Processo amministrativo – Principi generali – Ricorso – Rinuncia – Assenza delle  formalità  ex art. 84 c.p.a. –  Sopravvenuto difetto di interesse

Ai sensi dell’ art. 84 comma 4, c.p.a., la rinuncia proposta, pur in assenza delle prescritte formalità  (dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale), può valere alla stregua di un fatto o comportamento della parte da cui il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

N. 01322/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2013, proposto da: 
Brunda s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità  di mandataria-capogruppo in A.t.i. con Atitecnica85 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tobia Renato Binetti e Danilo D’Arpa, con domicilio eletto presso l’avv. Tobia Renato Binetti in Bari, alla via Amendola, 172/C; 

contro
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia I.R.C.C.S.-Saverio De Bellis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angela Cistulli, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

nei confronti di
Sterimed s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mangione, con domicilio eletto presso l’avv. Marisa Antelmi in Bari, alla Stradella Barone n.9; 

per l’annullamento
-della deliberazione del D.G. n.241 del 31.5.2013, di aggiudicazione, a Sterimed srl. della gara d’appalto indetta per l’affidamento dei “lavori di trasferimento del servizio di oncologia” erogato dall’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia”Saverio De Bellis” IRCCS di Castellana Grotte, conosciuta il 10.06.2013;
-della nota prot. n. 2013/00003971 AOO:ED-GINRC, del 7.6.2013, dell’aggiudicazione definitiva in favore di Sterimed srl, pervenuta il successivo 10.06.2013;
-dell’aggiudicazione provvisoria disposta con il verbale di gara n. 3 del 24.5.2013 di questo e degli altri verbali n. 2 e 1, tutti nei limiti delle censure e dell’interesse dedotti per il presente gravame;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo e/o consequenziale;
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
per equivalente monetario, per l’ipotesi che, in attesa dell’adozione del provvedimento di giustizia, venga eseguita, in tutto o in parte, la pubblica commessa illegittimamente sottratta all’odierna ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia I.R.C.C.S.-Saverio De Bellis e della Sterimed s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art.84 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, su delega degli avv.ti D. D’Arpa e T. Binetti, avv. Angela Cistulli e avv. Marisa Antelmi, su delega dell’avv. Andrea Mangione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che non può darsi atto della rinuncia al ricorso poichè non formulata nel rispetto di tutte le formalità  richieste dall’art. 84 cpa;
Considerato tuttavia che, ai sensi dello stesso art. 84 comma 4, c.p.a., la rinuncia proposta, pur in assenza delle prescritte formalità , può valere alla stregua di un fatto o comportamento della parte da cui il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (cfr. sul punto da ultimo questo Tar, sez. I, n. 173/2013);
Ritenuto, nella fattispecie, di poter assegnare all’intervenuta rinunzia il significato di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità  del ricorso e, quanto alle spese, di procedere alla compensazione delle stesse in considerazione dell’accordo intervenuto tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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