Enti e organi p.A. – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 – Sospensione attività  scolastica per carenza iscritti – Istanza di misure cautelari ex art. 54 cod. proc. amm. – Insussistenza del presupposto di estrema gravità  ed urgenza

Non ricorre il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 54 cod. proc. amm. (estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile) proposta nel giudizio per l’annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 di sospensione dell’attività  di scuola dell’infanzia a mezzo della quale si è inibita l’apertura della scuola per l’infanzia gestita dalla cooperativa ricorrente, sin dal primo giorno, 16 settembre 2013, allorquando, pur in disparte l’assenza di continuità  nel funzionamento della scuola in questione che consente di escludere a priori un danno sotto il profilo dell’avviamento, non c’è prova agli atti che la scuola stessa disponga di adeguato numero di iscritti per avviare le attività  didattiche relative all’anno scolastico appena iniziato.

N. 00518/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01179/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2013, proposto da: 
Le Simpatiche Canaglie soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; 
contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ingravalle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;
Ministero Dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Barletta; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n°207 del 13/9/2013 n 31/2013 reg.emitt.;n° reg. Albo Pretorio 3553/2013, resa dal Sindaco di Bisceglie,ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, di sospensione dell’attività  di scuola dell’infanzia in via dell’Industria n°2 – Bisceglie, a mezzo della quale si inibisce l’apertura della scuola per l’infanzia gestita dalla cooperativa ricorrente, sin dal primo giorno, 16 settembre 2013;
di ogni altro atto precedente o connesso;
nonchè per il risarcimento dei danni
a carico del Sindaco nel Comune di Bisceglie, anche a titolo personale, per aver illegittimamente ritardato e inibito l’inizio dell’anno scolastico alla cooperativa ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che, pur in disparte l’assenza di continuità  -per espressa ammissione di parte ricorrente- nel funzionamento della scuola in questione che consente di escludere a priori un danno sotto il profilo dell’avviamento, non c’è prova agli atti che la scuola stessa disponga di adeguato numero di iscritti per avviare le attività  didattiche relative all’anno scolastico appena iniziato, sicchè non si rileva -allo stato- il presupposto dell’estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile;
 
P.Q.M.
rigetta la suddetta domanda di misura cautelare provvisoria e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 16 settembre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Giacinta Serlenga

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)