1. Processo amministrativo – Principi generali – Acquiescenza – In caso di riserva di impugnazione – Non sussiste
2. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Criteri di ripartizione dei fondi tra le strutture
3. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzione – Criteri di ripartizione dei fondi per singola disciplina
1. Deve essere disattesa l’eccezione di acquiescenza rispetto alle condizioni di un contratto di accreditamento nel caso in cui la struttura convenzionata abbia proposto espressa riserva di impugnazione contestualmente alla stipulazione dell’accordo.
2. Nel caso in cui la disciplina regolamentare preveda che il fondo disponibile da ripartire tra le strutture accreditate venga pesato tra ciascuna struttura, tra l’altro, in ragione della attribuzione di 10 punti per ogni sezione organizzativa con dotazione tecnologica dedicata, è illegittima la decisione di assegnare solo 10 punti ad una struttura che abbia attestato di essere in possesso di cinque sezioni tutte parimenti assistite dalla predetta tecnologia.
3. Risponde a criteri di buona amministrazione la ripartizione del fondo disponibile ai fini dell’accreditamento secondo modalità tali da privilegiare le discipline di maggiore rilievo per la salute pubblica attraverso l’attribuzione in favore delle stesse di una parte più cospicua delle risorse disponibili anche a scapito di altre discipline.
N. 01315/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2012, proposto da:
Laboratorio Di Analisi Pennetti – Barberini Tempio S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n.43;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma n.231;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33;
nei confronti di
Centri Bio-Medico Di Analisi Cliniche del Dr. Marco Papagni;
per l’annullamento
– della deliberazione dell’Asl Bat n. 1089 del 13.07.2012, pubblicata sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32, co. 1, legge n. 69/09, a decorrere dal 16.07.2012, avente ad oggetto: “determinazione ripartizione per il 2012 del fondo unico per la remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di provvisorio/istituzionale accreditamento insistenti nell’Asl Bat”;
– del “contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di professionisti e strutture sanitarie private in regime di accreditamento provvisorio per l’intero anno 2012” sottoscritto in data 24.07.12 (con riserva depositata in pari data) e delle determinazioni nello stesso assunte;
nonchè, ove occorra, dei prospetti consegnati al ricorrente uniti al contratto dai quali si evincono i punteggi attribuiti (65% per il fondo B e 35% per il fondo A) nella griglia di valutazione in relazione alle singole voci della stessa;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale in materia adottato dall’amministrazione sanitaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.Alberto Pepe, avv. Lucrezia Girone, anche su delega dell’avv. A.Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente gestisce una struttura accreditata erogante prestazioni di patologia clinica, in regime ambulatoriale.
Impugna la delibera dell’Asl meglio indicata in epigrafe, di determinazione e ripartizione del F.u. (fondo unico aziendale) del 2012.
Contesta la determinazione dell’ammontare del budget assegnatole, evidenziando che sarebbe stata considerata erroneamente la dotazione tecnologica, ai fini della liquidazione della quota B.
Deduce che l’ASL, a fronte di un’ autocertificazione che avrebbe condotto all’assegnazione di 50 punti, ne avrebbe assegnati solo 10.
In particolare deduce di avere 5 sezioni operative autorizzate ed accreditate (1. biochimica clinica e tossicologia; 2.ematologia ed emocoagulazione, 3.immunoematologia, 4. microbiologia, 5.virologia), mentre l’ASL ne avrebbe riconosciuto una sola (così assegnando 10 punti previsti, dalla griglia di valutazione usata per l’attribuzione dei punteggi di cui al fondo B, per ciascuna sezione).
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, data la sospensione feriale (il ricorso è stato portato per la notifica a mezzo posta con consegna il 30.10.2012, mentre la delibera impugnata, datata 13.7.2012, risulta pubblicata, per esplicita affermazione dell’ASL fino al 31.7.2013. Ne consegue che il termine decadenziale, cominciato a decorrere il 1.8.2012, è rimasto sospeso per l’intero periodo di sospensione feriale, cioè fino al 15.9.2012, con conseguente tempestività della notifica al 30.10.2012. Ad analoghe conclusioni si giunge anche laddove si faccia decorrere il termine decadenziale dal giorno successivo al 24.7.2012, data di sottoscrizione del contratto e di formulazione della relativa riserva di impugnazione, dimostrante la effettiva conoscenza della delibera impugnata).
Va parimenti disattesa l’eccezione di acquiescenza determinata dalla sottoscrizione del contratto, in quanto in pari data rispetto alla sottoscrizione, la struttura ha formulato riserva di impugnazione, comunicata all’altro contraente.
Nel merito, giova premettere, per una migliore comprensione della controversia, una sintetica esposizione dei parametri regionali pugliesi di assegnazione delle risorse sanitarie per le prestazioni rese in regime ambulatoriale.
Con DGR n.1500/2010 di integrazione e modifica della DGR n.2671/2010, la Regione Puglia ha fissato i criteri di determinazione e ripartizione della spesa sanitaria tra le varie ASL insistenti sul territorio regionale e, all’interno di queste, tra i singoli operatori accreditati.
In estrema sintesi la delibera in questione stabilisce che:
– il complessivo delle risorse finanziarie destinato alla spesa sanitaria relativamente all’ASL di riferimento, costituisce il fondo aziendale;
– ciascun fondo aziendale va suddiviso in 5 subfondi di branca (medicina laboratorio, radiologia diagnostica, medicina nucleare, medicina fisica e riabilitativa, branche a visita);
– ciascun sub-fondo di branca va diviso in una quota (detta anche fondo) A ed una quota B, ciascuna pari al 50% del subfondo di branca;
– la quota A del sub-fondo di branca va calcolata in base alle potenzialità del Distretto (cioè determinata secondo il fabbisogno suddiviso su base territoriale);
– la quota B del sub-fondo di branca va calcolata in base alla “qualità ” della struttura, mediante l’attribuzione di un punteggio, determinato sulla scorta di puntuali parametri enunciati in una c.d. griglia di valutazione.
In altri termini il fondo B viene assegnato, sulla scorta di una valutazione dell’efficienza organizzativa e strutturale dell’ente, compendiata in un “voto”, determinato dalla concorrenza dei punteggi assegnati in base ai dettagliati parametri previsti.
Tanto premesso e venendo al merito della controversia, la ricorrente deduce che tra i parametri di valutazione applicabili al sub-fondo di branca di appartenenza (nel caso di specie da individuarsi nella “medicina di laboratorio”), la griglia di valutazione contempla l’organizzazione in sezioni autorizzate ed accreditate con dotazione tecnologica dedicata, prevedendo l’attribuzione di 10 punti per ciascuna sezione.
Chiarisce di avere ben cinque sezioni rispondenti a tale requisito, reclamando, pertanto l’attribuzione di 50 punti, invece che dei 10 che ritiene le siano stati attribuiti (come desumibile dalla circostanza che il punteggio per le sezioni autorizzate ed accreditate è previsto dalla lett. a della griglia, mentre complessivamente per il punteggio griglia a), b) e c) ha ottenuto complessivamente 48,80 punti).
Corrobora le allegazioni con documentazione (incontestata da controparte) attestante l’esistenza delle cinque sezioni.
A fronte di tali puntuali ed articolate deduzioni articolate nella prima doglianza, la ASL ha formulato una difesa che non coglie nel segno, omettendo del tutto di replicare alle argomentazioni di parte ricorrente che lamenta di non essere stata congruamente valutata per l’assegnazione del fondo B.
La difesa dell’ASL, infatti, ripercorre le fonti normative che disciplinano la materia, ribadisce la necessità (peraltro, neppure contestata dalla ricorrente) del contenimento della spesa pubblica, determinata dal recente Accordo Stato -Regione, tradotto nella L.R. 2/2011, ma nulla deduce sul riconoscimento di una sola sezione che ha determinato l’assegnazione di 10, invece che 50 punti.
Posto che tutte le circostanze in fatto evidenziate dalla ricorrente sono corrette (esistenza di cinque sezioni e previsione, nella griglia di valutazione, di 10 punti per ciascuna sezione), la doglianza è fondata.
L’Asl, pertanto, dovrà rideterminare la quota del fondo B assegnata alla società ricorrente, tenendo conto del punteggio spettante in virtù delle cinque sezioni.
Diversa sorte merita, invece, l’ulteriore censura con cui si lamenta la scelta dell’ASL di utilizzare la somma resasi disponibile rispetto al fatturato 2008 (cioè al complessivo delle risorse destinate per l’acquisto di prestazioni in regime di accreditamento), derivante dalle rescissioni contrattuali con altri due laboratori di analisi (Di Liddo e Friggione), per incrementare i sub-fondi di altre branche (v. pag 3, punto 2 della delibera impugnata).
A detta della ricorrente il sub-fondo aziendale destinato alla patologia clinica- medicina di laboratorio non potrebbe essere decurtato in favore di diverse branche.
Ancora una volta è necessario muovere dagli atti generali adottati dalla Regione.
In data 29.11.2010 è intervenuto un Accordo tra Stato e Regione avente ad oggetto il Piano di rientro sanitario e la conseguente programmazione per il triennio 2010-2012, poi approvato, il 30.11.2010, dalla Giunta Regionale, con DGR n. 2624, ed infine recepito dalla L.R. n. 2/2011 che ha dato formale copertura legislativa alle disposizioni regolamentari sopraccitate, già oggetto di concertazione istituzionale.
Il predetto Piano di rientro ha disposto il congelamento della spesa sanitaria per il 2010, 2011 e 2012 , con progressiva riduzione della stessa, secondo percentuali via via crescenti.
Il Piano di rientro, prevedendo i criteri già indicati, ha inteso fornire dei vincoli alla spesa sanitaria nel suo complesso, imponendo un risparmio globale, per il 2011, del 5% rispetto al 2009.
Nessuna disposizione impone, tuttavia, di mantenere fisso il fatturato di branca, su cui operare i tagli lineari previsti in misura percentuale.
Al contrario, risponde ad esigenze di buona amministrazione e programmazione, pur all’interno di un complessivo criterio di contenimento per tagli lineari globali, una modulazione e ripartizione della spesa sanitaria, “dirottando” su alcune discipline, ritenute di maggiore rilievo per la salute pubblica (come ad es. la diagnostica per immagini, dove si riscontrano lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica) risorse più cospicue anche a scapito di altre.
Dunque, come già affermato dalla sezione con sentenze nn. 765 e 766/2013, il criterio del taglio lineare per branca non è affatto imposto dalla programmazione regionale.
La doglianza va, pertanto, respinta.
Pari sorte merita l’ultima censura con cui si deduce l’illegittimità derivata dalla illegittimità della DGR n. 1500/2010 già citata, impugnata con distinto ricorso accolto dalla III sezione di questo Tar.
La sentenza in parola (n.324/2012), su cui pende appello, si scontra con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (ex multis C.St. sez. III n. 921 e 922/2012), in accoglimento degli appelli proposti dalle resistenti Amministrazioni avverso analoghe sentenze di questo Tar di annullamento della DGR n. 1500/2010.
Anche questa Sezione si è già pronunciata (v. sent. n. 1647/2011) sulla delibera in esame, rigettando il ricorso.
Un ultimo cenno merita la questione dell’integrità del contraddittorio, affrontata con evidente inversione dell’ordine logico di trattazione, sol perchè la consueta ortodossia espositiva avrebbe determinato una soluzione di continuità nella struttura motivazionale.
Risulta in atti che il ricorso è stato notificato, oltre che alle amministrazioni pubbliche, ad una sola delle strutture accreditate che hanno partecipato alla ripartizione delle risorse.
Tuttavia, si è ritenuto di superare la relativa questione (che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio), in quanto la ASL, in esecuzione della presente sentenza, non potrà operare in riduzione sui budget assegnati agli altri operatori.
Di tanto il Collegio si è persuaso in quanto la ASL, che pure si è compiutamente difesa, non ha sollevato la relativa questione, lasciando, pertanto, intendere che gli esiti di una eventuale sentenza di accoglimento avrebbero determinato la modifica delle assegnazioni finanziarie solo nei confronti dell’odierna ricorrente (presumibilmente secondo il criterio del debito fuori bilancio).
Le spese, stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla parzialmente la deliberazione dell’Asl Bat n. 1089 del 13.07.2012, nella parte riguardante l’assegnazione del fondo B alla ricorrente, per come chiarito in motivazione.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)