Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Militare – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Riesame – Comitato di verifica – Pareri contrastanti -Conseguenze – Fattispecie
In tema di procedimento volto al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio è illegittimo, per contraddittorietà , il parere negativo reso dal comitato di verifica in sede di riesame allorquando in relazione alla stessa istanza il comitato si sia in origine già espresso positivamente, acclarando l’infermità riscontrata essere effettivamente derivata da causa di servizio (nella specie il TAR, affermata la contraddittorietà da cui il secondo parere era inficiato, ha conseguentemente dichiarato illegittimo, per derivationem, il provvedimento conclusivo di rigetto dell’istanza che su tale ultimo parere poggiava).
N. 01300/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2012, proposto da:
G. S., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Fanizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, alla via M. Celentano n. 27;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – 8^ Sezione Equo Indennizzo;
per l’annullamento
-del decreto n. 887/12 – posizione n.56773/B datato 6 marzo 2012, notificato il 17 maggio 2012, con cui il Direttore di Amministrazione dell’ 8^ Sezione Equo Indennizzo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguente equo indennizzo dell’infermità sofferta dal ricorrente;
-di ogni atto comunque connesso presupposto e consequenziale e in particolare del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.38286/2011 reso nell’adunanza n.63 del 22.2.2012; inoltre, ove occorra e nei limiti dell’interesse:
a) del precedente parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.41626/2006 reso nell’adunanza n.26 del 27.2.2008;
b) della nota prot. n. 56773/B del 19.11.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le cause di servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Rosa Fanizzi; Francescomassimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe il sig. G. S. ha impugnato il decreto n. 887/2012, con il quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza con la quale aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Note di artrosi cervicale”, nonchè il presupposto parere negativo espresso dal Comitato di verifica nell’adunanza n. 63 del 22.2.2012.
Nell’impugnato parere, invero, il predetto Comitato ha ritenuto che non fossero riscontrabili “comprovati traumi che possano aver svolto un efficiente ruolo”, giungendo a considerare “..l’affezione obiettivata¦perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non, quindi, rapportabile al breve servizio svolto neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante”.
In questi termini si esprimeva in sede di riesame della pratica su sollecitazione dello stesso Comando generale. Il parere originario, reso nell’adunanza n.26/2008 del 27.2.2008, era di ben altro tenore. Più precisamente, il Comitato aveva ritenuto che non ci fosse “luogo a pronunzia” sul presupposto che l’affezione in questione fosse “..diretta conseguenza e aggravamento della precedente infermità “Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale e di trauma contusivo toracico” sulla quale il Comitato ha già espresso parere” ; trauma, quest’ultimo, provocato da un incidente automobilistico occorso in data 20 aprile 2002, durante il periodo di servizio presso la stazione di Comacchio, sulla cui dipendenza da causa di servizio avevano concordato tutti gli organi preposti, dalla Commissione medica ospedaliera al Comitato di verifica, al Comando generale dell’arma dei Carabinieri (cfr. rispettivamente verbale della C.M.O. di Bologna mod. AB n.3036 del 18.11.2003, parere del Comitato n.264 dell’11.10.2005 e decreto del Comando generale n.1093 del 25.10.2005).
Con atto depositato in data 18.9.2012 si sono costituiti in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiedendo il rigetto della domanda.
All’udienza del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso merita accoglimento sulla scorta del secondo motivo di gravame e del quarto in parte qua. Lamenta parte ricorrente la contraddittorietà tra le valutazioni espresse dal Comitato di verifica in relazione alla stessa istanza, nei due successivi pareri (motivo sub 2); contraddittorietà che inficerebbe in via derivata anche la decisione finale del Comando generale che al parere stesso rinvia integralmente (motivo sub 4).
Deve in effetti convenirsi che la valutazione espressa dal Comitato di verifica nel parere n.63/2012, secondo cui -si ribadisce- mancherebbero “..nella fattispecie comprovati traumi che possano aver svolto un efficiente ruolo concausale”, si pone in evidente contrasto con le conclusioni rassegnate dallo stesso Comitato nel primo parere emesso in relazione alla stessa istanza, ove l’infermità denunziata dal ricorrente (“Note di artrosi cervicale”) era stata direttamente ricondotta alla patologia “Esiti di trauma discorsivo distorsivo del rachide cervicale e di trauma contusivo toracico”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, come chiarito in punto di fatto.
In sede di riesame, cioè, lo stesso evento traumatico causativo dell’affezione è divenuto inesistente.
3.- Assorbita pertanto ogni ulteriore censura il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullati sia il decreto n.887/12, sia il presupposto parere negativo reso nell’adunanza n.63 del 22.2.2012.
Considerato, tuttavia, che la valutazione prognostica circa l’esito definitivo dell’istanza per cui è causa non conduce, allo stato, a risultati certi, il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)