1. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Rappresentante associazione professionale – Legittimità 
 
2. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Incompatibilità  – Presupposti
 
3. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Esperti in organizzazione – Dirigenti scolastici – Legittimità  – Ragioni
 
4. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Specificazione criteri di valutazione – Termine
 
5. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Valutazione prove – Motivazione – Sindacabilità  – Limiti

1. La semplice appartenenza di un componente di una commissione esaminatrice di concorso ad una associazione professionale non integra alcuna violazione dell’art.9 del d.P.R. n. 487/1994, in quanto la norma si limita a vietare la diversa ipotesi della designazione del commissario da parte dell’associazione professionale.
 
2. La proposizione di una denuncia all’Autorità  giudiziaria non implica la pendenza di una causa tra candidato e commissario, che imponga l’obbligo di astensione di quest’ultimo per incompatibilità  e, che, per derivazione, comporti l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice.
 
3. Tra le mansioni dei dirigenti scolastici rientrano anche quelle di organizzazione della struttura educativa, sicchè essi ben possono esser designati quali esperti di organizzazioni pubbliche e private come commissari di un concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.
 
4. Il termine della prima riunione della Commissione di concorso stabilito dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 per la determinazione dei criteri di valutazione non assume natura perentoria, onde è legittima la fissazione dei criteri in una seduta successiva, tenutasi comunque prima dell’inizio delle prove d’esame.
 
5. Il giudizio espresso dalla Commissione di concorso è strettamente discrezionale, come tale sindacabile dal G.A. nella sola ipotesi di macroscopico errore logico, e richiede una motivazione più articolata, che vada oltre la mera valutazione numerica, nella sola ipotesi in cui l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello minimo non fosse raggiunta all’unanimità .  

N. 01312/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Altomare Abbasciano, Arturo Acacia, Raffaella Campana, Pasquale Chieco, Addolorata Conversano, Maria Grazia Cristino, Caterina Fiore, Rosaria Fiore, Emilia Giuliano, Maria Giuseppa Giove, Francesca Lepore, Domenico Mosca, Daniele Ninfole, Nunzia Porzio, Angela Rini, Domenica Saccotelli, Nicoletta Santovito, Liliana Angela Savino, Grazia Schiavone, Adalgisa Schinaia, Mario Serino, Teresa Signorile, Maria Antonietta Tamborrino, Carmela Tanzella, Emanuele Terlizzi, Angela Zagaria, rappresentati e difesi dagli avv. Angela Rotondi, Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Angela Rotondi in Bari, via Dante, 97; 

contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Addolorata Guarino, Francesco Catalano; Maria Teresa Capone, Vittoria Italiano, Stefania Metrangolo, Davide Cammarota, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Lutrino, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35; Maria Rosaria Manca, Mina Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Distante, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Chiara Vantaggiato, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Distante e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari; Marilena Abbatepaolo, Marina Attimonelli, Martinella Biondo, Antonio Caputi, Anna Rita Cardigliano, Luisa Cascione, Maria Cianci, Chiara Conte, Maria Conte, Paola Valeria Gasbarro, Piera Logori, Silvia Madaro Metrangolo, Maria Maggio, Bruno Morena, Anna Romanazzi, Lucia Scarcelli, Pasqua Patrizia Savino, Antonietta Scurani, rappresentati e difesi dagli avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone e Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2/A; 

per l’annullamento
– del D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia AOODRPU n. 8169 del 26.9.2011, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla Regione Puglia, dei successivi provvedimenti dello stesso Ufficio con cui sono state disposte le sostituzioni dei membri dimissionari e/o rinunciatari, e del Decreto del 5.9.2011, come integrato con decreto del 16.12.2011, con il quale l’U.S.R. della Puglia ha costituito e formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice;
– del D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia AOODRPU n. 10226 del 22.12.2011, con cui la commissione giudicatrice è stata integrata da due componenti ed un segretario aggiunto ed articolata in due sottocommissioni;
– di tutti i verbali dal n. 1 al n. 38 della commissione esaminatrice per la Puglia, relativi allo svolgimento della prova scritta, alla scelta dei criteri di correzione, all’espulsione dei candidati, alla successiva correzione degli elaborati dei ricorrenti, alle singole schede di valutazione, con particolare riferimento al verbale n. 5 del 14.12.2011, n. 6 del 15.12.2011, n. 7 del 16.12.2011, n. 8 del 3.1.2012, n. 9 del 9.1.2012, n. 10 del 10.1.2012 e n. 36 del 28.4.2012, nonchè di tutti i verbali delle due sottocommissioni;
– dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si procede all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti;
– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia AOODRPU 2932/usc del 4.5.2012, con cui si procede alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale e del relativo elenco allegato, in particolare nella parte in cui i ricorrenti sono stati esclusi in quanto non idonei;
– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, lesivo della posizione dei ricorrenti;
e con motivi aggiunti del 15.11.2012:
– del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. AOODRPU n. 5853 del 9.8.2012, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, della commissione di concorso e di Maria Teresa Capone, Vittoria Italiano, Stefania Metrangolo, Davide Cammarota, Maria Rosaria Manca e Mina Fabrizio;
Visti gli atti di intervento ad opponendum;
Visto l’atto di notifica per pubblici proclami nei confronti dei vincitori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Massimo Vernola, avv. dello Stato Ines Sisto, avv. Nino Matassa, su delega dell’avv. Daniele Lutrino e avv. Silvio Giancaspro, su delega dell’avv. Alessandro Distante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, di cui n. 236 destinati alla Regione Puglia.
L’U.S.R. Puglia, deputato a curare l’espletamento della procedura concorsuale per la Regione Puglia, con Decreto del 26.9.2011 ha nominato la Commissione Giudicatrice del concorso, composta dalla Prof.ssa Maria Luisa De Natale (Presidente) e dai Professori Fiorentina De Masi (per la componente Dirigenti Scolastici) e Silvano Marseglia (per la componente Esperto di organizzazioni pubbliche e private), oltre al segretario nella persona del dipendente dell’U.S.R. di III Area Ada Capriulo. Sono stati inoltre nominati i supplenti di ciascun membro effettivo.
La composizione della Commissione è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della procedura. Infatti con decreto del 24.11.2011 è stato sostituito uno dei supplenti; con decreto del 22.12.2011 la commissione è stata articolata in due sottocommissioni, unico restando il presidente; con decreto del 15.3.2012 è stato sostituito, a seguito di dimissioni, un componente della I sottocommissione.
1.1. I ricorrenti, superata la prova preselettiva, hanno sostenuto le prove scritte, consegnando entrambi gli elaborati. Non essendo stati ammessi agli orali hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, sulla base di una serie di censure.
Nel corso della causa è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito (formata da 218 nominativi), contro la quale i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.
1.2. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diversi candidati ammessi alle prove orali sono intervenuti ad opponendum, come indicato in epigrafe, tutti controdeducendo alle censure dei ricorrenti.
Si sono infine costituiti, in qualità  di vincitori, i professori Maria Teresa Capone, Vittoria Italiano, Stefania Metrangolo, Davide Cammarota, Maria Rosaria Manca e Mina Fabrizio, chiedendo la reiezione dell’impugnativa proposta.
Su istanza dei ricorrenti il Tar, con ordinanza n. 109/2013 del 15.3.2013, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti dichiarati vincitori del concorso. L’integrazione è avvenuta a mezzo di pubblici proclami e tramite comunicazione per posta elettronica ai vincitori.
1.3. Alla camera di consiglio del 12.7.2012 il Tar, con l’ordinanza n. 538/2012, ha accolto parzialmente l’istanza cautelare relativamente al solo ricorrente Mario Serino, disponendo il riesame degli elaborati del predetto ricorrente da parte dell’altra Sottocommissione.
Con la stessa ordinanza il Tar ha invece respinto l’istanza proposta da tutti i restanti ricorrenti con la seguente motivazione:
“Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non sembra sussistere il fumus boni juris, atteso che :
-la qualità  di rappresentante di un’associazione professionale con finalità  di promozione culturale (AEDE) non può equipararsi, ai fini di una presunta incompatibilità , alla condizione di rappresentante di organo politico o di rappresentante sindacale;
-la vicenda relativa al candidato P. I. (verbale del 14 dicembre 2011) – a dire dei ricorrenti – dapprima espulso e poi inspiegabilmente riammesso all’espletamento della seconda prova scritta, non appare incidere sulla posizione dei ricorrenti, a prescindere da valutazioni da compiersi in altre sedi;
-le dimissioni rassegnate da ben nove componenti della commissione non incide sulla legittimità  degli atti e sulla posizione dei ricorrenti;
-la qualità  di dirigente scolastico non fa necessariamente venir meno – ove sussistente – la qualità  di esperto;
-la predisposizione di tre tracce per la prima prova e di una soltanto per la seconda prova scritta e l’assenza di sorteggio nel primo caso appaiono circostanze non rilevanti atteso che -poichè le prove si svolgevano in due distinte sedi – la commissione non era tenuta a predisporre più tracce, bensì una sola, ai sensi della normativa regolamentare di riferimento;
-parimenti le irregolarità  denunciate dai ricorrenti relativamente alla presenza o meno di candidati testimoni dell’abbinamento delle buste ed altro ancora appaiono appunto mere irregolarità , peraltro in assenza di documentazione di prova adeguata anche in ordine alla loro rilevanza per la posizione dei ricorrenti ovvero sulla legittimità  complessiva degli atti del procedimento;
-le restanti censure, relative alla valutazione degli elaborati e alla idoneità  delle griglie predisposte dalla commissione ovvero al punteggio espresso in trentesimi, ovvero all’assenza di correttori e indicatori adeguati di valutazione e alla ripartizione dei punteggi, per alcuni aspetti impingono nelle valutazioni di merito riservate alla Commissione”.
Alla pubblica udienza del 27.6.2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni e dei controinteressati, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
3. Il ricorso originario è articolato in sei motivi.
3.1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare la doglianza contenuta nel quinto motivo di ricorso (sub5.d), con cui si deduce l’illegittimità  delle modalità  di correzione degli elaborati, compresi tra il n. 13 e il n. 43, in quanto la commissione ha proceduto ad una prima valutazione, deliberando all’unanimità  di riesaminare successivamente tali elaborati, dopo l’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio in ordine all’andamento complessivo delle operazioni di valutazione, senza peraltro poi procedere al riesame, così facendo acquisire carattere definitivo ai punteggi qualificati dalla stessa commissione come provvisori.
Tale censura è improcedibile, in quanto gli elaborati dei ricorrenti Mario Serino e Angela Zagaria, riesaminati a seguito dell’ordinanza cautelare n. 538/2012 del Collegio, hanno conseguito una nuova valutazione di insufficienza: è quindi venuto meno l’interesse al ricorso in parte qua.
3.2. Con le prime tre censure sono dedotte violazioni di legge ed eccesso di potere con riferimento alla nomina dei componenti della commissione.
3.2.1. In primo luogo si contesta la presenza in commissione di un rappresentante sindacale ovvero di associazione professionale.
Il motivo è infondato.
Non risulta infatti che l’associazione in questione (Associazione Europea Insegnanti) sia un’associazione sindacale.
Quanto alla natura di associazione professionale, la disposizione la cui violazione parte ricorrente invoca (art. 9 D.P.R. 487/94, a tenore del quale non possono far parte delle commissioni esaminatrici di concorso “i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), a ben guardare, esclude la designazione da parte delle associazioni professionali e non la semplice appartenenza alle stesse, anche se con ruolo apicale. Ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame.
3.2.2. Con la seconda censura si deduce una situazione di incompatibilità  dei membri della commissione per l’esistenza di una causa pendente, in relazione alla denuncia di due candidati sorpresi a copiare ed alla partecipazione alla seconda prova, del 15.12.2012, di uno dei due candidati espulso il giorno precedente.
La censura è infondata in quanto, come efficacemente replicato dall’amministrazione intimata, “non è sufficiente una denuncia all’Autorità  giudiziaria perchè si delinei la causa pendente tra candidato e commissario, come presupposto della posizione di incompatibilità  del secondo, del relativo obbligo di astensione e, in definitiva, dell’illegittima composizione della commissione”.
3.2.3. Con la terza doglianza si contesta la composizione della commissione sotto il profilo della mancanza di un esperto (come richiesto dal bando), rilevando la difesa che tutti i componenti sono stati scelti tra i dirigenti scolastici.
Con essa si pretende, in sostanza, che dalla categoria degli esperti in organizzazioni pubbliche e private vengano esclusi i dirigenti scolastici.
Essa, tuttavia, è infondata in ragione del fatto che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali scolastiche implica ed anzi impone l’organizzazione della relativa struttura educativa, sicchè non può escludersi la natura di esperto in organizzazione per i dirigenti scolastici, le cui mansioni imposte dall’attività  lavorativa determinano necessariamente compiti organizzativi (così cumulando entrambi i requisiti: di dirigente scolastico e di esperto in organizzazione pubblica).
3.3. Le ulteriori tre censure sono dirette a contestare la procedura relativa alla prova scritta e la correzione degli elaborati.
3.3.1. Con la quarta doglianza, articolata in diversi profili, si contesta l’illegittimità  della predisposizione dei criteri in quanto avvenuta solo dopo l’espletamento delle prove scritte, l’erronea fissazione dei punteggi nelle schede di valutazione, la mancata indicazione dei descrittori per ogni singolo punteggio, la violazione dei criteri prestabiliti nonchè l’incongruenza tra punteggi attribuiti, elementi e schede di valutazione utilizzati per l’attribuzione dei voti.
Il motivo è infondato sotto ogni profilo.
In primo luogo non può trovare accoglimento la censura di violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/1994, che dispone che la Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità  di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
Infatti, la Commissione ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo -circostanza incontestata- prima della data fissata per l’inizio delle prove d’esame e l’eventuale fissazione dei criteri non nella prima riunione, non renderebbe, comunque, illegittima la procedura concorsuale, tenuto conto del carattere non perentorio di tale termine e del conseguito perseguimento delle finalità , cui tale statuizione è preordinata, nella procedura concorsuale in esame, caratterizzato peraltro da un elevato numero di partecipanti.
Con riguardo agli ulteriori profili di censura si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta, con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale compreso tra 21 su 30 – di cui il 21 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione – e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
Nè è configurabile un difetto di motivazione, in quanto una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità . In tal caso avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati di parte ricorrente.
Spetta infatti in via esclusiva alla commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) – non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
3.3.2. Con il quinto motivo si contesta l’eccesso di potere sotto svariati profili e la violazione di legge.
In particolare il ricorrente deduce che
a) le prove non sono state sorteggiate dai candidati, bensì scelte dalla stessa commissione;
b) quest’ultima avrebbe operato in diverse circostanze in assenza di testimoni;
c) i verbali nn. 5-8 non risultano siglati o firmati da tutti i componenti della commissione in ogni pagina, ma solo all’ultima pagina, in violazione dell’art. 15 D.P.R. 487/94 e dell’art. 8 D.P.R. 686/57;
d) la commissione, una volta modificata nella sua composizione durante la correzione degli elaborati, avrebbe dovuto correggere nuovamente tutti gli elaborati per evitare disparità  di trattamento;
e) i verbali sarebbero viziati a causa dell’omessa attestazione dell’allontanamento, dalla sede delle prove, di un candidato scoperto a copiare; inoltre non sarebbero state rispettate le disposizioni che vietano ai candidati di portare manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
f) i fogli relativi agli elaborati non sono stati firmati da alcun componente del comitato di vigilanza;
g) durante le operazioni di correzione la commissione ha utilizzato pendrives non previste dalla normativa concorsuale.
Al riguardo il Collegio, nel confermare quanto già  ritenuto nella fase cautelare, osserva che i predetti rilievi in parte evidenziano circostanze ininfluenti sulla legittimità  o meno della procedura di concorso (v. lett. c, d, f e g) oppure prospettate in via ipotetica (v. lett. e), in parte sono smentiti documentalmente (v. lett. a e b), e comunque costituiscono al più mere irregolarità , peraltro in assenza di documentazione di prova adeguata anche in ordine alla loro rilevanza per la posizione dei ricorrenti ovvero sulla legittimità  complessiva degli atti del procedimento.
3.3.3. Non merita accoglimento nemmeno la sesta censura, con la quale si contesta per eccesso di potere il modo in cui la commissione ha strutturato la traccia della seconda prova.
La doglianza, infatti, riguarda il merito di scelte riservate alla commissione, non evidenziandosi alcuna macroscopica irragionevolezza nell’operato dei commissari, nè alcuno degli ulteriori profili di eccesso di potere dedotti da parte ricorrente.
4. I motivi aggiunti, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità  in via derivata della graduatoria conclusiva degli idonei-vincitori del concorso, sono infondati per quanto sopra esposto con riferimento al ricorso originario.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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