Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di partecipazione – Prova – Modalità ex art. 263, comma 2, DPR 207/2010 – Sufficienza
In tema di aggiudicazione definitiva di un appalto, l’aver documentato un requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara (servizi svolti per conto di committenti privati) conformemente a quanto previsto dall’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti) appare requisito sufficiente ai fini della legittimità del provvedimento di aggiudicazione stesso.
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Vedi Cons St., sez. V, ordinanza 6 novembre 2013, n. 4329 – 2013; ric. n. 6980 – 2013
N. 00498/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01061/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2013, proposto da:
S.A.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14;
contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Piccinni n. 150;
nei confronti di
Edil Bat s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Piccinni n.150;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Comune di Gioia del Colle prot. 19415 del 16.07.2013, a firma del dirigente Ing. Laruccia, comunicato alla SAD in data 17.07.2013, di aggiudicazione definitiva alla Edilbat s.r.l. di Trani dell’appalto integrato;
– di ogni altro atto endoprocedimentale relativo alla gara de qua;
– del punteggio erroneamente ed illegittimamente attribuito alla Edilbat s.r.l., pari a 95,55/100;
– di tutti i verbali di gara;
– di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso con quelli impugnati;
– di ogni e qualsiasi procedimento di valutazione afferente i progetti di cui alla gara de qua;
– del contratto, se stipulato;
– del bando e del disciplinare di gara;
nonchè per l’accertamento
– del diritto di SAD s.r.l. a subentrare quale seconda classificata, alla Edilbat s.r.l., previa esclusione di quest’ultima dalla gara, per carenza dei requisiti dell’offerta e per erronea attribuzione di punteggio;
– del diritto di SAD s.r.l. di vedersi riconosciuto il maggior punteggio, rispetto a Edilbat s.r.l., così diventando aggiudicataria della gara;
nonchè ancora, pere il risarcimento dei danni
subiti e subendi, in esito all’illegittima aggiudicazione alla controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle e della Edil Bat s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, avv. Gennaro Notanicola e avv. Carlo Tangari;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, le censure proposte non appaiono nel complesso decisive; in particolare il requisito dell’avvenuto espletamento dei servizi richiesti dal disciplinare appare documentato nelle modalità espressamente stabilite dall’art.263, comma 2, D.P.R. n.207/2010 per l’ipotesi di servizi svolti per committenti privati;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)