1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Circolare – Vincolatività – Esclusione – Conseguenze
2. Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia privata – Accertamento di conformità – Autorizzazione di avvio lavori in zona sismica – Rapporto tra procedimenti
1. Le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge e, quindi, una circolare interpretativa non può legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge con la conseguenza che la P.A. deve disattendere le circolari contrastanti con il dettato legislativo, sulla base del principio di prevalenza di quest’ultimo.
2. Merita sospensione l’atto con il quale l’autorità preposta al rilascio di un dato titolo determini un arresto procedimentale in attesa delle determinazione di altre autorità che si occupano di tutelare interessi diversi (nella specie il Comune non poteva sospendere l’accertamento conformità dell’immobile privo di titolo attendendo la pronunzia della Provincia di autorizzazione di avvio dei lavori in zona sismica, giacchè quest’ultimo provvedimento presuppone l’avvenuto rilascio del primo ex art. 94 del DPR n. 380/2001).
N. 00500/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00831/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maria Frigulti, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25;
contro
Provincia Di Bari, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Dipierro, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 29;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione inoltrata alla Provincia di Bari, Servizio Edilizia Sismica, in data 3.7.2012 relativa ad opere realizzate in Monopoli alla via Capozzi 34, 36 e 38;
nonchè per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda sull’istanza in luogo dell’Amministrazione.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 luglio 2013:
previa emissione di idonea misura cautelare,
del provvedimento prot. n. PG 118163/3.7.2013, con cui l’Amministrazione provinciale ha negato il provvedimento di autorizzazione ex art. 94 TU 380/01, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, della circolare esplicativa regionale AOO-064 prot. n. 63622/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Carmine Rucireta e Rosa Dipierro;
CONSIDERATO, in via preliminare, che le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge, risultando tuttavia quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo (cfr. TAR Bari, II, n. 1660/2012);
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono, profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, il provvedimento sanante, richiesto da parte ricorrente è emesso da autorità preposta a tutela di interessi diversi da quelli di cui alla normativa antisismica ed a seguito di accertamenti che non tengono conto delle prescrizioni tecnico – amministrative imposte da quest’ultima normativa;
RITENUTO, pertanto, che il Comune di Monopoli abbia illegittimamente determinato un arresto procedimentale in ordine alla sanatoria, restando in attesa delle determinazioni di altre autorità preposte alla tutela di interessi diversi;
RITENUTO altresì che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che la domanda possa ricevere accoglimento nei limiti dell’ordine al Comune di Monopoli di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame, alla luce dei motivi di ricorso, e di concludere la fase procedimentale della sanatoria entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)