Giurisdizione – Giudice amministrativo – Respingimento straniero alla frontiera – Non sussiste
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario nel caso della domanda giurisdizionale proposta avverso il respingimento dello straniero alla frontiera (cfr. sentenze della terza Sezione nn. 210 e 581 del 2013), anche in considerazione della conferma che il suddetto orientamento ha di recente ricevuto dalla suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU, 17.6.2013, n.15115).
N. 01323/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2013, proposto da:
Isteri Sajmir, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Petrachi, con domicilio eletto presso Gianfranco Cippone in Bari, via Dante, 87;
contro
Ministero Dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del “Provvedimento di Respingimento alla Frontiera” emesso dalla Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea – Bari il giorno 23.05.2013 alle ore 11,50 presso il valico di frontiera di BA nei confronti del cittadino straniero ricorrente ISTERI SAJMIR, nato a Bago – Durazzo il 26.01.1986, di nazionalità Albanese, identificato a mezzo passaporto ordinario Albanese n. BJ1165885 rilasciato a AUT. ALBANESI il 23.01.2013 proveniente da Durazzo (Albania) a mezzo M/N RIGEL, e immediatamente al medesimo notificato, contenente la seguente indicazione nella sezione “Commenti”: “Persona considerata pericolosa per ordine pubblico, sicurezza interna con a carico condanne penali”;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi al provvedimento impugnato, ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Petrachi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che questo tribunale si è già pronunziato in fattispecie analoghe di gravame proposto avverso il respingimento dello straniero alla frontiera, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (cfr sentenze della terza Sezione nn. 210 e 581 del 2013);
Ritenuto di aderire ai richiamati precedenti anche in considerazione della conferma che il suddetto orientamento ha di recente ricevuto dalla suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU, 17.6.2013, n.15115);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., si è dato atto verbale di voler porre a fondamento della decisione la questione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio;
Ritenuto quanto alle spese che, in considerazione della qualità del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)