Commercio, industria, turismo – Attività in assenza di titolo – Ordine di cessazione immediata – Art.17 ter, co.3, R.D. n. 773/1931
Ai sensi dell’art.17 ter, co.3, R.D. n. 773/1931, la p.A. deve ordinare, entro cinque giorni dalla comunicazione del pubblico ufficiale, la cessazione immediata dell’attività commerciale condotta dal privato senza autorizzazione.
N. 00464/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01005/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2013, proposto da P. F., rappresentato e difeso dall’avv. Federica Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto di cessazione DIV. PAS – Cat. 11.E/2013 reso dalla Questura di Bari il 22 aprile 2013 e notificato al sig. F. P. il 1° maggio 2013;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 per la parte resistente il difensore avv. Grazia Matteo;
Rilevato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il potere dell’Amministrazione resistente di disporre la cessazione immediata dell’attività esercitata senza autorizzazione (nel caso di specie quella di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.) discende dalla previsione normativa di cui all’art. 17 ter, comma 3 r.d. n. 773/1931 (“Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione …”);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)