1. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Pubblicità  – Cartellonistica – Diniego – Accertamento non conformità  collocazione impianti – Attività  vincolata – Omessa partecipazione  -Non rileva
2. Procedimento amministrativo – Partecipazione –   Comunicazione ex art. 10-bis l.n. 241/1990 –  Omissione – Annullabilità  ex se del provvedimento – Esclusione – Art. 21 octies L. n. 241/1990 – Applicabilità   
3. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Pubblicità  – Cartellonistica – Scelta localizzazione segnaletica stradale – E’ prerogativa dell’Amministrazione – Conseguenze
4. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Pubblicità  – Cartellonistica – Disciplina e installazione segnaletica stradale – Discrezionalità  tecnica
5. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Pubblicità  – Cartellonistica – Art. 41 Cost. – Libertà  d’iniziativa economica privata – Contemperamento con potestà  pianificatoria e regolamentare pubblica

1. àˆ legittimo il diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari anche in caso di omessa partecipazione procedimentale, ove il provvedimento gravato abbia natura vincolata in quanto scaturito dall’accertamento della non conformità  della collocazione dei ridetti impianti ai parametri di distanza prescritti dalla regolamentazione di settore.
2. La violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 non produce ex se l’illegittimità  del provvedimento finale, che rimane valido, in virtù dell’art. 21 octies della predetta legge, ove le violazioni formali non abbiano inciso sul contenuto sostanziale dell’atto stesso. 
3. La scelta della localizzazione della segnaletica stradale, come anche la determinazione degli ambiti dei tratti stradali, costituisce prerogativa di merito riservata all’Amministrazione e, come tale, è sottratta alla partecipazione del privato e al sindacato giurisdizionale.
4. L’installazione della segnaletica stradale, come anche l’approvazione di norme regolamentari per la disciplina della stessa, costituiscono espressione della discrezionalità  tecnica della p.a..
5. Dall’art. 41 della Costituzione discende che la libertà  d’iniziativa economica privata deve necessariamente trovare un contemperamento con l’esercizio della potestà  pianificatoria e regolamentare, volta a tutelare il prevalente interesse pubblico.

N. 01305/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2011, proposto da: 
I.P.A.S. SpA, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella n. 36; 
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarmine Moggia, con domicilio eletto in Bari, via Trevisani n. 170; 
per l’annullamento
della nota provvedimentale prot. n. 3486 del 19.04.2011 CAT. 3/CL.FT/S. CONC., a mezzo della quale, in riferimento alla richiesta di rinnovo per il mantenimento di 6 impianti di preinsegne pubblicitarie sulla S.P. 106 ˜Gioia-Putignano’, “si comunica che il Servizio Viabilità  e Trasporti, con nota prot. 15610/V/08 del 31.03.2011, ha espresso parere negativo” e si comunica “l’archiviazione della pratica n. 866/CP/2005” con invito a provvedere alla rimozione entro 10 giorni, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;
nonchè
di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo ed, in particolare, della nota della Provincia di Bari, Prot. n. 15610/V/08 del 31.03.2011;
nonchè, ancora,
per il risarcimento dei danni derivati alla I.P.A.S. S.p.A. dai provvedimenti gravati, da quantificarsi in corso di giudizio e/o, eventualmente, anche in via equitativa.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Libera Valla, su delega dell’avv C. Di Gifico e avv. Michele Dionigi, su delega dell’avv. G. Moggia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Società  I.P.A.S. S.p.A., operante nel settore dell’impiantistica e cartellonistica pubblicitarie e titolare dell’autorizzazione all’installazione di 6 preinsegne pubblicitarie sulla S.P. 106 “Gioia del Colle-Putignano”, in data 19.9.2008 ha presentato alla Provincia di Bari richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo.
Il Servizio Finanziario e Tributi della Provincia, sulla base del parere tecnico negativo emesso dal Servizio Viabilità  e Trasporti dell’ente, ha emesso nei confronti della ricorrente provvedimento di diniego al rinnovo dell’autorizzazione.
La ricorrente insorge pertanto avverso i provvedimenti in epigrafe deducendo una serie di censure per violazioni di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 13 giugno 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato, sia con riferimento all’azione impugnatoria, sia – conseguentemente – con riferimento alla domanda risarcitoria.
2.1. Con i primi tre motivi il ricorrente deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/90; violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 8 L. n. 241/90, dell’art. 1 D. Lgs. 59/2010 e dell’art. 41 L. 88/2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle delibere di C.P. n. 11 del 23.7.2008 e n. 41 del 18.12.2009.
Le predette censure sono dirette a contestare, nella sostanza, il difetto di motivazione e la mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale che, a detta del ricorrente, avrebbe potuto condurre ad un diverso esito provvedimentale.
2.1.1. Le censure sono prive di pregio.
L’impugnato provvedimento risulta infatti adeguatamente motivato, anche per relationem, attraverso il richiamo al parere del Servizio Viabilità  e Trasporti di cui alla nota prot. 15610/V/08 del 31.3.2011, parzialmente riportato nel corpo dell’atto oggetto di censura, dal quale emerge che cinque impianti pubblicitari non sono a norma dell’art. 51 D.P.R. 495/92, mentre un impianto è inesistente (la posizione non è a norma dell’art. 51 D.P.R. 495/92).
La documentazione versata agli atti, inoltre, dimostra che l’Amministrazione intimata ha svolto una adeguata istruttoria, attraverso una puntuale verifica dello stato dei luoghi e l’esame dei rilievi effettuati con videocar per il catasto informatizzato delle strade e dei manufatti siti a margine delle stesse, da parte dei tecnici incaricati del Servizio Viabilità  e Trasporti della Provincia, ai fini del rilascio del parere richiesto dal Servizio Finanziario e Tributi con nota n. 27505 del 21.10.2008.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della l. 241/90, osserva il Collegio che nel caso di specie può trovare applicazione il disposto dell’art. 21-octies c. 2 L. 241/90.
L’adozione del provvedimento impugnato, infatti, è scaturita per tabulas dall’accertamento della circostanza che gli impianti di preinsegne pubblicitarie della IPAS risultano collocati in maniera non conforme ai parametri minimi di distanza stabiliti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. In un simile contesto fattuale, quindi, un eventuale apporto collaborativo della società  ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo dare ingresso, nella vicenda procedimentale, ad elementi nuovi, in grado di determinare una decisione diversa.
La violazione dell’art. 10-bis L. 241/90 non produce ex se l’illegittimità  del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies comma 2, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità  sostanziale del medesimo. L’art. 21-octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. n. 585 del 2.2.2012).
2.2. Con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo il ricorrente deduce:
a) violazione dell’art. 51, cc. 2 e 13, nonchè degli artt. 53 e 58 D.P.R. 495/92; degli artt. 23, cc. 9 e 10, e 234 del Codice della Strada; della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1381/1998;
b) violazione degli artt. 21-bis, 21-quinquies e 21-sexies L. 241/90 e degli artt. 1 e 41 c. 1 lett. a), e), f) ed r) D. Lgs 59/2010;
c) violazione dell’art. 64, c. 1 D. Lgs. 446/97;
d) eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost., disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità , erronea presupposizione di diritto, sviamento e difetto di istruttoria.
2.2.1. Le censure sono infondate.
Anzitutto deve rilevarsi che la trascrizione testuale del parere tecnico del Servizio Viabilità  e Trasporti nel corpo del provvedimento impugnato, in una con la disponibilità  del documento per l’accesso da parte della ricorrente, costituiscono circostanze sufficienti a comprovare l’infondatezza del quarto motivo, nonchè la sua pretestuosità , considerato che la ricorrente si è astenuta da qualunque richiesta di accesso in tal senso, limitandosi a dedurre genericamente di essere stata privata “dei mezzi di difesa utili alla dimostrazione delle proprie legittime ragioni”.
Vero è invece che l’impugnato provvedimento – impropriamente qualificato da parte ricorrente come vero e proprio “provvedimento di revoca” – , recante al suo interno, nella parte motiva, la trascrizione del parere tecnico, consente perfettamente di evincere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, tanto è vero che la stessa ricorrente ha ben potuto comunque articolare le sue argomentazioni difensive.
Quanto ai profili sostanziali, oggetto dei successivi motivi di ricorso, in primo luogo, con riferimento all’impianto qualificato come inesistente (peraltro in riferimento ad una posizione comunque in contrasto con quanto stabilito dall’art. 51 c. 2 lett. d) ed h) D.P.R. 495/92), non merita accoglimento la censura relativa alla falsa applicazione dell’art. 13 del Regolamento sugli Impianti Pubblicitari. La norma infatti, nel prescrivere che “qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell’impianto entro il suddetto termine, l’autorizzazione verrà  revocata”, non fa distinzioni tra il primo rilascio dell’autorizzazione ed i successivi rinnovi, non avallando pertanto un’interpretazione restrittiva come quella prospettata dal ricorrente.
In secondo luogo deve rilevarsi che risulta quantomeno ardita e singolare la tesi della ricorrente secondo cui l’Amministrazione sarebbe “responsabile della realizzazione delle violazioni che oggi pretende imputare alla IPAS”, avendo “provveduto ad installare nuova segnaletica stradale nel periodo intercorrente tra il 2005 e il 2009, oltrechè a rideterminare, senza renderne partecipe la ricorrente, ambiti e denominazione di taluni tratti stradali di sua pertinenza”.
Premesso – come dalla stessa ricorrente rilevato a seguito di sopralluogo di propri tecnici – che ricorre una obiettiva violazione delle distanze di cui all’art. 51 D.P.R. 495/92, la ricorrente afferma che l’Amministrazione, verificata l’esistenza di impianti pubblicitari, avrebbe potuto condividere la scelta dell’allocazione della segnaletica stradale e di qualsiasi altra modifica dei luoghi ed, eventualmente, concertare una delocalizzazione, ove la permanenza dell’impiantistica pubblicitaria non si fosse coniugata con la normativa vigente.
Un simile assunto non può trovare accoglimento, nella misura in cui è diretto a porre in discussione, con riferimento a valori di primaria importanza come l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare, scelte di merito riservate all’Amministrazione procedente e come tali sottratte al sindacato del giudice.
Nè ricorre violazione della direttiva n. 1381 del Ministero LL.PP. e dell’art. 58 del Codice della Strada, atteso che la predisposizione di un piano di adeguamento degli impianti pubblicitari dopo l’intervento delle nuove norme del Codice della Strada non avrebbe giammai comportato una priorità  e prevalenza degli impianti esistenti rispetto alle indicazioni relative alla circolazione stradale.
àˆ infatti evidente la discrezionalità  tecnica che governa sia l’installazione della segnaletica stradale, sia l’approvazione di norme regolamentari da parte degli enti istituzionalmente deputati alla cura dello specifico interesse pubblico, così come è altrettanto evidente la soggezione del concessionario al potere regolamentare dell’ente e il suo obbligo di adeguamento alle prescrizioni, in ragione della evidente subalternità  degli impianti pubblicitari rispetto alla segnaletica stradale. In quest’ottica non è nemmeno ravvisabile la violazione dell’art. 64 c. 1 D. Lgs. 446/97, dal quale non può farsi discendere la possibilità  di rinnovare le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari a prescindere dal rispetto delle disposizioni stabilite ad altri fini dal Codice della Strada.
Risulta del resto evidente e logico ritenere che la libertà  d’iniziativa economica privata debba necessariamente trovare un contemperamento con l’esercizio della potestà  pianificatoria e regolamentare, la quale – espressione della potestà  amministrativa – è volta a tutelare il prevalente interesse pubblico (ambiente, decoro, paesaggio, sicurezza della viabilità ), atteso che lo stesso art. 41 Cost. prevede espressamente che l’attività  economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità  sociale, dovendo essere indirizzata e coordinata a fini sociali, in sintonia quindi con l’interesse pubblico (cfr. Tar Puglia – Bari, Sez. III, sent. n. 3884/10).
Senza peraltro considerare lo sbarramento ostativo rappresentato dal disposto di cui all’art. 21 octies L. 241/90, per quanto già  sopra evidenziato, attesa la natura di atto vincolato propria dell’impugnato provvedimento e considerato l’effetto vincolante e conformativo connesso alle norme regolamentari e alla discrezionalità  tecnica nella localizzazione delle indicazioni stradali.
Il ricorso è quindi manifestamente infondato e va respinto.
Conseguentemente infondata risulta anche l’azione risarcitoria, peraltro proposta in termini generici.
Le spese di giudizio – che si liquidano in complessivi € 1500,00 per spese, diritti e onorari oltre IVA e CAP – seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della Provincia di Bari, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00) per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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