Contratti pubblici – Gara – Appalto di servizi e forniture – Refezione scolastica – Aggiudicazione definitiva – Sospensione – Tutela cautelare d’urgenza – Assenza di presupposti
Va rigettata l’istanza cautelare monocratica avverso la determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica in quanto il periculum in mora prospettato dal ricorrente ha carattere puramente economico e, in difetto della stipulazione del contratto con l’aggiudicataria, del tutto transitorio nonchè agevolmente risarcibile in relazione ai tempi di trattazione della domanda cautelare nell’udienza camerale.
N. 00520/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01185/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2013, proposto da:
La Grotta Di Varvara Sergio & C. S.n.c. Capogr. A.T.I. Con Pastore S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Michaela De Stasio, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;
contro
Comune di Gravina in Puglia;
nei confronti di
Markas S.R.L. Mand. R.T.I. Con Cds Onlus Coop. Sociale;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale PS RG n. 641/2913, pubblicata all’Albo pretorio del Comune il 30.8.2013, recante aggiudicazione definitiva a MARKAS s.r.l. – C.D.S. Onlus cooperativa sociale del servizio di refezione scolastica a.s. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016;
– della determina dirigenziale PS RG n. 367/203, pubblicata all’Albo pretorio del Comune il 24.5.2013, recante approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria a MARKAS s.r.l. – C.D.S. Onlus operativa sociale del servizio di refezione scolastica per anni tre a decorrere dall’a.s. 2013/2014;
– dei verbali di gara, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi incluso il diniego di esercizio di autotutela ex art. 243 bis, d.lgs. n. 163/2006 (espresso in forma silente o esplicita); nonchè – in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente – ove occorra: della lex specialis di gara e della nota n. 151 del 20.3.2013;
e per la dichiarazione d’inefficacia
del contratto di appalto eventualmente stipulato;
con condanna
dell’Amministrazione intimata, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità Dei provvedimenti gravati, con esplicita richiesta di subentro ex art. 122. c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il periculum prospettato ha carattere meramente economico e, in difetto della stipula del contratto, del tutto transitorio e agevolmente risarcibile, in relazione ai tempi di trattazione della domanda cautelare nell’udienza camerale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di tutela monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.10.2013.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 18 settembre 2013.
Il Giudice delegato | |
Desirèe Zonno |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)