1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Autorizzazione paesaggistica ministeriale – Per vincoli imposti a livello regionale – Non occorre
 
2.  Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Area vincolata PUTT/p – Inibizione sine die  facoltà  di costruire – Esclusione

1. Ai sensi dell’art. 5.01.07 NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (PUTT/p) “L’autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all’Assessorato Regionale all’Urbanistica”; non occorre, pertanto, l’autorizzazione ministeriale in relazione ad interventi relativi ad aree vincolate esclusivamente a mezzo del detto strumento urbanistico regionale.
 
2. La realizzazione di un precedente intervento di demolizione, anche eventualmente in difformità  dal titolo edilizio, all’interno di un’area vincolata dal PUTT/p non può comportare in assoluto un’inibizione sine die della facoltà  di costruire secondo parametri compatibili con il paesaggio, non solo perchè non è previsto un regime d’inedificabilità , ma anche perchè il relitto in definitiva comprometterebbe il paesaggio ancora più della nuova costruzione.

N. 01317/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Giacovelli, rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto in Bari, via De Nicolò, 48; 

contro
Comune di Locorotondo; 

nei confronti di
Francesco Caroli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Tinelli e Comasia Cardone, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Rosa in Bari, via Carulli, 102; 

per l’annullamento
del permesso di costruire del Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Locorotondo n. 3037/08 del 26.3.2008, nonchè di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente ed in particolare dell’autorizzazione paesaggistica del Capo Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo n. 4762/08 del 21.3.2008 e della relazione tecnico-giuridica del responsabile del procedimento del 30.5.2007;
sui motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2012,
per l’annullamento
del permesso di costruire parzialmente in sanatoria del Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Locorotondo n. 85 del 24.2.2012, nonchè di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente ed in particolare del parere legale dell’avv. Angela Tinelli del 5.8.2009 (non conosciuto), del parere istruttorio del Responsabile del procedimento urbanistico del 29.3.2010 (non conosciuto), del parere del Responsabile del procedimento paesaggistico del 22.10/14.12.2010 (non conosciuto), il parere della Commissione locale per il paesaggio n. 99/2012 del 21.12.2010 (non conosciuto), della determina del Responsabile del Servizio paesaggistico n. 32/11 del 28.2..2011 (non conosciuto) e, ove necessario.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Francesco Caroli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Mariano Alterio, per la ricorrente, e avv.ti Angela Tinelli e Comasia Cardone, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La signora Maria Giacovelli ha impugnato il permesso di costruire n. 3037/08, rilasciato al signor Francesco Caroli dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo il 26 marzo 2008 Francesco Caroli, insieme con gli atti presupposti, in particolare, con l’autorizzazione paesaggistica del Capo Settore Urbanistica 21 marzo 2008 n. 4762/08 e con la relazione tecnico-giuridica del Responsabile del procedimento datata 30 maggio 2007.
Con successivi motivi aggiunti ha contestato poi il permesso di costruire (parzialmente in sanatoria) n. 85 del 24 febbraio 2012 e gli atti istruttori, nel frattempo conosciuti.
Si è costituito il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 27 giugno 2013 n. 924 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, “Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, ricorre nelle specie ilfumus boni juris, atteso che sia il permesso di costruire originario, sia il permesso di costruire in sanatoria risultano adottati in assenza del parere della competente Soprintendenza;
considerato che la costruzione realizzanda si pone in contrasto con il vincolo oggetto di tutela e di cui al PUT paesaggio (delibera GR 174/2000) ambito territoriale esteso B art. 2.01”.
La misura è stata riformata in appello, dalla Sezione sesta del Consiglio di Stato, che ha accolto “l’istanza cautelare in primo grado limitatamente all’esigenza di completare soltanto i lavori di completamento del tetto di copertura dei manufatti”, con ordinanza 9 aprile 2013 n. 1252, per i seguenti motivi:
“Considerato che l’appello cautelare va accolto limitatamente alla prospettata esigenza di sospendere gli atti in primo grado impugnati ai soli fini di eseguire, anche per ragioni di sicurezza statica del manufatto, i lavori di completamento e messa in sicurezza del tetto di copertura, fermo restando che restano inibiti – sotto pena di trasmissione degli atti all’autorità  giudiziaria penale per l’eventuale reato di cui all’art. 388 c.p. – lavori ulteriori di ristrutturazione edilizia dei manufatti, la cui ultimazione potrà  essere effettuata solo se l’odierno appellante otterrà  una sentenza favorevole nel merito;
considerato che appare in ogni caso opportuno che la causa sia rapidamente definita nel merito, dovendosi acclarare se sussista o meno, al di là  delle previsioni del PUTT, un vincolo paesaggistico sull’area dei trulli che imponga l’intervento della competente soprintendenza nel procedimento autorizzatorio relativo agli interventi edilizi”.
Sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 27 giugno 2013, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Le censure dedotte con il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondate.
Esse si basano tutte sullo stesso presupposto, che il permesso di costruire dovesse conseguire l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, a norma dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Inoltre l’interessata sviluppa la tesi secondo la quale il titolo edilizio costituirebbe in parte una sanatoria (secondo l’istante, rispetto all’abusivo abbattimento di parte del precedente trullo – in totale difformità  rispetto al permesso rilasciato nel 2008) più che un ampliamento.
Tali argomenti si scontrano con precise risultanze processuali e innanzitutto con il fatto che l’esistenza di un preciso vincolo è stato escluso dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia nella nota 3 maggio 2013 prot. 6363. Detta autorità  afferma espressamente: “l’immobile in questione non ricade in ambito vincolato ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/04, di diretta competenza di questo Istituto”.
La ragione della necessità  dell’intervento dell’Organo statale non si rinviene neppure nella disciplina del Piano urbanistico territoriale tematico/paesaggio della Regione Puglia, che, in sè, non comporta la sottoposizione alla verifica e alla valutazione della Soprintendenza.
L’articolo 5.01, primo comma, delle norme tecniche di attuazione del PUTT prevede che “i lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denunzia inizio attività , senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano”.
Al settimo comma, però, partendo dalla bipartizione tra vincolo in base alla legge statale e vincolo in base al piano regionale, specifica:
“L’autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.vo 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all’Assessorato Regionale all’Urbanistica”.
Per ragioni di chiarezza, occorre solo precisare che mentre il PUTT, approvato con delibera G.R. 15 dicembre 2000 n. 1748, si riferisce al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia di beni culturali e ambientali), all’epoca vigente, e precisamente al titolo II, ovvero agli articoli 138 e ss., la Soprintendenza menziona il sopraggiunto decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nel cui corpo è dedicata i vincoli la parte terza, titolo primo, capo secondo (articoli 136 e ss.).
Al riguardo occorre ricordare che l’autorizzazione “regionale” è stata comunque acquisita sia sul primo progetto (autorizzazione paesaggistica del Capo Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo 21 marzo 2008 n. 4762/08) sia sulla variante in sanatoria (determinazione del Responsabile del Servizio paesaggistico 28 febbraio 2011 n. 32, previo parere favorevole della commissione locale del paesaggio), in conformità  con la legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 (articolo 23), la quale ha delegato tali procedimenti ai comuni pugliesi. In concreto poi l’Autorità  delegante non ha sollevato un rilievo rispetto agli menzionati, favorevoli avvisi.
Nella vicenda, in ogni caso, non si rinvengono discrasie logiche nelle valutazioni operate in sede comunale, considerando che i terreni sui quali è stato realizzato il manufatto sono tutelati in forza del piano territoriale con il rango e la disciplina dell’ambito esteso B (rilevante), zona trulli (per la quale invero gli articoli 2.04 e 2.05 (6.4.) prefiguravano un sottopiano, in realtà  mai varato).
Tale tipo di tutela paesaggistica è così delineato dall’articolo 2.02: “1.2- negli ambiti di valore rilevante “B”: conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.
àˆ evidente che, rispetto agli parametri individuati dal piano e soprariportati (che comunque attribuiscono un’ampia discrezionalità  tecnico-amministrativa agli organi competenti, in concreto, in questo caso esercitata senza che emergano palesi illogicità  o contraddizioni), non possa riscontrarsi un preciso pregiudizio paesaggistico derivante da quelle difformità  – rispetto al progetto originariamente autorizzato dal Comune -, denunciate dalla signora Giacovelli, ad esempio, con riferimento ai materiali utilizzati. Tali scelte costruttive, sulle quali s’incentrano le critiche della ricorrente, non risultano confermate poi nel progetto di sanatoria che ha ottenuto i favorevoli pareri paesaggistici, nè di fatto nella costruzione, come realizzata e come rappresentata dalle fotografie in questa sede esibite.
Neppure l’antefatto della precedente demolizione (a prescindere dalla sua qualificazione) può comportare in assoluto un’inibizione sine die della facoltà  di costruire secondo parametri compatibili con il paesaggio, non solo perchè non è previsto un regime d’inedificabilità , ma anche perchè il relitto in definitiva comprometterebbe il paesaggio ancora più dello stesso trullo, così come ricostruito. Analogo ragionamento vale per l’autorizzazione paesaggistica che è stata richiesta (e resa) su una nuova, apposita istanza edilizia, seppure in parziale sanatoria della precedente.
In realtà , essendo l’abuso consistente nella difformità  rispetto specificamente al permesso di costruire 26 marzo 2008 n. 3037, la ricorrente non dimostra l’incompatibilità  con la disciplina urbanistica vigente, nè del primo progetto nè di quello presentato ai fini del nuovo permesso parzialmente in sanatoria.
In concreto, poi il controinteressato ha opposto, con argomentazioni pertinenti e congrue, che tale ultimo atto autorizzatorio (permesso n. 85 del 24 febbraio 2012) non si pone in contrasto con il piano regolatore del Comune di Locorotondo, in quanto, da un lato, il rilievo attoreo riguardante il seminterrato si basa su una valutazione errata della quota zero, da porre a riferimento per il calcolo delle profondità , e, dall’altro, l’interpretazione autentica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, contenuta nella “variante PUTT/Paesaggio”, di cui alla delibera consiliare 12 maggio 2005 n. 35, comporta sia l’autorizzabilità  di un intervento di ristrutturazione e d’integrazione volumetrica di 75 mc, non solo ai fini di dotare l’immobile di servizi igienici, ma altresì di migliorare “la qualità  dell’abitare” (articolo 18, comma sesto), sia la possibilità  di collocare tale modesto ampliamento in allineamento al precedente all’edificio esistente, anche laddove quest’ultimo sia posto, fin dall’origine, ad una distanza minore di 5 m dalla strada.
Il ricorso e i motivi aggiunti devono dunque essere respinti.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2012, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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