1. Processo amministrativo – Principi generali –  Connessione oggettiva – Ricorsi per abusi edilizi del ricorrente e del confinante – Insussistenza


2. Processo amministrativo – Principi generali – Legittimazione e interesse al ricorso – Ricorso proprietario avverso abusi edilizi commessi da confinante – Sussistenza  


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordinanza demolizione – Inottemperanza – Ordinanza acquisizione a patrimonio comunale – Discrezionalità  amministrativa – Insussistenza


4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordinanza acquisizione a patrimonio comunale – Natura giuridica

1. Il ricorso attinente alla pretesa del ricorrente di ottenere la conclusione del procedimento sanzionatorio relativo agli abusi edilizi perpetrati dal confinante è privo di connessione oggettiva con il ricorso avverso la procedura sanzionatoria avviata nei confronti del ricorrente per abusi edilizi commessi dal medesimo. 


2. E’ ammissibile il ricorso da parte del proprietario avente a oggetto gli interventi abusivi insistenti sull’area confinante attesa la sussistenza del requisito della “vicinatas” e l’interesse ad una corretta e legittima configurazione edilizia del territorio.


3. L’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e delle aree di sedime costituisce atto dovuto e privo di discrezionalità  a seguito dell’accertata inottemperanza nei termini di legge all’ordinanza di demolizione da parte del proprietario (nel caso di specie il Tribunale ha rilevato l’illegittimità  dell’ordinanza con cui il Comune, in luogo di procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente ordinanza di demolizione e ingiunto nuovamente la demolizione medesima, eludendo in tal modo la conclusione del procedimento sanzionatorio come previsto dalla normativa). 


4. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale costituisce atto meramente dichiarativo e ricognitivo qualora l’esatta individuazione dell’area di sedime dell’opera abusiva sia stata effettuata in sede di ordinanza di demolizione; viceversa, qualora all’individuazione dell’area di sedime si provveda in sede di ordinanza di acquisizione, quest’ultima avrà  natura di provvedimento costitutivo con conseguente contestabilità  limitatamente alla quantificazione delle aree. 

N. 01325/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2012, proposto da: 
Vincenzo Saponaro, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ciocia, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Comune Di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51; 

nei confronti di
Vincenzo Miccolis, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Simone Frabotta in Roma, via della Giuliana, 73; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 057135, Reg. ord. n. 00636 del 12.12.2001;
di ogni atto connesso, presupposto, e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra: nota prot. 007759 del 17.2.2011, a firma del Dirigente ing. D’Onghia; nota prot. n. 025838 del 6.5.2011 a firma del Dirigente ing. D’Onghia; nota prot. del Comando di P.M. prot. n. 38468 del 12.8.2011; nota del Comune di Monopolio, Nucleo Operativo di Vigilanza e P.G.prot. n. 57118/2011 del 1112.12.2011; nota del Comune di Monopoli prot. n. 025838 del 6.6.2011; nota del Comune di Monopoli prot,. n. 12962/2012 dell’8.3.2012; dell’autorizzazione comunale, ove esistente, alla parziale demolizione dell’immobile abusivo rilasciato al sig. Miccolis Vincenzo avvenuta a non domino della parte privata;
per l’accertamento
dell’avvenuta acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale ex art. 31 d.p.r. 380/2001.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Monopoli e di Vincenzo Miccolis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, Lorenzo Dibello e Giuseppe Polignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, Saponaro Vincenzo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento in una con la domanda di accertamento dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime di proprietà  del controinteressato.
Espone il ricorrente che il Comune di Monopoli con provvedimento 30388 del 28.11.2005 ha ingiunto al controinteressato di procedere alla demolizione del fabbricato di mq 194 ca., individuato in Catasto al fg. 95, p.lle 37, 117 e 121, realizzato abusivamente su area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, ricadente entro la fascia di metri 300 dalla linea di battigia del demanio marino, nonchè nel P.U.TT.P ambito C di cui alla delibera G.R. 1748/2000.
Il controinteressato ha impugnato la citata ordinanza di demolizione in una con il provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità  paesaggistica; il ricorso è stato tuttavia respinto con sentenza di questo Tribunale n. 1662 del 29.4.2010.
Evidenzia ancora il ricorrente che con nota verbale n. 1789 del 23.5.2006, la Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo del 29.4.2006, ha accertato che le opere abusive di cui trattasi non erano state demolite.
Il ricorrente, dopo aver evidenziato con atto del 23.5.2012, l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale ex legedegli immobili abusivi di che trattasi, espone che a seguito della predetta sua istanza, il Comune di Monopoli, invece di prendere atto e dichiarare l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale, invitava nuovamente il controinteressato a procedere alla demolizione e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza ulteriore indugio, atteso che il predetto non aveva comunque rispettato gli impegni assunti in sede di dichiarazione dell’intenzione di voler eseguire spontaneamente la demolizione delle opere abusive, di cui alla nota in data 20.5.2011.
Con verbale 215/2011, tuttavia, la P.M. accertava ancora una volta l’inottemperanza del controinteressato all’ordine di demolire, evidenziando che il vano abusivo da demolire non era quello oggetto dei pregressi accertamenti, bensì un altro vano costruito in epoca successiva, sempre abusivamente e mai oggetto di verbalizzazione, per il quale il controinteressato aveva richiesto provvedimento di condono, denegato per decorso dei termini, accertando in sostanza una ottemperanza solo in minima parte all’ordinanza di demolizione del 28.11.2005.
Con ordinanza del 12.12.2011, oggetto di impugnazione, il Comune di Monopoli ha revocato l’ordinanza di demolizione del 28.11.2005, ordinando nuovamente al Miccolis di demolire la veranda coperta di mq 150, pena l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di che trattasi e della relativa area di sedime.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione con il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
1)Violazione e falsa applicazione art. 31 d.p.r. 380/2001. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità  manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Monopoli e il controinteressato, contestando le avverse deduzioni ed eccependo l’inammissibilità  per difetto di interesse in capo al ricorrente.
Dopo il deposito di documentazione e di memorie, all’Udienza del 4 luglio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che l’istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso 893/2012, proposto dal medesimo ricorrente e relativo alla richiesta di annullamento dell’ordinanza 211 del 18.4.2012, relativa ad abusi edilizi perpetrati dal medesimo ricorrente, non può trovare accoglimento non solo perchè priva di utilità  in termini di economia processuale, ma anche e soprattutto per difetto del requisito di connessione oggettiva, trattandosi di procedimenti del tutto differenti e privi fra loro di alcun collegamento, sia pure indiretto.
Il ricorso in esame infatti attiene alla pretesa del ricorrente di ottenere la conclusione del procedimento sanzionatorio relativamente agli abusi edilizi perpetrati dal controinteressato, suo confinante, mentre il ricorso 893/2012 attiene ad una vicenda sanzionatoria avviata dal Comune nei confronti del ricorrente in relazione ad abusi edilizi commessi dal medesimo, restando conseguentemente esclusa qualsivoglia connessione tra i due procedimenti.
Rileva ancora il Collegio che va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente e per difetto di interesse, atteso che il ricorrente è proprietario di un’area e di un fabbricato confinanti con quello di proprietà  del controinteressato ed oggetto di abusivi interventi edificatori, risultando in tal modo e perciò stesso integrata – attraverso il requisito della vicinitas – -la legittimazione del ricorrente alla proposizione del ricorso in esame, dovendosi conseguentemente individuare l’interesse a ricorrere nell’interesse del confinante ad una corretta e legittima configurazione edilizia del territorio.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La configurazione del procedimento sanzionatorio risulta compiutamente tipizzata dall’ordinamento e prevede l’acquisizione automatica o ex lege al patrimonio comunale delle opere abusivamente eseguite e dell’area di sedime una volta accertata l’inottemperanza nei termini di legge all’ordinanza di demolizione.
L’effetto acquisitivo ex lege comporta quanto all’an l’esclusione di qualsivoglia discrezionalità  in capo all’Amministrazione e porta a configurare l’acquisizione come atto dovuto.
Unico discrimine rilevante consiste nella considerazione della esatta individuazione dell’area di sedime, atteso che se tale esatta individuazione risulta preventivamente effettuata da parte del Comune in sede di ordinanza di demolizione, il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale va considerato come atto meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto maturato ex lege con conseguente possibilità  di procedere direttamente alla trascrizione in favore del Comune.
Mentre, viceversa, qualora tale esatta individuazione della superficie dell’area di sedime da acquisire non sia stata effettuata dal Comune in sede di ordinanza di demolizione, tale accertamento dovrà  essere eseguito successivamente e/o contestualmente all’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, la quale in tal caso – e a tali limitati fini – avrà  natura di provvedimento costitutivo, con conseguente possibilità  di contestazione limitatamente alla quantificazione della superficie dell’area di sedime, atteso che la legge consente sul punto di procedere all’acquisizione dell’area di sedime nel limite massimo di dieci volte l’area interessata dall’abuso, residuando pertanto sotto tale profilo uno spazio di discrezionalità  in capo all’Amministrazione tale da precludere la configurazione del provvedimento acquisitivo come atto meramente ricognitivo e dichiarativo (e in quanto tale altresì privo di autonomi profili di lesività ).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie risulta illegittima l’impugnata ordinanza con cui il Comune, in luogo di procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive (locale deposito e veranda coperta di mq 150), previa esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire (atteso che tale determinazione non risulta effettuata in sede di ordinanza di demolizione), ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente ordinanza di demolizione e ingiunto nuovamente la demolizione medesima, eludendo in tal modo la doverosa conclusione del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi così come esaustivamente delineato dalla normativa di riferimento.
Il ricorso va dunque accolto entro tali limiti, con conseguente annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe e relativa declaratoria dell’obbligo del Comune di Monopoli di finalizzare il procedimento sanzionatorio nei confronti del controinteressato, adottando il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, previa tuttavia determinazione dell’esatta superficie dell’ara di sedime nei limiti delle dieci volte la superficie interessata dall’abuso, da determinarsi in via discrezionale da parte dell’Amministrazione.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a., c.p.a.a e rimborso c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Monopoli, che con l’adozione dell’impugnato provvedimento ha dato luogo al contenzioso in esame.
Ricorrono viceversa ragioni equitative per dichiarare compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e il controinteressato Miccolis.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe e dichiara l’obbligo del Comune di Monopoli di finalizzare il procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi avviato nei confronti del controinteressato, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Monopoli al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso c.u..
Dichiara compensate le spese di giudizio nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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