorno 8.8.2013, con il quale il Ministro della Giustizia ha individuato, ai sensi dell’art.8, comma I del D.L.vo n. 155/2012, le sedi ospitanti le soppresse Sezioni distaccate di Modugno, Altamura e Rutigliano, quali locali a servizio del Tribunale di Bari (sopprimendo di fatto definitivamente la Sezione distaccata di Tribunale di Bitonto);
b) della nota prot. 85748 del 9.8.2013;
c) della nota del Presidente del Tribunale di Bari, prot. 3098 del 19.8.2013;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comprese, ove occorra, le note prot. 4999, 5000, 5005 del 16.7.2013 rilasciate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, nonchè il parere dell’Ordine degli Avvocati di Bari, del 16.1.2013 ed il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, espresso nella seduta del 24.4.2013, tutti atti sconosciuti nel loro contenuto ai ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Bari, dell’Ordine degli Avvocati di Bari e della Corte d’Appello di Bari – Consiglio Giudiziario;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori: Antonio Deramo, Grazia Matteo, Pierluigi Balducci, Fulvio Mastroviti e Nino Matassa;
Visto il decreto cautelare monocratico n. 478 del 29/8/2013;
Vista l’istanza di revoca del predetto decreto proposta dall’avvocatura dello Stato e depositata il 13/9/2013;
Visto il decreto cautelare monocratico n. 515 del 16/9/2013, con cui è stata respinta l’istanza di revoca di cui sopra;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19/9/2013;
Considerato che non ricorrono i termini minimi per la definizione della fase cautelare, atteso che il ricorso per motivi aggiunti risulta depositato solo il 19/9/2013;
Considerato che in data odierna l’avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio il decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 75 del 23/9/2013, con cui è stato revocato il decreto n. 65 del 26/8/2013, come integrato dal successivo decreto n. 67 del 39/2013;
Considerato che con tale ultimo decreto il Presidente del Tribunale di Bari ha disposto, in esecuzione del provvedimento cautelare monocratico adottato da questo Tribunale, di non dar seguito alla determinazione di trattazione degli affari civili e penali, pendenti presso la Sezione bitontina alla data del 13/9/2013, presso la Sede di Modugno, nelle more della decisione Collegiale del Giudice amministrativo, prevedendo altresì, che gli affari civili e penali della stessa sezione successivi al 13/9/2013 siano gestiti nella Sede centrale di Bari;
Considerato che, in ragione di quanto sopra evidenziato, appare opportuno ed anzi doveroso – nel rispetto dei termini processuali e ai fini di una compiuta valutazione della vicenda da parte del Collegio competente, disporre il rinvio alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013, confermando il decreto cautelare ed accogliendo pertanto la relativa istanza di sospensione in via interinale e provvisoria e comunque fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013, secondo peraltro quanto già disposto dallo stesso Presidente del Tribunale di Bari con il citato decreto n. 75/2013, in esecuzione del provvedimento cautelare monocratico e nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie la suindicata istanza cautelare in via interinale e provvisoria e comunque fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013
Compensa, tra le parti, le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)