1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Indicazione oneri per la sicurezza da rischio aziendale – Clausola equivoca – Conseguenze
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Impugnazione esclusione altre ditte – Per evitare l’esclusione automatica per anomalia – Ammissibilità
1. Ove le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara in tema d’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dei concorrenti siano talmente ambigue da aver indotto 27 imprese partecipanti alla gara d’appalto a non rendere la suddetta dichiarazione, la conseguente esclusione dalla procedura dev’essere sospesa in applicazione dei principi di affidamento e massima partecipazione.
2. à‰ consentito al ricorrente illegittimamente escluso dalla gara ed ha carattere d’urgenza, in quanto vi sia l’interesse alla rideterminazione della graduatoria per sfuggire all’esclusione automatica per anomalia dell’offerta, di impugnare l’esclusione di altri concorrenti ritenuta illegittima.
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vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 27 novembre 2013, n. 4686 – 2013; decreto 15 ottobre 2013, n. 4021 – 2013; ric. n. 7378 – 2013;
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N. 00469/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00945/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2013, proposto da:
Ipomagi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Bonanni, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;
contro
Comune di Capurso, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, Corso Cavour n. 31;
nei confronti di
De Grecis Cos.E.Ma. Verde s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via P. Amedeo n. 82/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento con cui il Comune di Capurso ha disposto, nei confronti della Ipomagi S.r.l. e di ulteriori 26 concorrenti, l’esclusione dalla gara avente ad oggetto “Lavori di realizzazione verde pubblico attrezzato e valorizzazione ambientale del Piano di Zona 167”;
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè attualmente non conosciuti;
NONCHE’ PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa, previa per quanto occorra dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capurso e di De Grecis Cos.E.Ma. Verde s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori avv.ti Alessandro Bonanni; Giuseppe Cozzi; Saverio Nitti, per delega dell’avv. Francesco Paolo Bello;
Ritenuto, nei limiti della presente fase cautelare, che sussistano i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare, atteso che:
le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare, nonchè il modulo per la presentazione dell’offerta economica, con riguardo alla necessità di indicare in quest’ultima gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, appaiono tali da indurre nei concorrenti il ragionevole affidamento non solo sulla non obbligatorietà del predetto adempimento, ma addirittura sulla necessità di provvedervi soltanto in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, tanto da aver indotto ben 27 imprese a non adempiere alla relativa prescrizione;
le censure contenute nel ricorso principale appaiono in parte irrilevanti, considerato che comunque, nel caso di specie, il verbale di gara n. 1 fa prova, fino a querela di falso, della circostanza che Ipomagi s.r.l. ha presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dal bando e dal disciplinare di gara, ed in parte infondati;
pare sussistere in capo al ricorrente principale l’interesse ad impugnare anche l’esclusione delle altre ventisei imprese escluse dalla gara, nella misura in cui ciò è utile al ricorrente medesimo al fine di evitare l’esclusione automatica per anomalia dell’offerta;
Ritenuto che ricorra conseguentemente anche il requisito del periculum;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
L’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso verrà individuata con separato provvedimento.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)