Procedimento amministrativo – Provvedimento – Attività  sportive – Modifica regolamento comunale di polizia urbana – Fattispecie

àˆ legittimo il provvedimento con cui la p.A. modifichi il regolamento comunale di polizia urbana consentendo l’espletamento di attività  sportive ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 23,00, essendo tali modifiche ispirate alla finalità  di contemperare l’interesse allo svolgimento delle attività  sportive con quello al riposo delle persone (posto che, alla luce dei limiti previsti dalla legge regionale n. 3/2002, l’attività  sportiva all’aperto è soggetta al rispetto di determinate soglie di rumore, mentre  l’orario concesso è dalle 8,00 alle 24,00).

N. 01295/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2013, proposto da: 
Francesco Morea, Stefano Sportelli, Domenico Dalena e Luciano Latorrata, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 120; 

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio eletto in Bari, via N. Pizzoli n. 8; 

nei confronti di
Nadir S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli n. 8; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio comunale di Putignano n. 11 del 2.4.2013, avente ad oggetto modifica all’art. 42 del regolamento comunale di Polizia Urbana;
– della sottostante deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 12.3.2009;
– del parere espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 18.3.2013;
– di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e di Nadir S.S.D. a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi Paccione, avv. Michaela De Stasio e avv. Vito Aurelio Pappalepore;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Putignano ha modificato l’art. 42 del regolamento comunale di Polizia Urbana (Esercizio di mestieri, arti, industrie ed attività  sportive e ricreative) consentendo l’espletamento di attività  sportive ininterrottamente dalle 8,00 alle 23,00.
I ricorrenti, proprietari e possessori di abitazioni immediatamente confinanti con il Centro Sportivo “Nadir S.S.D.”, impugnano gli atti in epigrafe, sull’assunto che tale modifica comporti una manifesta violazione del diritto al riposo degli abitanti a ridosso del Centro Sportivo.
Con unico motivo deducono pertanto l’illegittimità  dei gravati atti per violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa, violazione dell’obbligo di motivazione ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione.
Si sono costituiti il Comune di Putignano e la Nadir s.s.d. a r.l., controdeducendo al ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.
2. Si prescinde dalla disamina delle questioni di rito sollevate dalle difese avversarie in quanto il ricorso è palesemente infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio rileva che, nonostante le precedenti previsioni del regolamento comunale di Polizia Urbana garantissero delle fasce orarie a protezione del diritto alla quiete pubblica e privata, le modifiche apportate si mantengono comunque nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 3/2002, contenente “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” (art. 16 c. 2: “Le attività  sportive e ricreative svolte all’aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori del’intervallo orario 8.00 – 24.00”).
In secondo luogo l’art. 42 del regolamento comunale prevede espressamente che “Nel centro urbano le attività  sportive e ricreative svolte all’aperto, che comportano emissione di rumori, non possono superare i limiti di cui all’art. 3 della L.R. 3/2002”. Questa previsione implica ovviamente il dovere per il Comune di vigilare sul rispetto dei predetti limiti anche, laddove necessario, attraverso opportuni rilievi fonometrici. Al riguardo va rilevato che il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Putignano, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti del gestore dell’impianto sportivo “Nadir”, per inottemperanza all’obbligo di eseguire tutte le opere necessarie a rendere tollerabili le immissioni provenienti dal centro sportivo, nonchè per disturbo all’occupazione e al riposo mediante schiamazzi, rumori e abuso di impianti sonori, con la sentenza n. 114/2012 ha riconosciuto che, pur non risultando provata – per insufficienza di dati probatori certi – la permanenza di rumori ultratollerabili, la situazione odierna meriterebbe una verifica con un nuovo rilevamento fonometrico. Lo stesso Tribunale ha altresì evidenziato che “La misurazione fonometrica eseguita nell’ambito del procedimento civile n. 90/2006 [¦] ha rivelato valori sì elevati, ma riferibili unicamente ad un brevissimo lasso di tempo (solo ad ore) e privi di adeguato riferimento specifico. Detta misurazione ha cioè inglobato tutti i rumori propagati [¦] senza perciò alcuna distinzione della loro natura [¦] e senza alcun riferimento alla attività  che in quel momento era in atto presso il centro sportivo”.
In terzo luogo deve tenersi conto della previsione del sesto capoverso dell’art. 42 del regolamento comunale, a tenore del quale “Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore e per comprovate esigenze”.
Nel quadro così delineato, quindi, le modifiche apportate al regolamento comunale di Polizia Urbana, facendo seguito alla presentazione, da parte di diverse società  sportive operanti nel territorio comunale (tra le quali, oltre alla controinteressata Nadir, anche le società  New Team, C.S.G., La Quercia e Virtus), di una richiesta di modifica degli orari di utilizzo delle strutture sportive, sembrano ispirate alla finalità  di contemperare l’interesse allo svolgimento delle attività  sportive con quello al riposo delle persone, risultando contestualmente immuni dai rilievi di illegittimità  prospettati dai ricorrenti.
In conclusione quindi il ricorso dev’essere respinto, mentre le particolarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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