Pubblico impiego – Concorsi – Esclusione – Per tardivo versamento del contributo – Illegittimità  – Sussiste – Ragioni

Appare, prima facie, di dubbia legittimità  la clausola che, in misura sproporzionata, commina l’esclusione dal concorso universitario in ipotesi di tardivo versamento del contributo e che non trova fondamento nel presupposto bando ministeriale (decreto M.I.U.R. 12.6.2013, n.449).

N. 00479/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01139/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2013, proposto da: 
Claudia Rossini, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114; 
contro
Università  degli Studi di Bari; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota raccomandata del Rettore dell’Università  di Bari n. prot. 54321 in data 23/8/2013 (pervenuta il 31-9-2013), recante esclusione dal concorso per l’ ammissione al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
– del bando di gara dell’Università  degli Studi di Bari, reso con Decreto Rettorale n. 2645 in data 25/6/2013, nella parte in cui impone, a pena di esclusione, il pagamento della tassa di concorso entro il 23/7/2013;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’iscrizione della ricorrente alle prove selettive si era regolarmente perfezionata entro il termine previsto dal bando e che il pagamento del contributo è stato comunque effettuato -il 25 luglio u.s.- ben prima della data prevista per lo svolgimento della prova stessa (il 9 settembre p.v.) e, peraltro, entro il termine indicato sul sito del M.I.U.R.;
Ritenuto che appare, prima facie, di dubbia legittimità  la clausola che, in misura sproporzionata, commina l’esclusione in ipotesi di tardivo versamento del contributo e che non trova fondamento nel presupposto bando ministeriale (decreto M.I.U.R. 12.6.2013, n.449);
Ritenuto altresì sussistere il presupposto dell’estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di consiglio, considerata l’imminenza della prova selettiva, prevista -si ribadisce- per il prossimo 9 settembre;
 
P.Q.M.
accoglie la suddetta domanda di misura cautelare provvisoria e, per l’effetto, ammette con riserva la ricorrente alla prova selettiva. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 6 settembre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Giacinta Serlenga

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 06/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)