1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Avvalimento –  Attrezzature e risorse fornite dalle imprese ausiliarie –  Dichiarazioni generiche – Illegittimità  – Ragioni


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Ribasso – Calcolato sul prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza – Art. 86, comma 3 ter, D.Lgs. 163/2006 – Illegittimità 

1. I contratti di avvalimento  che del tutto genericamente recano soltanto una succinta descrizione delle attrezzature e delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie, sono insuscettibili di far ritenere soddisfatto l’onere della prova che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, onere posto dalla giurisprudenza a carico della impresa concorrente.


2. àˆ illegittima, per violazione del divieto ex art.86, comma 3 ter, cod. app., l’applicazione del ribasso offerto da una impresa concorrente  al prezzo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 13 novembre 2013, n. 4437 – 2013; ric. n. 7148 – 2013
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N. 01319/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2013, proposto da:

Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Irmici e Marzia Domenica Florio, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Comune di San Severo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Carlino e Angelo Ceddia, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, al corso V. Emanuele n. 52; 

nei confronti di
Glob. Serv. soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo P. Masucci, con domicilio eletto presso l’avv. P.Balducci in Bari, alla via Melo n. 114; Costruzioni Spagnuolo di Vincenzo e Daniele s.n.c., Medusa Restauri s.r.l. di Lucera Giuseppe; 

per l’annullamento
della determinazione n. 1030 del 25.7.2013 del Reg. Gen., con cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori, in favore della ditta Glob. Serv. soc. coop., dell’appalto per la realizzazione dei “Lavori di ripristino pavimentazione a basolato nell’area del centro storico” della Città  di San Severo, pubblicata all’albo dell’Ente in data 27.7.2013, e comunicata all’odierna ricorrente in data 29.7.2013, con nota protocollo n. 13799;
di tutti i verbali di gara, nonchè di tutti gli atti consequenziali, ancorchè non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente;
e per la declaratoria
d’inefficacia del contratto di appalto ove, medio tempore, stipulato;
e per il risarcimento
in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto de quo o, in via subordinata, per equivalente in via prudenziale quantificato nel mancato utile del 10 % dell’offerta di gara, nel danno curriculare del 5 % dell’importo a base d’asta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della Glob. Serv. soc. coop.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Irmici, Marzia Domenica Florio, Mario Carlino, Angelo Ceddia e Angelo P. Masucci;
 

Rilevata la genericità  dei contratti di avvalimento stipulati dalla prima e dalla seconda classificata, recanti soltanto una succinta descrizione delle attrezzature e delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie, insuscettibili di far ritenere raggiunta la prova -che la più recente giurisprudenza pone a carico dell’impresa concorrente- che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto (cfr. da ultimo la seconda Sezione di questo Tar n.456/2013);
Ritenuto altresì fondata la censura -rivolta alla terza classificata- di violazione del divieto ex art.86, comma 3 ter, cod. app., per aver applicato il ribasso al prezzo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza; circostanza, quest’ultima, non contestata in punto di fatto da parte dell’Amministrazione resistente costituita in giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
Fissa la discissione del ricorso all’udienza pubblica del 12 dicembre 2013.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)